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Legge

L.R. FVG 7/2011

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la disciplina dell’artigianato del Friuli Venezia Giulia alla normativa statale, semplifica iscrizione e controlli dell’A.I.A., riforma commissioni e CATA, introduce regole per maestro artigiano, bottega scuola, acconciatore, tatuaggio/piercing e tintolavanderia. Interviene anche su montagna, fiere, commercio e incentivi. Molte norme richiedono regolamenti attuativi e alcune disposizioni transitorie erano limitate al 2011-2012.

Adeguamenti della disciplina regionale dell'artigianato e modifiche in materia economica, fieristica, commerciale e di panificazione

Adeguamenti della disciplina regionale dell’artigianato e interventi in materia economica

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 7 del 2011 riorganizza in modo ampio la disciplina dell’artigianato, aggiorna procedure, organi e sanzioni, e interviene anche su promozione economica nei territori montani, settore fieristico, commercio e misure di sostegno alle imprese. Molte disposizioni sono collegate a regolamenti attuativi e a regimi transitori poi limitati nel tempo.

Finalità generali e ambito di intervento

Il provvedimento mira a semplificare e razionalizzare il settore artigiano, adeguando la legge regionale sull’artigianato alle innovazioni introdotte dalla normativa statale sulla liberalizzazione delle attività economiche e dalla disciplina della direttiva servizi. Introduce inoltre una disciplina specifica per la produzione e commercializzazione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti intermedi di panificazione, per valorizzare i prodotti tradizionali del territorio regionale.

Albo provinciale delle imprese artigiane: iscrizione, tenuta e controlli

L’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) è istituito presso ciascuna Camera di commercio. Le imprese in possesso dei requisiti artigiani devono iscriversi all’Albo; per le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci l’iscrizione è facoltativa, se ricorrono determinate condizioni.

La tenuta dell’A.I.A. è affidata alle Camere di commercio, che si avvalgono delle Commissioni provinciali per l’artigianato e dell’ufficio dell’Albo. L’iscrizione è costitutiva e condiziona:

  • l’accesso ad agevolazioni e incentivi del settore artigiano;
  • l’uso, come ditta, insegna o marchio, di denominazioni con riferimenti all’artigianato.

L’esercizio dell’attività artigiana senza avere presentato nei termini la dichiarazione di iscrizione all’A.I.A. è qualificato come attività artigiana abusiva. È vietato l’uso di riferimenti all’artigianato da parte di imprese non iscritte, anche nella pubblicità o nella presentazione di prodotti e servizi. La Regione promuove accordi tra amministrazioni per contrastare l’abusivismo.

Procedura unica di iscrizione, variazione e cancellazione

L’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’A.I.A. avvengono mediante comunicazione unica al registro delle imprese territorialmente competente, con eventuale SCIA nei casi previsti. La ricevuta del registro delle imprese consente l’immediato avvio dell’attività, se sussistono i presupposti di legge.

La dichiarazione deve essere presentata prima o contestualmente all’inizio dell’attività e produce effetto dalla data di presentazione. Le dichiarazioni di modifica, cessazione e perdita dei requisiti devono essere presentate entro 30 giorni dall’evento e hanno efficacia dalla data dell’evento stesso.

Quando emergano carenze nei requisiti dichiarati, l’ufficio dell’Albo trasmette gli atti alla Commissione provinciale, che effettua ispezioni e controlli, anche con il supporto dei Comuni, e decide entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione unica. I provvedimenti sono notificati all’impresa, all’INPS e all’INAIL entro 15 giorni e sono impugnabili.

Iscrizione e cancellazione d’ufficio; conservazione dell’iscrizione

Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell’esercizio delle proprie funzioni, rilevi l’esistenza, la modifica o la perdita di requisiti artigiani deve segnalarlo all’ufficio dell’Albo. La Commissione provvede entro 60 giorni dalla segnalazione, con eventuale sospensione per 30 giorni per integrazioni documentali.

La legge disciplina anche casi particolari di conservazione dell’iscrizione all’A.I.A.:

  • in caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’iscrizione può essere conservata fino a 5 anni su richiesta, se l’impresa è assunta da familiari, affini, amministratore di sostegno o tutore;
  • la richiesta va presentata entro 6 mesi dall’evento;
  • per le attività stagionali, l’iscrizione si mantiene per l’intero anno solare;
  • è prevista la possibilità di cancellazione retroattiva, fino a 3 anni, in caso di cessazione dell’attività o perdita dei requisiti, se ricorrono specifiche condizioni documentali.

Commissioni provinciali per l’artigianato e ufficio dell’Albo

Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono organi collegiali della Regione, con sede presso le Camere di commercio. Svolgono funzioni di accertamento dei requisiti artigiani, tenuta dell’A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell’Albo, segnalazione delle infrazioni, rilevazioni economiche del settore e tenuta di elenchi previdenziali storici.

La composizione prevede:

  • 4 rappresentanti delle organizzazioni artigiane;
  • un funzionario della Direzione centrale attività produttive;
  • il dirigente provinciale INPS o un delegato permanente;
  • il dirigente della Direzione provinciale del lavoro o un delegato permanente.

La Commissione resta in carica 5 anni, elegge Presidente e Vicepresidente, delibera a maggioranza e può avvalersi dell’istruttoria dei Comuni. Sono previsti rimborsi spese per presidente e componenti esterni, oltre a indennità chilometriche in caso di spostamenti.

L’ufficio dell’Albo svolge la segreteria, cura gli atti, segnala le infrazioni ai Comuni, rilascia certificazioni e compie gli adempimenti connessi alla tenuta dell’A.I.A.

Commissione regionale per l’artigianato

Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l’artigianato, con funzioni di promozione e tutela del comparto. Essa:

  • collabora con la Regione su questioni sottoposte dall’Assessore competente;
  • decide definitivamente sui ricorsi amministrativi;
  • esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
  • individua i settori per le botteghe scuola e ne cura il riconoscimento.

La Commissione propone anche un Programma annuale di settore per progetti di formazione, orientamento, nuova imprenditorialità, continuità d’impresa, innovazione, promozione commerciale, studi e ricerche, e progetti di sviluppo territoriali o settoriali. Il programma è approvato dalla Giunta regionale previo parere consiliare.

Sanzioni

La legge rimodula il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative per:

  • esercizio abusivo dell’attività artigiana, con immediata interruzione e confisca delle attrezzature;
  • uso illecito di riferimenti all’artigianato o del titolo di maestro artigiano;
  • omesse o tardive comunicazioni di cessazione o di specifici eventi modificativi;
  • violazioni in materia di panificazione domenicale e festiva, requisiti delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio, piercing, panificazione e tintolavanderia.

Si applica, per quanto non previsto, la legge regionale sulle sanzioni amministrative regionali. Gli organi che gestiscono l’A.I.A. segnalano le infrazioni ai Comuni competenti per l’irrogazione delle sanzioni.

Maestro artigiano e bottega scuola

Il titolo di maestro artigiano è disciplinato in modo più puntuale. I requisiti comprendono:

  • anzianità professionale di almeno 10 anni come titolare o socio partecipante nell’impresa artigiana;
  • oppure almeno 5 anni, se la Commissione accerta un adeguato grado di capacità professionale desumibile da titoli, premi, corsi regionali, saggi di lavoro, perizia o altri elementi;
  • disponibilità di attrezzature adeguate alla formazione.

Il riconoscimento del titolo dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola, all’annotazione d’ufficio nell’A.I.A. e all’uso del titolo nella denominazione della ditta, insegna o marchio.

Le botteghe scuola sono promosse per valorizzare i mestieri artigiani e trasmettere il saper fare alle giovani generazioni. Possono essere costituite anche da più imprese che esercitano la stessa attività, purché titolari o soci lavoratori siano maestri artigiani. Il riconoscimento avviene con deliberazione della Commissione regionale; un regolamento regionale disciplina requisiti e modalità di costituzione.

Acconciatore: qualificazione professionale ed esercizio dell’attività

La disciplina degli acconciatori sostituisce la previgente impostazione riferita ai “parrucchieri misti”. L’attività comprende tutti i trattamenti e servizi sui capelli, compresi quelli tricologici complementari non medici, oltre al taglio e trattamento estetico della barba.

La qualificazione professionale si consegue, dopo l’obbligo di istruzione, mediante esame teorico-pratico preceduto alternativamente da:

  • corso di formazione professionale più specializzazione o anno di inserimento presso impresa di acconciatura;
  • un anno di inserimento dopo apprendistato e corso integrativo teorico;
  • tre anni di inserimento e corso integrativo teorico.

Sono disciplinati:

  • il requisito del periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio precedente per l’accesso ai corsi integrativi;
  • la possibilità di frequentare il corso anche in costanza di rapporto di lavoro;
  • i contenuti dei corsi e le modalità d’esame tramite regolamento di esecuzione;
  • l’integrazione della commissione per l’esame teorico-pratico.

L’esercizio dell’attività di acconciatore è subordinato alla SCIA e alla qualificazione professionale. Ogni sede o unità locale deve avere almeno un responsabile tecnico con qualifica professionale presente durante l’attività. Le imprese non artigiane indicano nella SCIA il soggetto qualificato. Il trasferimento d’azienda è soggetto a SCIA entro 30 giorni.

Estetista, tatuaggio e piercing

Per l’estetista, la legge conferma la disciplina della SCIA e del trasferimento d’azienda. Il titolare o altro soggetto qualificato deve essere designato quale responsabile tecnico per ogni sede o unità locale.

È inserito un capo specifico per tatuaggio e piercing; l’attività è assoggettata alla SCIA e rientra tra quelle per cui i Comuni effettuano i controlli, con i profili igienico-sanitari vigilati anche dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Panificazione: disciplina dell’attività, responsabile e orari

La disciplina si applica alle imprese che svolgono il ciclo completo della lavorazione del pane e a quelle che vendono pane prodotto da altri soggetti previo completamento della cottura.

L’esercizio dell’attività è subordinato alla SCIA con indicazione del responsabile di panificazione. Il responsabile è il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore designato al momento della SCIA e deve garantire il rispetto delle regole professionali, delle materie prime, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

I requisiti del responsabile di panificazione sono alternativamente:

  • essere stato titolare o socio prestatore d’opera di imprese autorizzate alla panificazione;
  • essere stato dipendente o collaboratore di imprese di panificazione con attività qualificata per almeno 2 anni nel quinquennio precedente.

Le imprese possono vendere i propri prodotti per il consumo immediato nei locali aziendali, senza servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Le imprese di panificazione osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe comunali:

  • fino a 8 giornate annue per manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, con apertura obbligatoria delle domeniche e festività di dicembre;
  • fino a 12 ulteriori giornate nelle località a significativa presenza turistica;
  • apertura libera nelle località a prevalente economia turistica;
  • per alcune rivendite, apertura libera nelle medesime località.

Le aperture in deroga devono essere compensate entro un anno con chiusure feriali e il programma va comunicato al Comune con almeno 3 giorni di anticipo.

Tintolavanderia: definizione, requisiti e SCIA

L’attività di tintolavanderia comprende lavanderia, pulitura chimica, tintoria, smacchiatura, stireria e attività affini su indumenti, tessuti, pellami, pellicce, arredi tessili e altri articoli tessili.

Per l’esercizio è necessario designare un responsabile tecnico con idoneità professionale comprovata secondo la legge statale sulla tintolavanderia. Un regolamento di esecuzione disciplina durata e contenuti dei corsi e la commissione d’esame.

L’esercizio è subordinato alla SCIA con indicazione del responsabile tecnico e attestazione della conformità ai requisiti del regolamento comunale. È vietata l’attività in forma ambulante o di posteggio.

I regolamenti comunali devono stabilire:

  • superfici minime dei locali;
  • requisiti di sicurezza e igienico-sanitari;
  • disciplina degli orari;
  • esposizione delle tariffe.

Per ogni sede o unità locale va designato un responsabile tecnico; per le imprese non artigiane il responsabile è esterno e l’impresa deve iscriversi al registro delle imprese. Sono previste regole per raccolta e riconsegna capi, cartelli informativi e indicazione della sede ove avviene la lavorazione.

Incentivi e agevolazioni per l’artigianato

La legge ridefinisce i beneficiari degli incentivi regionali: imprese, consorzi e società consortili, anche cooperative, iscritti all’A.I.A., che rientrino nelle definizioni europee di micro, piccola o media impresa.

È stabilito che la variazione successiva della dimensione aziendale non comporta revoca o rideterminazione del contributo già concesso. In caso di conferimento, trasformazione, fusione o trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, le agevolazioni possono essere confermate o concesse al subentrante, se questi possiede i requisiti e vi è continuità dell’impresa.

Sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili da parte dei soci.

Per le nuove imprese artigiane è previsto l’accesso agli incentivi anche per spese sostenute nei 6 mesi precedenti l’iscrizione all’A.I.A., purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dall’iscrizione. Ciò vale sia per gli aiuti in regime de minimis sia per gli incentivi agli investimenti aziendali previsti dalla legge regionale.

Le imprese beneficiarie di alcuni finanziamenti devono mantenere sede e unità produttiva attiva in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del finanziamento e, se il finanziamento supera 100.000 euro, per i 2 anni successivi; in caso contrario l’incentivo è revocato.

Gestione degli incentivi, ente gestore e anticipazioni

La gestione di alcuni canali di intervento passa dall’originario Mediocredito a un “ente gestore” selezionato con procedure a evidenza pubblica. La Regione stipula una convenzione con tale ente per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo. L’ente gestore può stipulare convenzioni con il CATA per attività preliminari all’istruttoria.

Per i contributi previsti per alcune linee di finanziamento:

  • è possibile un’anticipazione fino all’80% con garanzia fideiussoria;
  • in sede di rendicontazione può essere disposta un’ulteriore anticipazione fino al 30%, senza ulteriori garanzie, nei limiti previsti dalla disciplina regionale.

Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA)

Il CATA diventa il referente regionale unico per le funzioni delegate dalle organizzazioni artigiane. La Regione autorizza l’esercizio delle funzioni previa presentazione di domanda con atto costitutivo, statuto ed elenco soci.

Sono delegate al CATA le attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane e alcune funzioni amministrative relative a specifici incentivi, tra cui:

  • adeguamento di strutture e impianti;
  • analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria;
  • partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni;
  • promozione del commercio elettronico.

La Giunta regionale deve adottare direttive per disciplinare l’esercizio delle funzioni delegate e pubblicarle entro il 31 dicembre 2011. È istituito un Fondo per l’esercizio delle funzioni delegate al CATA, con criteri e modalità stabiliti dalle direttive; il CATA trattiene una percentuale del finanziamento come rimborso forfetario. Dal 1° gennaio 2012 decorre l’efficacia della delega di alcune funzioni amministrative.

Formazione, servizi informativi e supporto all’avvio d’impresa

La Regione promuove servizi gratuiti di informazione, orientamento e animazione per chi intende avviare per la prima volta un’impresa artigiana o diventare titolare di un’impresa già esistente.

Il servizio è svolto dallo sportello unico, dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria e dal CATA, che possono stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.

La legge prevede inoltre progetti di formazione e riqualificazione per la panificazione, e per l’acconciatore stabilisce che i corsi di formazione professionale siano realizzati annualmente nell’ambito della programmazione regionale.

Modifiche alla legge sulla promozione economica nei territori montani

La legge regionale 50/1993 è modificata per prevedere contributi fino al 100% a favore di Comunità montane, enti locali, loro consorzi e consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di aree attrezzate. Se l’iniziativa richiede più beneficiari, il Presidente della Regione promuove accordi di programma. È inoltre possibile affidare la gestione delle aree a società o consorzi tra imprese ed enti locali.

Modifiche alla disciplina delle PMI e degli incentivi tramite Camere di commercio

La legge regionale 4/2005 viene aggiornata nei canali di delega alle Camere di commercio, sopprimendo alcune vecchie linee di intervento e includendo tra gli incentivi delegati:

  • consulenze per innovazione, qualità, certificazione, organizzazione aziendale e miglioramento ambientale;
  • incentivi per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici delle imprese artigiane.

Settore fieristico: partecipazione occasionale di operatori privati

La legge regionale sul settore fieristico consente agli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti di propria creazione, manuale o intellettuale, di partecipare a manifestazioni fieristiche o eventi similari fino a 12 volte all’anno. Un regolamento regionale ne disciplina l’attuazione.

Modifiche in materia di commercio e sostegno al credito

La legge regionale 29/2005 è modificata per consentire all’ente gestore degli interventi in materia di credito di stipulare convenzioni con i CAT per attività preliminari all’istruttoria. Inoltre, il comitato di gestione in carica fino al 12 marzo 2011 è prorogato fino al 31 dicembre 2011 in deroga alla disciplina ordinaria.

Disposizioni transitorie, adeguamenti regolamentari e decorrenze

Sono previsti numerosi regolamenti di attuazione per dare applicazione a nuove discipline su A.I.A., botteghe scuola, panificazione, tintolavanderia, CATA e altri interventi. Le convenzioni e i regolamenti esistenti devono essere adeguati alla nuova legge.

Tra le principali disposizioni transitorie:

  • le società in accomandita semplice già iscritte all’A.I.A. conservano l’iscrizione anche se prive di alcuni nuovi requisiti;
  • gli operatori già qualificati come acconciatori o parrucchieri sono automaticamente equiparati ad acconciatori;
  • per acconciatori, panificatori e tintolavanderie sono previsti termini di adeguamento e comunicazione dei responsabili tecnici;
  • le imprese di tintolavanderia già operanti possono continuare l’attività, ma devono adeguarsi entro 3 anni;
  • i CATA già autorizzati cessano le funzioni dal 31 dicembre 2011, mentre i procedimenti pendenti su funzioni delegate passano alle Camere di commercio.

Norme finanziarie e decorrenza

La legge individua i capitoli e le unità di bilancio cui fanno carico gli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Obsolescenza pratica

Molte disposizioni hanno natura organizzativa e transitoria con scadenze collocate tra il 2011 e il 2012, mentre altre sono state assorbite o superate da successive modifiche del testo consolidato. Considerata la data dell’atto, la disciplina presenta oggi una rilevanza pratica limitata e in larga parte storicizzata.

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