L.R. Abruzzo 18/2015
Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, demandando a un regolamento regionale molti profili tecnici e organizzativi. Prevede catasto impianti, contributi a carico dei responsabili, compiti delle Province, sanzioni e abroga la precedente l.r. 17/2007 dal regolamento attuativo. Testo vigente dal 1° gennaio 2024.
Disciplina regionale degli impianti termici
Disciplina regionale degli impianti termici
La legge regionale Abruzzo stabilisce il quadro normativo per esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici nel territorio regionale. La disciplina è oggi letta alla luce delle modifiche apportate nel 2024 e del regolamento regionale attuativo, che concreta molti profili tecnici e operativi.
Oggetto e finalità
La legge recepisce e attua, per la Regione Abruzzo, la normativa europea e nazionale in materia di prestazione energetica ed efficienza energetica degli edifici, con specifico riferimento agli impianti termici definiti dalla normativa statale vigente. Le finalità principali sono la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di biossido di carbonio, nonché il miglioramento dell’efficienza e dei controlli sugli impianti.
Regime di esercizio, manutenzione e controllo
La Regione disciplina, tramite regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, l’intero ambito operativo degli impianti termici, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, del patrimonio edilizio e impiantistico, delle valutazioni tecnico-economiche e del rapporto costi-benefici per i cittadini. In particolare, il regolamento definisce:
- l’ambito di intervento e le definizioni rilevanti;
- le modalità per garantire il corretto esercizio, la manutenzione periodica, il controllo e l’efficienza energetica;
- il campo di potenza degli impianti soggetti a controlli e ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
- i requisiti minimi di efficienza energetica;
- gli obblighi di proprietari, utenti, responsabili di impianto e imprese di manutenzione;
- le competenze e responsabilità del responsabile dell’impianto e del terzo eventualmente delegato;
- le attività di accertamento e ispezione;
- i requisiti degli organismi e dei soggetti incaricati delle ispezioni;
- i limiti di esercizio, i periodi di attivazione e i valori massimi di temperatura ambiente;
- le comunicazioni periodiche da parte dei distributori di energia e combustibili ai fini dell’aggiornamento del catasto;
- il sistema sanzionatorio.
Manutenzione, controlli ed efficienza energetica
La disciplina regionale prevede che le operazioni di manutenzione e controllo siano svolte da imprese abilitate ai sensi della normativa statale e secondo le istruzioni tecniche dell’impresa installatrice o, se mancanti, del fabbricante. In assenza di specifiche prescrizioni, la manutenzione e il controllo avvengono di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore. Il regolamento regionale definisce inoltre criteri, frequenza e modalità di accertamento e ispezione, prevedendo procedure semplificate per gli impianti di minore potenza.
Catasto degli impianti termici e flussi informativi
La legge istituisce un sistema di catasto territoriale degli impianti termici, volto all’implementazione e all’aggiornamento dei dati sugli impianti e sui consumi. Le autorità competenti e il regolamento regionale definiscono l’organizzazione del catasto, la sua interoperabilità con i catasti territoriali e con il catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica, nonché con il portale nazionale. Il catasto deve contenere una sezione dedicata agli impianti con generatore alimentato a biomassa.
Contributi e copertura dei costi
Gli oneri per l’adeguamento e la gestione del catasto, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione e per gli accertamenti e le ispezioni sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Le autorità competenti stabiliscono con proprio provvedimento:
- l’entità e le modalità di versamento del contributo per coprire i costi delle attività di accertamento, del catasto e delle attività connesse;
- l’ulteriore contributo dovuto dai responsabili che non trasmettono nei termini il rapporto di efficienza energetica.
Atti attuativi della Giunta regionale
Entro 60 giorni dall’emanazione del regolamento regionale, la Giunta regionale deve adottare delibere per:
- definire programmi di qualificazione e formazione per imprese di manutenzione e organismi ispettivi;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione;
- definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto, rapporto di efficienza energetica e della documentazione collegata;
- avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e controlli sull’attività di accertamento e ispezione;
- disciplinare istituzione e funzionamento del catasto territoriale, con requisiti di interoperabilità e coordinamento con i sistemi regionali e nazionali. Il catasto territoriale entra in funzione entro 12 mesi dalla sua istituzione.
Autorità competenti
Per l’attuazione della legge sono individuate quali autorità competenti le Province, in coerenza con la normativa regionale di riordino delle funzioni amministrative.
Regime sanzionatorio
Per le violazioni degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento regionale si applicano le sanzioni dell’articolo 15 del d.lgs. 192/2005, nei confronti di proprietario, conduttore, amministratore di condominio, terzo responsabile e operatore incaricato del controllo e manutenzione, secondo le rispettive ipotesi di responsabilità. Il regolamento disciplina modalità e graduazione delle sanzioni; le autorità competenti provvedono all’irrogazione e all’incasso.
Abrogazione della disciplina precedente
La precedente legge regionale Abruzzo 25 giugno 2007, n. 17 è abrogata a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale attuativo previsto dall’articolo 2. Fino a quel momento, la disciplina previgente resta rilevante nei limiti della transizione normativa.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT; il testo vigente richiamato è aggiornato al 1° gennaio 2024.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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