Regolamento (UE) 2023/4
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/4 della Commissione del 3 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco اتحnione dei nuovi alimenti. L’autorizzazione si fonda sul parere positivo dell’EFSA sulla sicurezza per gli usi e i livelli proposti e include specifiche condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e criteri di composizione. Il testo riconosce inoltre la tutela dei dati scientifici presentati da Monterey Mushrooms Inc, riservandole per cinque anni il diritto di commercializzazione fondato su tali dati. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato dell’Unione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento, con modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti e tutela dei dati per 5 anni.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea alla polvere di funghi contenente vitamina D2 ottenuta da Agaricus bisporus trattati con raggi UV, destinata agli impieghi alimentari autorizzati indicati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare alimenti per la popolazione generale, alcuni prodotti specificati, integratori alimentari (con esclusione di quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) e alimenti a fini medici speciali, nonché sostituti di pasti e dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso; per alcuni usi sono previsti limiti massimi di vitamina D2. Sono esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, e il testo impone inoltre un’avvertenza per gli integratori destinati a lattanti e bambini sotto i tre anni. L’autorizzazione con tutela dei dati è riservata a Monterey Mushrooms Inc per 5 anni a decorrere dal 24 gennaio 2023, salvo autorizzazioni successive ottenute senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
Autorizzazione della polvere di funghi contenente vitamina D2 come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/4 della Commissione autorizza la polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne dispone l’inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’intervento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per gli usi e i livelli d’impiego proposti.
Contesto normativo e iter autorizzativo
Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce che solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. In attuazione di tale disciplina, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 21 febbraio 2020 da Monterey Mushrooms Inc. Originariamente essa comprendeva vari usi del nuovo alimento, inclusi alcuni impieghi negli integratori alimentari destinati ai lattanti di età compresa tra 7 e 11 mesi; tuttavia, durante la procedura il richiedente ha ritirato tale parte della domanda. La Commissione ha poi investito l’EFSA della valutazione scientifica, culminata nel parere del 26 aprile 2022.
Sicurezza del nuovo alimento e fondamento dell’autorizzazione
Secondo il parere scientifico richiamato dal regolamento, la polvere di funghi contenente vitamina D2 è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. La Commissione considera pertanto integrati i presupposti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’autorizzazione all’immissione sul mercato.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea del richiedente
Una parte centrale del provvedimento riguarda la tutela dei dati di proprietà industriale presentati a sostegno della domanda. La Commissione riconosce che i dati relativi all’identità del nuovo alimento, ai certificati di analisi, ai dati della partita e alle relazioni di stabilità soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e devono essere protetti ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1.
Ne consegue che, per cinque anni a decorrere dal 24 gennaio 2023, solo Monterey Mushrooms Inc può beneficiare dell’autorizzazione fondata su tali dati. Il regolamento precisa però che tale riserva non impedisce a richiedenti successivi di ottenere un’autorizzazione per lo stesso nuovo alimento se la domanda si basa su informazioni ottenute lecitamente oppure se interviene il consenso del titolare dei dati.
Condizioni di utilizzo e requisiti di etichettatura
L’allegato modificato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 stabilisce le categorie di alimenti in cui il nuovo alimento può essere impiegato e i corrispondenti livelli massimi di vitamina D2. Tra gli impieghi autorizzati figurano, tra gli altri, prodotti sostitutivi del latte, prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari diversi dal latte, cereali da prima colazione e barrette ai cereali, minestre e minestre liofilizzate, siero di latte in polvere, succhi e nettari di frutta/verdura, succhi in polvere, concentrati liquidi, bevande analcoliche per l’esercizio fisico e bevande analcoliche fermentate, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, sostituti di un pasto per il controllo del peso e integratori alimentari.
Per gli alimenti contenenti la polvere di funghi autorizzata, la denominazione in etichetta deve essere "polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2". Inoltre, l’etichetta degli integratori alimentari deve riportare che tali prodotti non devono essere assunti da lattanti e da bambini di età inferiore ai tre anni.
Specifiche tecniche e criteri di purezza
Il regolamento inserisce anche le specifiche del nuovo alimento. La polvere è prodotta da funghi Agaricus bisporus in fette o cubetti esposti in modo controllato a irraggiamento UV, quindi disidratati e macinati.
Sono indicati parametri tecnici e limiti di composizione, tra cui:
- contenuto di vitamina D2: 125–375 μg/g;
- umidità: ≤ 7 %;
- ceneri: ≤ 13,5 %;
- attività dell’acqua: < 0,5;
- grassi: ≤ 4,5 %;
- carboidrati totali: ≤ 60 %;
- proteine: ≤ 40 %.
Sono inoltre fissati limiti per metalli pesanti e micotossine e criteri microbiologici, con requisiti di assenza di alcuni patogeni nei campioni previsti. Tali specifiche sono rilevanti per la conformità del prodotto immesso sul mercato.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470 e applicazione
L’inserimento del nuovo alimento nell’elenco UE avviene mediante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sia nella tabella 1 relativa ai nuovi alimenti autorizzati sia nella tabella 2 relativa alle specifiche.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del nuovo alimento e inserimento nell’elenco UE
La polvere di funghi contenente vitamina D2 è autorizzata all’immissione sul mercato dell’Unione e inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato per includere la nuova voce e le relative condizioni d’uso e specifiche.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 gennaio 2023, solo Monterey Mushrooms Inc è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazioni successive ottenute senza riferimento ai dati scientifici protetti o con il consenso della società. I dati scientifici contenuti nel fascicolo e soddisfacenti l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per cinque anni dalla data di entrata in vigore, senza consenso.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da utilizzare in ეტichetta è "polvere di funghi trattata con raggi UV contenente vitamina D2". Per gli integratori alimentari che la contengono, l’etichetta deve indicare che non devono essere assunti da lattanti e da bambini di età inferiore ai tre anni.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato fissa categorie di alimenti e livelli massimi di vitamina D2: ad esempio 1,1 μg/100 g o 100 ml per prodotti sostitutivi del latte e per succhi/ bevande specificati, 2,2 μg/100 g o 100 ml per altri prodotti, 22,5 μg/100 g o 100 ml per minestre liofilizzate, 14,1 μg/100 g o 100 ml per siero di latte in polvere, 12,4 μg/100 g o 100 ml per succhi di frutta/verdura in polvere, 3,4 μg/100 g o 100 ml per concentrati liquidi, 15 μg/giorno per alimenti a fini medici speciali e per integratori alimentari, 15 μg/giorno per sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e 5 μg/pasto per sostituti di un pasto per il controllo del peso.
Specifiche del nuovo alimento
Il nuovo alimento è definito come prodotto ottenuto mediante esposizione controllata a irraggiamento UV di funghi Agaricus bisporus in fette/cubetti, seguita da disidratazione e macinazione in polvere. Sono fissate specifiche di composizione e purezza: vitamina D2 125–375 μg/g, umidità ≤ 7 %, ceneri ≤ 13,5 %, attività dell’acqua < 0,5, grassi ≤ 4,5 %, carboidrati totali ≤ 60 %, proteine ≤ 40 %, limiti per metalli pesanti, micotossine e criteri microbiologici, inclusa l’assenza di Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Listeria monocytogenes entro i campioni indicati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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