Sentenza del 20/03/2017 n. 229 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irap - Attività professionale - Professionisti non organizzati - Autonoma Organizzazione - Medici di base - Applicabilità art. 1, co. 125, L. n. 208/2015 - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa all'IRAP è stata ritenuta applicabile. L'agevolazione invocata non è stata riconosciuta perché il contribuente non rientrava nella categoria dei medici operanti presso strutture ospedaliere convenzionate; inoltre, l'attività era svolta in presenza di un'autonoma organizzazione, presupposto dell'imposizione IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere l'IRAP invocando l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 125, della legge n. 208/2015. La questione riguardava se tale disposizione fosse applicabile anche ai medici di base che svolgono l'attività in ambulatori privati. La norma, secondo l'interpretazione accolta, riguarda esclusivamente i medici operanti all'interno di strutture ospedaliere convenzionate e non si estende ai medici di base che esercitano in strutture private e dispongono di un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 125, legge n. 208/2015
La disposizione agevolativa è riferita esclusivamente ai medici operanti all'interno di strutture ospedaliere convenzionate e non si applica ai medici di base che esercitano in ambulatori privati.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate secondo l'ambito soggettivo e oggettivo individuato dalla norma e non possono essere estese per analogia a categorie professionali non espressamente incluse.
- Per i medici di base, l'esercizio dell'attività in un ambulatorio privato non consente automaticamente di beneficiare dell'agevolazione prevista per i medici operanti in strutture ospedaliere convenzionate.
- L'IRAP può essere dovuta dal professionista quando l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, valutata sulla base della disponibilità di beni, personale e strutture eccedenti il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività.
- La verifica dell'autonoma organizzazione resta concreta e individuale: la sola qualifica professionale non determina automaticamente né l'esenzione né l'assoggettamento all'IRAP.
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