Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/5

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la commercializzazione nell’Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus come nuovo alimento, sulla base del parere favorevole dell’EFSA. Il prodotto viene inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati e sono fissate condizioni d’uso, requisiti di composizione e specifiche di etichettatura, incluse avvertenze allergeniche. Il regolamento riconosce inoltre la tutela per cinque anni di determinati studi e dati scientifici presentati da Cricket One Co. Ltd., con esclusiva di commercializzazione per lo stesso periodo salvo autorizzazioni indipendenti o consenso del titolare.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) come nuovo alimento, con inserimento nell’elenco اتح?

Ambito di applicazione

Si applica alla polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus (grillo domestico) intero, destinata all’uso come nuovo alimento nella popolazione generale dell’Unione europea, alle condizioni e nei livelli massimi indicati nell’allegato del regolamento. Opera nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; disciplina anche la tutela dei dati scientifici del dossier del richiedente per cinque anni dall’entrata in vigore. Restano fermi gli obblighi generali di etichettatura e le regole per eventuali domande successive basate su informazioni ottenute lecitamente o sul consenso del titolare dei dati.

Autorizzazione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) come nuovo alimento. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e dell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, a seguito della valutazione scientifica positiva dell’EFSA. Il provvedimento tiene conto anche dei profili di sicurezza alimentare, in particolare del rischio allergenico e della necessità di una corretta informazione al consumatore.

Contesto normativo e iter autorizzativo

Il regolamento ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. La domanda è stata presentata da Cricket One Co. Ltd. il 24 luglio 2019 e riguardava l’uso del prodotto in numerose categorie alimentari destinate alla popolazione generale, tra cui prodotti da forno, snack, salse, minestre, prodotti a base di pasta, prodotti sostitutivi della carne e bevande tipo birra.

La Commissione ha chiesto all’EFSA una valutazione scientifica il 8 luglio 2020; l’Autorità ha adottato il proprio parere il 23 marzo 2022, concludendo che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni e ai livelli d’uso proposti. Tale conclusione ha costituito la base per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Profili di sicurezza e allergenicità

L’EFSA ha rilevato che il consumo del prodotto può provocare sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus e ha raccomandato ulteriori ricerche sull’allergenicità. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che, allo stato, non vi fossero prove conclusive per introdurre un requisito specifico di etichettatura relativo alla sensibilizzazione primaria. Diversamente, ha ritenuto necessario segnalare il possibile verificarsi di reazioni allergiche nei soggetti allergici ai crostacei, ai molluschi e agli acari della polvere, nonché il possibile trasferimento di allergeni presenti nel substrato di alimentazione degli insetti.

Tutela dei dati e esclusiva di mercato

Il regolamento riconosce la tutela di specifici studi e dati scientifici presentati da Cricket One Co. Ltd., ritenuti essenziali per la valutazione della sicurezza del nuovo alimento. Tali dati beneficiano della protezione prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, cioè fino al 24 gennaio 2028.

Per il medesimo periodo, solo Cricket One Co. Ltd. è autorizzata a commercializzare nell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare. Il regolamento precisa comunque che la limitazione non impedisce domande successive fondate su informazioni ottenute legalmente.

Etichettatura obbligatoria

L’allegato impone che il prodotto sia designato in etichetta come "polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)". Inoltre, i prodotti alimentari che lo contengono devono riportare, accanto all’elenco degli ingredienti, un’avvertenza circa la possibilità di reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere.

Condizioni di impiego e livelli massimi

L’allegato fissa i livelli massimi di impiego del nuovo alimento in diverse categorie alimentari. Tra i principali limiti figurano, ad esempio:

  • 2 g/100 g per pane e panini multicereali, cracker e grissini;
  • 3 g/100 g per barrette ai cereali, premiscele secche per prodotti da forno e siero di latte in polvere;
  • 1,5 g/100 g per i biscotti;
  • 0,25 g/100 g per i prodotti a base di pasta secchi;
  • 3 g/100 g per i prodotti a base di pasta farcita secchi;
  • 1 g/100 g per salse, prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure, pizza, prodotti a base di pasta, minestre e minestre concentrate o in polvere;
  • 5 g/100 g per prodotti sostitutivi della carne e snack diversi dalle patatine;
  • 4 g/100 g per snack a base di farina di granturco;
  • 0,1 g/100 g per bevande tipo birra.

Specifiche tecniche e criteri di qualità

Il regolamento inserisce nell’elenco UE anche le specifiche tecniche del nuovo alimento. La polvere è ottenuta da Acheta domesticus intero attraverso un processo definito, che include digiuno, congelamento, lavaggio, trattamento termico, essiccazione, estrazione dell’olio e macinazione.

Sono inoltre stabiliti parametri compositivi e limiti di sicurezza relativi a composizione chimica, contaminanti e criteri microbiologici, fra cui limiti per piombo, cadmio, aflatossine, deossinivalenolo, ocratossina A, diossine e PCB diossina-simili, oltre a limiti microbiologici per carica totale, lieviti e muffe, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, enterobatteriacee e stafilococchi coagulasi positivi.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti vincolanti in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) e dispone il suo inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Esclusiva temporanea a favore del richiedente

Ai sensi dell’articolo 2, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal 24 gennaio 2023, solo Cricket One Co. Ltd. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione ottenuta da un richiedente successivo senza riferimento ai dati protetti o con il consenso della società.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e rispondenti ai requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni dall’entrata in vigore senza il consenso di Cricket One Co. Ltd.

Etichettatura allergenica

L’allegato impone che la denominazione del nuovo alimento in ეტichetta sia "polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)" e che l’etichetta dei prodotti contenenti tale ingrediente indichi che può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere; l’avvertenza deve figurare accanto all’elenco degli ingredienti.

Condizioni d’uso e livelli massimi

L’allegato stabilisce, per varie categorie di alimenti, livelli massimi espressi in g/100 g, tra cui: pane e panini multicereali, cracker e grissini (2), barrette ai cereali (3), premiscele secche per prodotti da forno (3), biscotti (1,5), prodotti a base di pasta secchi (0,25), prodotti a base di pasta farcita secchi (3), salse (1), prodotti trasformati a base di patate/piatti a base di leguminose e di verdure/pizza/prodotti a base di pasta (1), siero di latte in polvere (3), prodotti sostitutivi della carne (5), minestre e minestre concentrate o in polvere (1), snack a base di farina di granturco (4), bevande tipo birra (0,1), prodotti a base di cioccolato (2), frutta a guscio e semi oleosi (2), snack diversi dalle patatine (5), preparati a base di carne (2).

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato descrive il prodotto come polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus intero mediante digiuno di 24 ore, congelamento per l’uccisione, lavaggio, trattamento termico, essiccazione, estrazione dell’olio per estrusione meccanica e macinazione. Sono fissati parametri compositivi, contaminanti e criteri microbiologici, tra cui proteina grezza 74,0-78,0%, grassi 9,0-12,0%, umidità 3,0-6,0%, fibre grezze 8,0-10,0%, chitina 4,0-8,5%, ceneri ≤ 5,6%, indice di perossido ≤ 5,0 meq O2/kg di grassi, limiti per manganese, cianuro, piombo, cadmio, micotossine, diossine e PCB diossina-simili, nonché criteri microbiologici per carica totale, lieviti e muffe, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, enterobatteriacee e stafilococchi coagulasi positivi.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazionenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei datisicurezza alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.