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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/54

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione del 4 gennaio 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi. La correzione elimina un divieto ritenuto improprio circa l’uso con la neoesperidina diidrocalcone e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento originario. Le condizioni di impiego, le indicazioni di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori restano disciplinate dal nuovo allegato.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 sull’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi per determinate specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell’additivo "estratto di arancio amaro" ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L., nonché alle premiscele e ai mangimi completi destinati alle specie animali elencate nell’allegato. Ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La rettifica riguarda in particolare l’eliminazione di un divieto di utilizzo in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone, ritenuto erroneo. Non introduce una nuova autorizzazione sostanziale, ma sostituisce l’allegato del regolamento (UE) 2022/652 per correggerne il contenuto.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 sull’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/54 della Commissione interviene come atto correttivo del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/652, che aveva autorizzato l’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi per determinate specie animali. La Commissione rileva che nell’allegato del 2022 era stato inserito, per errore, un divieto di utilizzo in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone, basato su una confusione con la neoesperidina, sostanza distinta.

Contesto e ragioni della rettifica

Dai considerando emerge che l’estratto di arancio amaro contiene effettivamente neoesperidina in una percentuale tra il 10 e il 20 %. Tuttavia, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel parere del 23 giugno 2021, non aveva indicato rischi specifici per l’uso dell’estratto in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto necessario rettificare l’allegato del regolamento originario, sostituendolo integralmente per ragioni di chiarezza.

Effetto giuridico della rettifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2022/652 con l’allegato del nuovo regolamento. L’effetto pratico è la soppressione del punto 3 della colonna "Altre disposizioni" dell’allegato originario, eliminando il divieto che impediva l’uso combinato con la neoesperidina diidrocalcone. La rettifica non modifica la natura dell’autorizzazione, ma corregge il contenuto applicativo della disciplina già adottata.

Additivo autorizzato e caratteristiche tecniche

L’allegato conferma che l’additivo è l’estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L., in forma solida, classificato tra gli additivi organolettici e, più precisamente, tra gli aromatizzanti. Sono indicati i dati di composizione e caratterizzazione: flavonoidi tra 45 e 55 %, naringina tra 20 e 30 %, neoesperidina tra 10 e 20 %, metossi-5-psoralene (bergaptene) non oltre lo 0,03 % e (-)-sinefrina non oltre l’1 %.

Per la quantificazione della naringina nell’additivo è previsto un metodo HPLC con rivelazione spettrofotometrica UV.

Specie animali interessate e limiti di impiego

L’autorizzazione riguarda un ampio elenco di specie e categorie animali, tra cui polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini/caprini, equini, conigli, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti.

Per ciascuna categoria sono fissati tenori massimi raccomandati di sostanza attiva, da indicare in etichetta, espressi in mg/kg di mangime completo al 12 % di umidità. I valori riportati nell’allegato sono, tra gli altri:

  • 102 mg per i polli da ingrasso;
  • 151 mg per le galline ovaiole;
  • 136 mg per i tacchini da ingrasso;
  • 182 mg per i suinetti;
  • 217 mg per i suini da ingrasso;
  • 268 mg per le scrofe;
  • 259 mg per le vacche da latte;
  • 400 mg per vitelli, bovini da ingrasso, ovini/caprini, cavalli, salmonidi, cani e pesci ornamentali;
  • 80 mg per i gatti;
  • 161 mg per i conigli.

Obblighi per etichettatura, premiscele e uso

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni d’uso di additivo e premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso raccomandato in etichetta della premiscela può portare al superamento del tenore massimo fissato, l’etichetta deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori e misure preventive

Il regolamento impone agli operatori del settore mangimistico di adottare misure organizzative e procedure operative per limitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione per pelle, occhi e vie respiratorie.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione evidenzia espressamente l’urgenza dell’entrata in vigore per evitare perturbazioni di mercato legate all’errore corretto.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/652

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 con l’allegato del presente regolamento. La rettifica sopprime il punto 3 della colonna "Altre disposizioni" dell’allegato originario, che vietava erroneamente l’uso dell’estratto di arancio amaro in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone.

Oggetto dell’autorizzazione e identificazione dell’additivo

L’allegato conferma l’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo organolettico, gruppo funzionale aromatizzanti, con numero di identificazione 2b136-ex. L’additivo è descritto come estratto solido ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L.; sono indicati i parametri compositivi principali, tra cui flavonoidi 45-55 %, naringina 20-30 %, neoesperidina 10-20 %, metossi-5-psoralene ≤ 0,03 % e (-)-sinefrina ≤ 1 %.

Specie animali destinatarie e tenori massimi raccomandati

L’allegato elenca le specie o categorie di animali per cui l’additivo è autorizzato: polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli, bovini da ingrasso, ovini/caprini, equini, conigli, salmonidi, pesci ornamentali, cani e gatti. Sono fissati tenori massimi raccomandati nella nota di etichetta, espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo al 12 % di umidità, con valori differenziati per specie.

Modalità di impiego, premiscele e indicazioni in etichetta

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se il livello d’uso raccomandato in etichetta della premiscela comporta il superamento del tenore massimo di cui al punto 3, l’etichetta della premiscela deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva.

Divieto di miscela con altri additivi da Citrus aurantium L.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’estratto di arancio amaro ottenuto da Citrus x aurantium L. con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus aurantium L. La rettifica non incide su questo divieto generale, ma solo sulla soppressione dell’erronea esclusione relativa alla neoesperidina diidrocalcone.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando evidenzia l’urgenza dell’entrata in vigore per evitare perturbazioni all’immissione sul mercato dell’additivo per mangimi causate dall’errore rettificato.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentareautorizzazioni di additivietichettaturasalute animale

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