L.R. Toscana 84/2012
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, e del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina toscana sulle nomine e designazioni agli organi amministrativi alla normativa statale del 2012, fissando requisiti per i dipendenti regionali nominabili, procedimento, intesa con altre amministrazioni e rispetto della parità di genere. Si applica dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore.
Nomine regionali nei consigli di amministrazione in attuazione della spending review
Nomine regionali nei consigli di amministrazione in attuazione della spending review
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale per adeguarla ai vincoli introdotti dalla normativa statale del 2012 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e di riordino degli organi societari. Le nuove disposizioni si applicano nel territorio della Regione Toscana e operano dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore della legge.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le nomine o designazioni di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012. È inoltre regolato il raccordo con le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni quando sia necessario il raggiungimento di un’intesa con la Regione.
Requisiti dei dipendenti regionali nominabili
Per la nomina o designazione di dipendenti regionali sono richieste condizioni specifiche:
- il dipendente deve appartenere, di regola, alla qualifica dirigenziale;
- in mancanza di personale dirigenziale disponibile, può essere scelto un dipendente della categoria D;
- il dipendente deve possedere un’adeguata competenza tecnica rispetto ai compiti da svolgere.
La nomina o designazione richiede il consenso dell’interessato.
Natura dell’incarico e trattamento economico
L’incarico costituisce attività extraimpiego per il dipendente regionale. Gli eventuali compensi spettanti sono soggetti alle regole previste dall’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.
Procedimento per le nomine di competenza regionale
Ai fini dell’applicazione della disciplina:
- la Giunta regionale trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi del d.l. 95/2012;
- la nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza;
- la proposta si basa su un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale;
- se dall’istruttoria non risultano disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i requisiti necessari, oppure se lo si ritiene opportuno, la proposta può tener conto delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base dell’istruttoria tecnica del comitato tecnico di direzione della Giunta.
Intese con altre amministrazioni
Per le nomine o designazioni di competenza consiliare da effettuarsi d’intesa con altre pubbliche amministrazioni si applica la disciplina generale già prevista dalla legge regionale.
Quando invece la nomina o designazione è di competenza di altre amministrazioni ma richiede un’intesa con la Regione, la definizione dell’intesa è rimessa al Presidente della Giunta regionale.
Esclusioni e rapporti con la normativa vigente
Alle nomine e designazioni disciplinate da questa legge non si applicano alcune disposizioni della legge regionale quadro sulle nomine, in particolare quelle indicate espressamente dalla norma modificativa. Restano comunque applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego.
La disciplina non si applica nei casi di nomina di un amministratore unico previsti dal d.l. 95/2012.
Parità di genere
Nell’attuazione della disciplina il Consiglio regionale deve assicurare il rispetto dei principi di parità di genere previsti dalla legge n. 120/2011.
Entrata in vigore e decorrenza
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano solo a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore.
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