Circolare numero 196 del 11-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e del Consiglio di Amministrazione dell’INPS: i periodi di Cassa integrazione guadagni, se coperti da contribuzione figurativa, devono essere computati ai fini del perfezionamento del requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo richiesto ai lavoratori di miniere, cave e torbiere per la pensione anticipata di vecchiaia e di anzianità. L’efficacia del nuovo criterio decorre dalla maturazione del diritto alla pensione, nei limiti della prescrizione decennale. È richiamata la delibera n. 1430 del 24 settembre 1996, che formalizza il cambio di indirizzo rispetto alla precedente delibera n. 102 del 1982.
Computabilità della Cassa integrazione guadagni per i 15 anni di lavoro sotterraneo
Computabilità della Cassa integrazione guadagni nel requisito dei 15 anni di lavoro sotterraneo
La circolare recepisce un indirizzo ormai consolidato in sede giurisprudenziale e amministrativa in materia di pensioni per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. L’oggetto del provvedimento è la computabilità dei periodi di Cassa integrazione guadagni, coperti da contribuzione figurativa, ai fini del perfezionamento del requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo richiesto per l’accesso alle prestazioni pensionistiche agevolate.
Quadro normativo
La disciplina richiamata dalla circolare si fonda su due previsioni principali:
- l’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, che richiede, per la pensione anticipata di vecchiaia, che i lavoratori delle miniere, cave e torbiere siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
- l’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che pone lo stesso requisito per la pensione anticipata di anzianità.
Viene inoltre richiamato l’articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, secondo cui i periodi di Cassa integrazione guadagni sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella di anzianità, nonché per la determinazione della misura della prestazione. La circolare ricorda anche che, secondo l’interpretazione ministeriale del 26 febbraio 1976, tale utilità si estendeva pure alla pensione di anzianità.
Orientamento precedente dell’Istituto
La delibera consiliare n. 102 del 7 maggio 1982 aveva confermato il criterio degli Uffici, secondo cui la contribuzione figurativa per Cassa integrazione guadagni non era utile al perfezionamento del requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo. Su tale base l’Istituto aveva mantenuto per un certo periodo un orientamento restrittivo.
Intervento della Corte di Cassazione
La circolare evidenzia che la Corte di Cassazione ha progressivamente consolidato un orientamento opposto. Con la sentenza n. 1822 del 10 dicembre 1987/17 aprile 1989, la Suprema Corte ha affermato che la presenza di periodi di Cassa integrazione guadagni durante l’attività lavorativa in sotterraneo non fa venir meno la condizione di addetto a lavori sotterranei.
Successivamente il principio è stato ribadito dalle sentenze:
- n. 2249 dell’8 marzo 1994;
- n. 2214 del 25 febbraio 1995;
- n. 11864 del 16 novembre 1995.
La reiterazione di tali pronunce ha determinato il consolidamento dell’orientamento favorevole al computo dei periodi di CIG figurativa.
Nuova determinazione del Consiglio di Amministrazione
Considerato l’assetto giurisprudenziale ormai stabilizzato, la questione è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Comitato di Vigilanza della Gestione speciale minatori. L’organo amministrativo ha tenuto conto anche di un ulteriore orientamento ministeriale richiamato nella deliberazione, relativo ai benefici pensionistici per esposizione all’amianto, nel quale i periodi di Cassa integrazione guadagni sono stati ritenuti utili ai fini del riconoscimento dei benefici stessi.
Con deliberazione n. 1430 del 24 settembre 1996, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la computabilità dei periodi di Cassa integrazione guadagni, purché coperti da contribuzione figurativa, ai fini del perfezionamento del requisito dei 15 anni di lavoro sotterraneo per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Decorrenza degli effetti
La circolare precisa che gli effetti del nuovo orientamento decorrono dalla maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 1 della legge n. 5 del 1960 o alla pensione anticipata di anzianità prevista dall’articolo 18 della legge n. 153 del 1969. L’efficacia è comunque limitata dai termini della prescrizione decennale.
Conseguenze operative
In termini applicativi, l’Istituto deve quindi considerare utili, ai fini del conteggio dei 15 anni di sotterraneo, i periodi di Cassa integrazione guadagni assistiti da contribuzione figurativa. Il precedente criterio del 1982 deve intendersi superato dalla nuova deliberazione del 24 settembre 1996, in coerenza con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione e con l’adeguamento dell’azione amministrativa.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama l’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e l’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che prevedono per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere il requisito di almeno 15 anni di lavoro sotterraneo, anche non continuativi, per accedere rispettivamente alla pensione anticipata di vecchiaia e alla pensione anticipata di anzianità. Viene inoltre richiamato l’articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, che riconosce utili d’ufficio i periodi di CIG per il diritto e la misura della pensione.
Evoluzione giurisprudenziale
Dopo la deliberazione n. 102 del 7 maggio 1982, che escludeva la CIG figurativa dal computo dei 15 anni di sotterraneo, la Corte di Cassazione ha affermato con la sentenza n. 1822 del 10 dicembre 1987/17 aprile 1989 che la presenza di periodi di CIG durante l’attività sotterranea non fa venir meno la condizione di addetto a lavori sotterranei. Il principio è stato poi confermato dalle sentenze n. 2249 dell’8 marzo 1994, n. 2214 del 25 febbraio 1995 e n. 11864 del 16 novembre 1995.
Nuovo orientamento amministrativo
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato e su richiesta del Comitato di Vigilanza della Gestione speciale minatori, il Consiglio di Amministrazione ha riesaminato la questione. Con deliberazione n. 1430 del 24 settembre 1996 ha stabilito che i periodi di Cassa integrazione guadagni coperti da contribuzione figurativa sono computabili per il perfezionamento del requisito dei 15 anni di lavoro sotterraneo per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Decorrenza ed effetti
Gli effetti del nuovo criterio decorrono dalla maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia o di anzianità, con applicazione entro i limiti della prescrizione decennale. La circolare, quindi, non introduce un criterio retroattivo illimitato, ma riconosce l’utilizzabilità dei periodi di CIG nei termini prescrizionali previsti.
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