Ordinanza n. 4920/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto ministeriale del 20.06.2022, notificato il giorno 27.06.2022, con cui è stata respinta l'istanza di cittadinanza Italiana K10-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 20 giugno 2022, notificato il 27 giugno 2022, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della conferma dell'interesse alla decisione, dell'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio e della possibilità di depositare documenti ulteriori, tra cui il certificato integrale del casellario giudiziale rilasciato alla pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito il giudizio. Ha preso atto che le parti hanno confermato l'interesse alla decisione e che non sono necessarie ulteriori richieste istruttorie o integrazioni del contraddittorio. Ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, anche in relazione agli impegni assunti con il PNRR e al divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. È stato inoltre precisato che eventuali ulteriori documenti potranno essere depositati nel termine previsto dall'art. 73 c.p.a. Le spese non sono state disciplinate.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata nel contesto del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
salvo “eccezionali motivi”
La disposizione è richiamata insieme all'art. 72-bis c.p.a. quale limite al differimento della trattazione.
art. 73 c.p.a.
Il termine previsto dalla norma consente alle parti di depositare eventuali ulteriori documenti utili prima della trattazione di merito.
art. 39 d.P.R. 313/2002
È richiamato quale base normativa per il rilascio alla pubblica amministrazione del certificato integrale del casellario giudiziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate alla gestione dello smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione prima di calendarizzare la trattazione di merito.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione e non formulano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di merito, consentendo comunque il deposito dei documenti utili entro il termine processuale applicabile.
- La trattazione della causa può essere differita soltanto in presenza di eccezionali motivi nei casi in cui il giudice richiami il divieto di rinvio previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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