Circolare numero 200 del 15-10-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in assenza di ulteriori dati reddituali, le pensioni degli artigiani e dei commercianti non devono essere liquidate al minimo in via prudenziale né sospese. La prestazione va calcolata sulla base dei redditi risultanti dai contributi effettivamente versati, salvo che la Sede richieda all’interessato un’autocertificazione dei redditi ai sensi dell’art. 24 della legge n. 114/1977. La riduzione dei contributi da accreditare per versamenti inferiori al dovuto sarà poi effettuata centralmente o dalle Sedi quando i redditi accertati saranno disponibili.
Liquidazione pensioni artigiani e commercianti sulla base dei redditi disponibili
Liquidazione delle pensioni per artigiani e commercianti in assenza di dati reddituali
La circolare interviene per correggere l’operato di alcune Sedi che, in applicazione della circolare n. 104 del 16 maggio 1996, stavano liquidando le pensioni degli artigiani e dei commercianti al trattamento minimo, oppure sospendendone la definizione, in attesa della comunicazione da parte del Ministero delle finanze dei redditi dichiarati dagli interessati. L’Amministrazione chiarisce che tale comportamento non è corretto.
Ambito del chiarimento
Il chiarimento riguarda le pensioni a favore degli artigiani e dei commercianti nei casi in cui i redditi degli ultimi anni risultino ancora da verificare per mancata trasmissione dei dati da parte del Ministero delle finanze. La situazione segnalata deriva dal fatto che i redditi risultanti dai versamenti contributivi non sono ancora stati incrociati con quelli dichiarati fiscalmente.
Regola per la liquidazione della pensione
In assenza di altre informazioni sui redditi, e cioè in mancanza:
- delle comunicazioni del Ministero delle finanze,
- oppure di dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dall’interessato, la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere effettuata sulla base dei redditi risultanti dai contributi effettivamente versati.
Ne consegue che non è legittimo sospendere la liquidazione della pensione in attesa della verifica fiscale, né attribuire automaticamente il trattamento minimo quando i dati contributivi consentano una diversa determinazione dell’importo.
Autocertificazione e inserimento dei dati
La circolare precisa che, qualora la Sede ritenga opportuno ottenere una conferma dei dati reddituali, può richiedere all’interessato l’autocertificazione dei propri redditi ai sensi dell’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Il dato autocertificato può essere inserito in archivio secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 17086 del 22 marzo 1996.
Riduzione dei contributi da accreditare
Resta confermato che l’eventuale riduzione del numero dei contributi da accreditare, in relazione a versamenti inferiori al dovuto, sarà eseguita in via generalizzata dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica quando il Ministero delle finanze fornirà i dati reddituali. Tuttavia, la stessa riduzione potrà essere effettuata anche dalle Sedi, tramite l’inserimento in archivio dei redditi accertati.
Effetto interpretativo sulla disciplina precedente
Con la presente comunicazione viene sciolta la riserva contenuta nel punto 2.2 della circolare n. 104 del 1996. Il documento ha quindi valore di chiarimento operativo e interpretativo, volto a uniformare il comportamento delle Sedi nella liquidazione delle pensioni e nella gestione dei dati reddituali.
Punti principali
Liquidazione della pensione in assenza di dati reddituali
Le Sedi non devono limitarsi a liquidare la pensione nella misura del trattamento minimo né sospenderne la definizione solo perché i redditi dichiarati non sono ancora stati comunicati dal Ministero delle finanze. In mancanza di altre informazioni sui redditi, la liquidazione deve essere eseguita sulla base dei redditi desumibili dai contributi effettivamente versati.
Autocertificazione dei redditi da parte dell’interessato
Se la Sede ritiene necessario confermare i dati reddituali, può richiedere all’interessato l’autocertificazione dei propri redditi ai sensi dell’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Il dato può poi essere inserito in archivio con le modalità indicate nel messaggio n. 17086 del 22 marzo 1996.
Riduzione dei contributi da accreditare
L’eventuale riduzione del numero dei contributi da accreditare, in caso di versamenti inferiori al dovuto, sarà effettuata in via generalizzata dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica quando saranno disponibili i dati reddituali del Ministero delle finanze. In alternativa, la medesima operazione potrà essere svolta anche dalle Sedi mediante l’inserimento in archivio dei redditi accertati.
Chiarimento interpretativo sulla circolare n. 104/1996
Con queste istruzioni viene espressamente sciolta la riserva contenuta nel punto 2.2 della circolare n. 104 del 16 maggio 1996, correggendo l’interpretazione che aveva portato alcune Sedi a liquidare al minimo o a sospendere i trattamenti pensionistici.
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