Sentenza del 21/02/2019 n. 919 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro -. Agevolazione prima casa - Obbligo del cambio di residenza - Acquisto e rivendita prima del termine di 18 mesi - Acquisto di altro immobile - Trasferimento della residenza oltre i 18 mesi dal primo acquisto - Perdita dell'agevolazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva annullato l'avviso di liquidazione e le sanzioni con cui erano state revocate le agevolazioni prima casa. La contribuente aveva acquistato il primo immobile il 6 marzo 2007, lo aveva rivenduto il 3 aprile 2008, acquistato un secondo immobile il 22 dicembre 2008 e trasferito la residenza nel relativo Comune il 13 luglio 2009. Secondo l'Ufficio, il trasferimento della residenza non era avvenuto entro diciotto mesi dal primo acquisto, come richiesto dall'art. 1, nota II-bis, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La CTR di Roma ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo maturata la decadenza dall'agevolazione. Il trasferimento della residenza entro diciotto mesi dal primo acquisto costituisce un obbligo e un requisito costitutivo del beneficio. La vendita del primo immobile e il successivo acquisto di un altro non costituiscono, di per sé, causa di forza maggiore. Sebbene la normativa consenta di conservare i benefici in caso di rivendita entro cinque anni e riacquisto entro un anno di altro immobile da destinare ad abitazione principale, nel caso concreto la residenza nel secondo immobile è stata fissata oltre diciotto mesi dal primo acquisto. L'avviso di liquidazione è quindi legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, lett. a), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
“che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza”
Il contribuente che dichiara nell'atto di acquisto di voler trasferire la residenza deve adempiere entro diciotto mesi. Il trasferimento costituisce un requisito essenziale per mantenere l'agevolazione; il mancato rispetto comporta la decadenza, salvo una causa sopravvenuta di forza maggiore.
Art. 1, nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986 – rivendita entro cinque anni e riacquisto entro un anno
“Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici [...] proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”
La rivendita dell'immobile agevolato entro cinque anni non determina la decadenza se il contribuente acquista entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Tale eccezione non elimina però l'obbligo di realizzare tempestivamente la destinazione abitativa e, secondo la decisione, non consente di superare il termine di diciotto mesi decorrente dal primo acquisto.
Cass. civ., sentenza n. 20042/2015
È possibile conservare l'agevolazione quando il primo immobile viene venduto entro il termine utile e un altro viene acquistato entro un anno dall'alienazione, purché la residenza sia trasferita nel Comune del nuovo immobile entro il termine legalmente rilevante.
Cass. civ., sentenza n. 8847/2015
Il beneficio è subordinato all'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione propria. In caso di più acquisti successivi, il contribuente deve dimostrare, per ciascun acquisto rilevante, la concreta realizzazione della finalità abitativa mediante il trasferimento della residenza.
Cass. civ., ordinanze n. 26328/2018 e n. 1588/2018
La tardività del trasferimento della residenza può essere giustificata soltanto da una causa di forza maggiore, caratterizzata da imprevedibilità, inevitabilità e non imputabilità al contribuente. La semplice vendita dell'immobile e il successivo acquisto di un altro non integrano normalmente tali requisiti.
Massime di principio
- L'impegno a trasferire la residenza nel Comune dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa deve essere rispettato entro diciotto mesi dal primo acquisto, salvo una vera causa di forza maggiore.
- La vendita del primo immobile e il riacquisto di un altro entro un anno possono evitare la decadenza collegata alla rivendita anticipata, ma non consentono automaticamente di ignorare il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza.
- Quando vi sono più compravendite successive, occorre verificare concretamente la destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale e il rispetto dei termini previsti per la residenza.
- La forza maggiore deve dipendere da impedimenti oggettivi, imprevedibili, inevitabili e non imputabili al contribuente; scelte personali, difficoltà organizzative o il semplice cambio di abitazione normalmente non sono sufficienti.
- Il mancato rispetto del termine può comportare la revoca dell'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie, oltre alle sanzioni previste, salvo che il contribuente dimostri l'applicabilità di una specifica eccezione normativa.
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