Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01349/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un contratto di leasing immobiliare poi risolto in primo grado, con ordine di rilascio dell'immobile concesso in godimento. In appello gli utilizzatori avevano censurato, tra l'altro, la presunta indeterminatezza della clausola sugli interessi per mancata indicazione di ISC e TAEG e per l'asserita illegittimità del piano di ammortamento alla francese; avevano inoltre contestato la validità della clausola contrattuale che regolava gli effetti restitutori in caso di risoluzione, ritenendola in contrasto con l'art. 1526 c.c.; infine avevano dedotto l'illegittimità della richiesta di rilascio di un immobile che assumevano non appartenere alla parte attrice. La banca, con ricorso incidentale, aveva eccepito il difetto di interesse ad agire del socio che non era destinatario di una specifica domanda. In Cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto violazione di numerose norme sostanziali e processuali, ma i motivi sono stati ritenuti generici, criptici e non autosufficienti, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata né riproducevano adeguatamente le clausole e le eccezioni richiamate; anche il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato che il primo motivo era generico e non si confrontava con le ragioni della decisione d'appello; il secondo reiterava censure già disattese senza censurare in modo specifico la motivazione; il terzo, riqualificato come omessa pronuncia, era comunque inammissibile per difetto di autosufficienza. Anche il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché privo di adeguata delucidazione fattuale e non confrontato con la motivazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve essere formulato in modo specifico, con argomentazioni intellegibili e con confronto puntuale con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di dissensi generici non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è stata riqualificata come omessa pronuncia, ma è risultata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalle parti a sostegno delle doglianze, ma non ha fondato l'accoglimento dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in ricorso in tema di prova e allegazioni, ma la Corte ha ritenuto i motivi privi di specificità e non autosufficienti.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo nel giudizio di legittimità per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza incidenza sull'esito per carenza di specificità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza incidenza sull'esito per carenza di specificità.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per eccepire il difetto di interesse ad agire, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non prendeva motivatamente posizione sulle ragioni della decisione e difettava di specificità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa nullità del contratto per indeterminatezza; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per inammissibilità.

  • art. 127 TUB

    Richiamato dai ricorrenti in tema di trasparenza bancaria e indicazione del tasso, senza esito favorevole.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi agli interessi, senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 1283 c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso che il piano di ammortamento alla francese integrasse anatocismo; la Cassazione non ha sovvertito tale affermazione per inammissibilità dei motivi.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità, senza esito.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità, senza esito.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità, senza esito.

  • art. 1526 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto la clausola restitutoria conforme al secondo comma dell'art. 1526 c.c.; la Cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con tale ratio decidendi.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già respinte nei gradi di merito integra difetto di specificità e comporta inammissibilità.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo o di omessa pronuncia deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto dell'eccezione o del fatto dedotto e indicare dove e quando sia stato introdotto nel giudizio di merito; la Corte di cassazione non può svolgere autonome ricerche negli atti.
  • La contestazione della validità di clausole contrattuali in materia di leasing, anche se fondata su temi quali indeterminatezza del tasso, anatocismo o disciplina degli effetti della risoluzione, non può essere accolta in cassazione se il motivo non supera il vaglio preliminare di specificità e autosufficienza.
  • L'ammortamento alla francese, di per sé, non è trattato come indice automatico di anatocismo; ai fini dell'art. 1283 c.c. occorre allegare e dimostrare una effettiva capitalizzazione degli interessi, non la sola previsione di rate costanti.
  • Quando il giudice di merito ha motivatamente ritenuto una clausola di leasing conforme all'art. 1526 c.c., il ricorso per cassazione deve criticare puntualmente tale motivazione, altrimenti la censura resta inammissibile.
  • Il difetto di interesse ad agire va dedotto con motivi che espongano compiutamente il quadro fattuale e processuale e si confrontino con la decisione impugnata; la mera affermazione dell'assenza di una domanda non basta.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.