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Ordinanza

Ordinanza n. 4145/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 29/05/2026, con il quale la Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto – Direzione Selezione VFP ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare per l'anno 2026 – I Blocco; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202606904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di reclutamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare per l'anno 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Scuola Sottufficiali della Marina Militare ha disposto la sua esclusione dalla procedura di reclutamento. Il candidato aveva superato tutte le prove concorsuali, era risultato idoneo, era stato inserito in graduatoria in posizione utile e successivamente convocato per l'incorporamento. L'incorporamento non è avvenuto a causa dell'esclusione. Dal testo emerge che l'esclusione si colloca nel contesto di un procedimento penale ancora in corso a carico del ricorrente, il cui esito non era definito. Il ricorrente ha chiesto in via cautelare l'ammissione con riserva al corso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur rilevando che il ricorrente aveva concluso favorevolmente le prove concorsuali, era stato dichiarato idoneo, inserito in graduatoria e convocato per l'incorporamento, il Collegio ha ritenuto che, allo stato di incertezza sull'esito del procedimento penale, l'ammissione con riserva non potesse essere concessa. L'incorporamento avrebbe infatti prodotto effetti irreversibili, derivanti dall'assunzione dello status di militare in ferma prefissata. Inoltre, le esigenze di urgenza connesse all'espletamento delle prove concorsuali risultavano esaurite, poiché tali operazioni si erano già concluse con esito favorevole per il ricorrente. Il TAR ha precisato che, essendo il nominativo del ricorrente ancora inserito in posizione utile nella graduatoria approvata, non sussisteva allo stato l'onere di impugnare la graduatoria. Ha ordinato al ricorrente di depositare successivamente un'informativa sull'andamento e sull'esito del procedimento penale in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto applicabile quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi al procedimento penale e della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'ammissione con riserva a un percorso di reclutamento militare può essere negata quando l'incorporamento determinerebbe l'assunzione dello status di militare in ferma prefissata e produrrebbe effetti irreversibili, soprattutto in presenza di un procedimento penale ancora pendente e di un quadro istruttorio non definito.
  • Quando le prove concorsuali si sono già concluse con esito favorevole per il candidato, le esigenze cautelari connesse all'ammissione alle prove risultano esaurite; la tutela cautelare deve quindi essere valutata rispetto agli effetti ulteriori richiesti, come l'incorporamento.
  • La permanenza del candidato in posizione utile nella graduatoria approvata può escludere, allo stato, l'onere di impugnare la graduatoria, quando la lesione lamentata deriva dal distinto provvedimento di esclusione.
  • Il giudice cautelare può subordinare il prosieguo della tutela processuale all'acquisizione di aggiornamenti sull'andamento e sull'esito del procedimento penale rilevante per la controversia.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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