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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 11440 - Corte di Cassazione

IVA - Controversie - Giudicato esterno - Sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C 2/08 - Sistema armonizzato - Fattispecie in tema di abuso del diritto-Applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., contestando che la Commissione Tributaria Regionale avesse attribuito efficacia vincolante, quale giudicato esterno, a una precedente sentenza relativa all'anno d'imposta 2003. Tale decisione riguardava esclusivamente un errore formale nella dichiarazione, ossia la mancata indicazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2002, mentre il presente giudizio riguardava il disconoscimento sostanziale dell'IVA detratta nel 2002 per asserita inesistenza delle operazioni fatturate. L'Agenzia ha inoltre evidenziato che, in materia di IVA, il giudicato nazionale non può impedire l'applicazione delle norme comunitarie imperative e dei principi volti a contrastare l'abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'estensione del giudicato esterno operata dalla CTR. Ha precisato che il giudicato tributario può estendersi ad altri periodi d'imposta solo per elementi costitutivi dotati di carattere tendenzialmente permanente e condizionante, non invece per accertamenti fattuali specifici, soprattutto quando il quadro normativo e l'oggetto delle contestazioni sono differenti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2909 del codice civile

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno può precludere nuovi accertamenti tra le stesse parti solo quando riguardi i medesimi fatti, valutati nel medesimo quadro normativo, oppure elementi giuridici stabilmente condizionanti la fattispecie. Non si estende automaticamente a diverse annualità o a contestazioni sostanzialmente differenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Controllo delle dichiarazioni e liquidazione dell'imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati.

    La precedente controversia riguardava un'omissione formale nella dichiarazione e il conseguente mancato riconoscimento del credito IVA, non l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Rettifica delle dichiarazioni IVA.

    La controversia esaminata dalla Corte riguardava il disconoscimento sostanziale dell'IVA portata in detrazione, fondato sull'asserita inesistenza delle operazioni commerciali documentate dalle fatture.

  • Sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, causa C-2/08

    In materia di IVA, il principio di effettività e il contrasto all'abuso del diritto possono impedire che un giudicato nazionale ostacoli l'applicazione delle norme europee imperative e la corretta attuazione del sistema armonizzato dell'imposta.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria relativa a una determinata annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d'imposta: occorre verificare se riguardi un elemento giuridico permanente e condizionante oppure soltanto fatti specifici di quell'anno.
  • Il giudicato esterno opera solo quando coincidono sostanzialmente parti, fatti accertati e quadro normativo; una decisione su un errore formale nella dichiarazione non vincola necessariamente un successivo giudizio sull'inesistenza sostanziale delle operazioni.
  • In materia di IVA, il giudicato nazionale deve essere interpretato compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e non può impedire l'accertamento di frodi, abusi o operazioni inesistenti.
  • Quando una precedente decisione riconosce un credito IVA, occorre distinguere tra il riconoscimento formale del credito dichiarato e la verifica sostanziale dell'effettiva esistenza delle operazioni che lo hanno generato.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte e provvedere anche alla liquidazione delle spese, senza considerare automaticamente vincolante il precedente giudicato se incompatibile con l'oggetto concreto della nuova controversia.

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