Cassazione Civile, Ordinanza n. 02118/2026 del 01/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 per recuperare maggiori IRES versate per gli anni d’imposta 2012 e 2013, sostenendo di non aver dedotto tempestivamente la c.d. "agevolazione Tremonti ambiente" ex art. 6, commi 13 e ss., L. n. 388/2000, riferita all’acquisto e messa in funzione di un impianto fotovoltaico entrato in funzione nel 2011. La mancata indicazione in dichiarazione era stata giustificata dall’incertezza sulla cumulabilità tra incentivo energetico del II Conto Energia e agevolazione fiscale, chiarita solo dal D.M. 5 luglio 2012, art. 12. L’Ufficio non rispondeva e si formava il silenzio-diniego. Nei gradi di merito il ricorso della contribuente era accolto, ritenendosi sufficiente una perizia stragiudiziale per provare la sussistenza e l’ammontare del sovraccosto ambientale. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione di appello avrebbe aderito in modo acritico alla tesi della contribuente senza confrontarsi con le specifiche contestazioni dell’Ufficio; 2) violazione dell’art. 6, comma 15, L. n. 388/2000 e dell’art. 2697 c.c., perché la perizia di parte non ha valore di prova piena e, in materia di agevolazioni fiscali, incombe al contribuente provare i fatti costitutivi del beneficio, con corretto calcolo dell’agevolazione secondo l’approccio incrementale e al netto di tutti i vantaggi economici, compresi gli incentivi percepiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha escluso l’inammissibilità del ricorso per la pretesa "doppia conforme", osservando che le censure investivano violazioni di legge e non una rivalutazione del merito. Ha poi affermato che la sentenza impugnata era viziata da motivazione apparente, perché non spiegava l’iter logico seguito per respingere le specifiche contestazioni dell’Amministrazione e si limitava ad aderire alla perizia di parte. Ha inoltre ribadito che la perizia stragiudiziale ha il solo valore di allegazione difensiva e non costituisce prova piena, sicché il giudice non può fondare su di essa, da sola, il riconoscimento del rimborso senza verificarne attendibilità, concludenza e riscontro documentale. Quanto al merito, la Corte ha precisato che, nell’agevolazione Tremonti ambiente, il sovraccosto ambientale va calcolato con approccio incrementale e deve essere determinato al netto di tutti i vantaggi economici e dei profitti operativi derivanti dall’investimento, inclusi gli incentivi pubblici percepiti per il medesimo investimento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. n. 602/1973
norma posta a base dell’istanza di rimborso delle maggiori imposte asseritamente versate
art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 546/1992
richiamato per individuare il silenzio-diniego impugnabile formatosi sull’istanza non riscontrata
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito
art. 36, comma 2, n. 4), D.lgs. n. 546/1992
la motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione
art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
mezzo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
mezzo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 6, commi 13 e ss., L. n. 388/2000
disciplina dell’agevolazione fiscale Tremonti ambiente invocata dal contribuente
art. 6, comma 15, L. n. 388/2000
il sovraccosto ambientale va calcolato con approccio incrementale e al netto dei vantaggi economici dell’investimento
art. 2697, comma primo, c.c.
chi invoca un’agevolazione deve provarne i fatti costitutivi
D.M. 19 febbraio 2007
disciplina degli incentivi del II Conto Energia richiamata come fonte degli incentivi percepiti
D.M. 5 luglio 2012, art. 12
ha chiarito la cumulabilità tra incentivo energetico e agevolazione fiscale
Regolamento (CE) n. 800/2008
richiamato in via comparativa, con precisazione della sua applicabilità a investimenti in energia da fonti rinnovabili nel periodo di vigenza del regolamento
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali, il contribuente che invochi un regime di favore deve provare rigorosamente i fatti costitutivi del beneficio; una perizia stragiudiziale di parte ha valore di mera allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova piena.
- Il giudice tributario non può fondare la decisione su una motivazione solo apparente: deve confrontarsi con le specifiche contestazioni delle parti e rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito per la decisione.
- Nel calcolo degli investimenti agevolabili secondo l’approccio incrementale, il vantaggio fiscale va commisurato ai soli costi aggiuntivi effettivamente necessari per la finalità ambientale e deve essere determinato al netto di ogni vantaggio economico conseguente all’investimento, inclusi incentivi pubblici e profitti operativi.
- Le censure che denunciano la violazione delle regole sull’onere della prova o sulla corretta interpretazione della norma agevolativa attengono alla violazione di legge e non sono precluse dalla regola della doppia conforme quando non chiedono una nuova valutazione del merito.
- L’agevolazione ambientale non può essere riconosciuta se il giudice omette di verificare, sulla base di idonea documentazione contabile e del confronto con gli altri elementi di causa, che il sovraccosto dedotto corrisponda effettivamente al solo aggravio di costo agevolabile.
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