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Circolare

Circolare numero 195 del 11-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, che disciplina gli effetti delle clausole collettive sulla base di calcolo della contribuzione e delle prestazioni previdenziali. Viene precisato che la volontà negoziale delle parti può incidere sulla computabilità di compensi e istituti retributivi diretti e indiretti, ma nel rispetto dei principi già vigenti sulla retribuzione parametro e della retribuzione effettivamente corrisposta. La circolare definisce inoltre gli obblighi di deposito dei contratti e accordi collettivi presso gli uffici del lavoro e presso le sedi INPS competenti, indicando termini, modalità operative, sedi di riferimento e criteri per i casi già stipulati o già depositati. Sono infine forniti criteri interpretativi per l’applicazione retroattiva della norma e per i casi in cui non vi siano clausole espresse nei contratti preesistenti.

Deposito dei contratti collettivi contenenti clausole su non computabilità o omnicomprensività ai fini contributivi e previdenziali

Deposito dei contratti collettivi e incidenza delle clausole retributive ai fini contributivi

La circolare esamina l’art. 3 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, che disciplina gli effetti delle clausole contenute nei contratti e negli accordi collettivi sulla base di calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale. Il provvedimento chiarisce i criteri di applicazione della norma, le sue ricadute sui periodi pregressi e gli adempimenti di deposito dei contratti presso gli uffici del lavoro e le sedi INPS competenti.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina viene letta in continuità con l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il principio di fondo resta quello secondo cui la retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e contrattazione collettiva. L’intervento del 1996 mira quindi a rafforzare il collegamento tra retribuzione parametro e retribuzione contrattuale effettivamente dovuta.

Contenuto dell’art. 3, comma 1

La norma stabilisce che la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in modo difforme dalle obbligazioni, dalle modalità e dai tempi di adempimento definiti dagli stessi accordi, con riguardo alle clausole che:

  • escludono dalla base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo la computabilità di determinati compensi, diversi da quelli di legge;
  • prevedono che tali emolumenti siano già comprensivi dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti.

La stessa logica vale anche per le clausole degli accordi integrativi aziendali che introducono istituti retributivi aggiuntivi rispetto al contratto collettivo nazionale. La disposizione opera anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

Limiti e rapporti con istituti di legge

La circolare precisa che le clausole collettive non possono incidere su istituti retributivi definiti dalla legge o da contratti collettivi resi obbligatori da fonti normative di livello superiore. Vengono richiamati, in particolare:

  • i compensi per festività, la cui misura è fissata dall’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90;
  • la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia per i lavoratori dell’industria, determinate dall’art. 17 dell’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso obbligatorio con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070.

La circolare richiama inoltre il concetto di retribuzione globale di fatto, che secondo la giurisprudenza comprende tutti gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Effetti della retribuzione effettivamente corrisposta

Resta fermo il principio per cui, qualora gli istituti retributivi risultino erogati al lavoratore in misura superiore a quella prevista contrattualmente, la contribuzione deve essere rapportata alla misura effettivamente corrisposta. In tal senso opera l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, nel rispetto delle ulteriori disposizioni in materia di minimali contributivi.

Retroattività e criteri interpretativi

La circolare qualifica la norma come intervento sostanzialmente ricognitivo e chiarificatore, pur adottato in forma di decreto-legge e non come norma interpretativa in senso stretto. Ne deriva che i principi introdotti possono esplicare effetti anche per periodi precedenti, ma solo quando le clausole rilevanti siano già presenti nei contratti stipulati alla data di entrata in vigore del decreto.

In mancanza di clausole espresse nei contratti già in essere, la questione deve essere risolta considerando:

  • il contesto che ha determinato l’introduzione della norma;
  • l’interpretazione complessiva del contratto originario;
  • la comune intenzione delle parti, secondo l’art. 1362, primo comma, c.c.;
  • il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.;
  • la lettura del contratto nel suo complesso, ai sensi dell’art. 1363 c.c.

Se successivamente vengono stipulati accordi integrativi che introducono clausole interpretative del contratto precedente, con declaratoria di omnicomprensività o di esclusione di emolumenti dagli istituti retributivi diretti o indiretti, tali accordi possono avere rilievo anche per il passato, ove il contratto originario sia stato costantemente applicato in conformità a tali clausole.

Gestione dei casi non risolvibili interpretativamente

Quando l’indagine sull’assetto negoziale e sulla prassi applicativa non consente di ricondurre il rapporto nell’ambito di operatività della nuova disciplina, le sedi devono trasmettere una relazione alla Direzione Generale per i conseguenti approfondimenti e per eventuali interventi presso il Ministero del lavoro. In questa fase, l’attività dell’Istituto deve limitarsi all’interruzione dei termini prescrizionali e agli atti cautelativi sulle eventuali partite creditorie.

Obbligo di deposito dei contratti e degli accordi collettivi

Il comma 2 dell’art. 3 prevede che, per l’applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti le clausole richiamate debbano essere depositati dalle parti stipulanti presso:

  • l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
  • la competente sede degli enti previdenziali territorialmente interessati.

Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla stipulazione. Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il termine è fissato al 31 ottobre 1996.

Modalità operative presso l’INPS

Per l’INPS, la circolare distingue tra diverse tipologie di contratti:

  • i contratti e gli accordi aziendali vanno depositati presso la sede INPS in cui si svolgono gli adempimenti contributivi;
  • per i contratti e gli accordi a valenza territoriale nazionale è sufficiente un unico deposito presso la sede di Roma, via Amba Aradam 5, CAP 00187;
  • per i contratti e gli accordi regionali, il deposito avviene presso la sede INPS del capoluogo di regione;
  • per i contratti e gli accordi provinciali, il deposito avviene presso la sede del capoluogo di provincia.

Le sedi riceventi devono poi comunicare l’avvenuto deposito alle strutture periferiche competenti, trasmettendo copia del contratto o dell’accordo.

Ricevuta e gestione dei depositi già esistenti

All’atto del deposito viene rilasciata una ricevuta firmata dal dirigente o funzionario responsabile, con l’attestazione di avvenuto deposito e gli estremi dell’accordo. Se il contratto è presentato in duplice copia, la dichiarazione di deposito può essere apposta su entrambe le copie, di cui una viene restituita al presentatore.

I contratti e gli accordi già depositati presso la Direzione Generale non devono essere ripresentati alle sedi periferiche; saranno trasmessi successivamente dalla Direzione Generale. Lo stesso vale per i documenti già depositati presso sedi diverse da quelle individuate come competenti dalla circolare.

Funzione del deposito e casi esclusi

Il deposito è qualificato come strumento di pubblicità finalizzato a rendere conoscibili agli organi pubblici i contenuti negoziali rilevanti in materia previdenziale, in un quadro di trasparenza e di valorizzazione della volontà delle parti. Non sono soggetti a deposito i contratti o gli accordi che riproducono integralmente modelli già regolati da fonti di livello superiore, come frequentemente accade in alcuni contratti collettivi di settore.

Indicazioni territoriali per alcune sedi INPS

La circolare indica inoltre le sedi di riferimento per i capoluoghi in cui operano più sedi INPS, precisando, tra le altre, quelle di Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, con l’avvertenza che, se il deposito avviene presso una sede diversa della stessa città, il contratto deve essere trasmesso a quella competente.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della disciplina

La disposizione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si inserisce nel quadro dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995. L’obiettivo è rafforzare il principio secondo cui la retribuzione base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti e contrattazione collettiva, valorizzando la volontà negoziale delle parti stipulanti e la corrispondenza tra retribuzione parametro e retribuzione effettivamente corrisposta.

Effetti delle clausole collettive sulla base contributiva

La norma consente alla contrattazione collettiva di disciplinare la non computabilità di alcuni compensi nella base di calcolo degli istituti retributivi diretti o indiretti, oppure di prevedere che determinati emolumenti siano già comprensivi della relativa incidenza. Tale meccanismo opera anche ai fini delle prestazioni previdenziali. Restano però fermi i casi in cui la misura di alcuni istituti è già fissata dalla legge o da contratti collettivi resi obbligatori, come per le festività e per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia del settore industriale.

Principio della retribuzione effettivamente corrisposta

Resta fermo che, se gli istituti retributivi sono erogati in misura superiore a quella definita contrattualmente, la contribuzione deve essere calcolata sulla misura effettivamente corrisposta, in applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, nel rispetto anche dei minimali di retribuzione.

Decorrenza ed efficacia nel tempo

La circolare qualifica la norma come sostanzialmente ricognitiva e chiarificatrice, pur non essendo formalmente una norma interpretativa. Perciò i principi enunciati possono produrre effetti anche per periodi precedenti, ma soltanto quando le clausole rilevanti siano già presenti nei contratti stipulati alla data di entrata in vigore del decreto. In assenza di tali clausole, occorre fare riferimento all’interpretazione complessiva del contratto e alla sua concreta applicazione nel tempo.

Criteri interpretativi per i contratti preesistenti

Se non esistono accordi integrativi successivi con clausole ricognitive o interpretative, la riconducibilità della fattispecie nell’ambito della nuova disciplina deve essere valutata alla luce del contratto originario, del comportamento complessivo delle parti e dei canoni di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. La valutazione non può limitarsi al solo testo negoziale, ma deve considerare anche i mezzi probatori disponibili, il comportamento successivo e le eventuali dichiarazioni delle organizzazioni sindacali.

Indicazioni operative per i casi dubbi

Quando l’indagine interpretativa non consenta di ricondurre la fattispecie nell’ambito della norma, le sedi devono segnalare i casi alla Direzione Generale con relazione adeguata, per eventuali interventi del competente Ministero del lavoro. In questa fase l’azione dell’Istituto deve limitarsi all’interruzione dei termini prescrizionali e agli atti cautelativi delle eventuali partite creditorie.

Obbligo di deposito dei contratti e degli accordi

Ai fini dell’applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti le clausole rilevanti devono essere depositati dalle parti stipulanti presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede INPS territorialmente interessata. Il deposito va effettuato entro 30 giorni dalla stipulazione; per i contratti già sottoscritti alla data del 15 giugno 1996 il termine è fissato al 31 ottobre 1996.

Modalità di deposito presso l’INPS

Per l’Istituto, i contratti e gli accordi aziendali vanno depositati presso la sede INPS competente per gli adempimenti contributivi. Per i contratti con valenza territoriale, è sufficiente un unico deposito: i contratti nazionali vanno depositati presso la sede di Roma, via Amba Aradam 5; i regionali presso la sede del capoluogo di regione; i provinciali presso la sede del capoluogo di provincia. La sede ricevente trasmette poi copia alle SAP territorialmente competenti.

Ricevuta, trasmissione e gestione dei depositi già effettuati

All’atto del deposito viene rilasciata una ricevuta con la dichiarazione di avvenuto deposito e gli estremi del contratto o accordo. Se il contratto è presentato in duplice copia, la dichiarazione può essere apposta su entrambe, con restituzione di una copia al presentatore. I contratti e gli accordi già depositati presso la Direzione Generale non devono essere nuovamente presentati alle sedi periferiche; saranno trasmessi a cura della Direzione Generale. Lo stesso criterio vale per i documenti depositati presso sedi diverse da quelle ora individuate come competenti.

Finalità del deposito e casi esclusi

Il deposito è configurato come strumento di pubblicità volto a rendere conoscibili agli organi pubblici i contenuti negoziali rilevanti in materia di previdenza obbligatoria, in un’ottica di trasparenza e di valorizzazione della volontà delle parti. Non sono invece soggetti a deposito i contratti o accordi che si limitano a riprodurre modelli già regolati da fonti di livello superiore, come spesso avviene in alcuni CCNL di settore.

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