Sentenza del 23/11/2016 n. 1427 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Emissione successiva a richiesta di documentazione e seguito da istanza di accertamento con adesione - Nessuna obbligatorietà del contraddittorio preventivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio nelle forme prospettate dal contribuente, poiché l’Ufficio aveva già consentito un’interlocuzione precedente alla notifica dell’avviso, invitando a produrre documenti e chiarimenti. La successiva istanza di accertamento con adesione confermava inoltre l’avvenuta possibilità di confronto, senza determinare l’invalidità dell’atto impositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo formale prima della sua notifica. La vicenda comprendeva una richiesta dell’Ufficio volta a ottenere documentazione contabile e/o chiarimenti, cui era seguita anche un’istanza di accertamento con adesione. La questione riguardava quindi se tali interlocuzioni fossero sufficienti a garantire il confronto preventivo con il contribuente.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria
Il contraddittorio preventivo non richiede necessariamente uno specifico procedimento formale, quando il contribuente sia stato concretamente invitato, prima dell’emissione dell’atto, a fornire documentazione o chiarimenti utili all’accertamento.
Accertamento con adesione
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione costituisce un’ulteriore forma di interlocuzione tra contribuente e Amministrazione, ma la sua esistenza non comporta automaticamente l’illegittimità dell’avviso precedentemente notificato.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione invita il contribuente, prima dell’avviso, a produrre documenti o chiarimenti, tale attività può essere considerata sufficiente a garantire il contraddittorio preventivo, anche senza un’apposita audizione formale.
- Per valutare la validità del contraddittorio occorre verificare se il contribuente abbia avuto una possibilità effettiva e concreta di interloquire con l’Ufficio, non soltanto se sia stato svolto un determinato adempimento formale.
- È opportuno conservare la documentazione relativa alle richieste dell’Ufficio e alle risposte fornite, poiché la concreta partecipazione al procedimento può incidere sulla possibilità di contestare successivamente l’avviso.
- La presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non determina di per sé l’annullamento dell’avviso per carenza di contraddittorio, soprattutto quando un confronto documentale sia già avvenuto prima della notifica.
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