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Circolare

Circolare numero 194 del 11-10-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure previste dal D.L. n. 467/1996 per i soggetti danneggiati dalle alluvioni di giugno 1996 nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. Vengono disciplinati la sospensione dei termini, la neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale ai fini dei limiti di durata e la concessione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori sospesi o a orario ridotto in imprese private non coperte dalla CIG ordinaria. Sono inoltre fornite indicazioni operative su termini di domanda, documentazione, modalità di compilazione dei modelli e istruzioni contabili con nuovi conti dedicati.

Provvidenze per i soggetti colpiti dall’alluvione del giugno 1996 e istruzioni sulle prestazioni temporanee

Provvidenze per i soggetti colpiti dall’alluvione del giugno 1996 e istruzioni sulle prestazioni temporanee

La circolare fornisce istruzioni applicative sul D.L. 6 settembre 1996, n. 467, reiterativo del D.L. 11 luglio 1996, n. 366, relativo alle misure in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone. Il documento si concentra su tre profili principali: sospensione dei termini, neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale e concessione dell’indennità per i lavoratori sospesi o a orario ridotto.

Ambito soggettivo e territoriale

Le misure si applicano ai soggetti residenti o con sede operativa nei comuni indicati per le province di Lucca e Massa Carrara e per le province di Udine e Pordenone, come da elenco richiamato dalla circolare n. 164 dell’8 agosto 1996. Per poter fruire della sospensione dei termini è necessario che gli interessati abbiano subito rilevanti danni, da comprovare con certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con attestazione del sindaco o di un suo delegato.

Sospensione dei termini

L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 467/1996 dispone la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori da cui derivano decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o in scadenza nei periodi interessati dagli eventi alluvionali. La sospensione si estende anche ai termini previsti per la richiesta e l’erogazione delle prestazioni temporanee, in particolare:

  • domande di indennità di disoccupazione e di mobilità;
  • richieste di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali;
  • istanze di rimborso degli importi di cassa integrazione anticipati dal datore di lavoro.

Per le richieste di integrazione salariale, la sospensione opera non solo quando le interruzioni o riduzioni di attività siano causate direttamente dalle calamità, ma anche per eventi verificatisi in precedenza, se il termine per la domanda ricade nei periodi di sospensione. In tali casi, il termine riprende a decorrere dal 1 gennaio 1997 per la parte residua.

Neutralizzazione dei periodi ai fini dei limiti di durata delle integrazioni salariali

Per le imprese operanti nei territori colpiti, i periodi di intervento ordinario compresi tra la data degli eventi alluvionali e il 31 dicembre 1996 non sono computati ai fini dei limiti massimi di durata delle integrazioni salariali. La neutralizzazione vale:

  • per i limiti di durata degli interventi ordinari previsti dall’art. 6 della legge n. 164/1975 e dall’art. 1 della legge n. 427/1975;
  • per i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale previsti dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale

L’art. 2, comma 1, del decreto prevede la corresponsione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto a causa dell’alluvione. La misura riguarda i dipendenti di datori di lavoro privati operanti nei territori interessati, purché non sia applicabile l’intervento ordinario di integrazione salariale.

Sono espressamente esclusi:

  • gli apprendisti e i dirigenti;
  • i dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici;
  • i dipendenti di imprese soggette alla disciplina della CIG ordinaria e tenute alla relativa contribuzione, come le imprese artigiane dell’edilizia e le imprese agricole;
  • i dipendenti di imprese che, pur non soggette alla disciplina della CIG ordinaria, abbiano natura pubblica, come le aziende municipalizzate.

Domanda, termini e documentazione

La concessione dell’indennità avviene su richiesta del datore di lavoro, secondo la procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. Poiché la misura riguarda in gran parte periodi di paga già scaduti al 10 settembre 1996, le domande riferite a tali periodi devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Per le sospensioni o riduzioni relative a periodi di paga non ancora scaduti resta fermo il termine ordinario dell’art. 7, comma 1, della legge n. 164/1975. Se il richiedente ha subito danni rilevanti, il termine ordinario resta sospeso fino al 31 dicembre 1996.

La domanda deve essere compilata sul modello IGi 15, limitatamente al frontespizio, con l’indicazione "indennità D.L. n. 467/96", e al quadro A, da sottoscrivere dal datore di lavoro. Quest’ultimo deve attestare, ai sensi della legge n. 15/1968:

  • che l’attività produttiva è svolta nell’ambito territoriale interessato dal provvedimento;
  • che la sospensione o la riduzione di orario è conseguente agli eventi alluvionali.

Se la richiesta riguarda periodi che iniziano con la settimana dell’alluvione, i giorni precedenti il 19 e il 22 giugno non sono indennizzabili.

Misura della prestazione e regole applicabili

L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell’importo, al quale si aggiungono, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. Di conseguenza, si applicano le norme sulla misura del trattamento straordinario, compresi:

  • il limite massimo mensile;
  • le regole di incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali;
  • le regole di incumulabilità o incompatibilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente.

Non si applicano invece alla prestazione:

  • l’accreditamento figurativo ai fini pensionistici;
  • gli effetti sul trattamento di fine rapporto;
  • il contributo addizionale.

La Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell’industria valuta la domanda e la congruità dell’intervento richiesto. Le imprese ammesse devono poi compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori sui modelli IGi Str./aut., con la dicitura "Art. 2, D.L. n. 467/96" e indicando il trattamento retributivo ordinariamente spettante per il periodo di sospensione o riduzione di orario.

Il comma 4 dell’art. 2 richiama inoltre le disposizioni sull’assorbimento degli importi spettanti a titolo di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione previste dall’art. 7, comma 3, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22; la circolare osserva tuttavia che tale ipotesi non appare concretamente verificabile, dato il permanere del rapporto di lavoro. Eventuali situazioni dubbie devono essere segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Uff. V.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione degli oneri derivanti dalla liquidazione dell’indennità e dei connessi assegni per il nucleo familiare sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU 30/60 per l’indennità;
  • GAT 30/60 per gli assegni per il nucleo familiare.

Per i recuperi sono istituiti:

  • GAU 24/60 per i recuperi dell’indennità;
  • GAT 24/60 per i recuperi degli assegni per il nucleo familiare.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. L’allegato alla circolare riporta la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti istituiti.

Punti principali

Sospensione dei termini

È prevista la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori che comportano decadenze da diritti, azioni ed eccezioni scaduti o in scadenza nei periodi indicati dal decreto. La sospensione riguarda i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti delle province di Lucca e Massa Carrara, nonché di Udine e Pordenone, secondo l’elenco richiamato dalla circolare n. 164/1996. Il beneficio è subordinato alla prova del danno rilevante, da attestare con certificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e con conferma del sindaco o di un suo delegato. La sospensione si applica anche ai termini per le prestazioni temporanee, incluse domande di disoccupazione e mobilità, richieste di integrazione salariale e domande di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.

Neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale

Per le imprese operanti nei territori alluvionati, i periodi di intervento ordinario compresi tra le date degli eventi alluvionali e il 31 dicembre 1996 non si computano nei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente. La neutralizzazione vale sia per i limiti degli interventi ordinari di integrazione salariale sia per quelli del trattamento straordinario di integrazione salariale. La circolare richiama, in particolare, l’art. 6 della legge n. 164/1975, l’art. 1 della legge n. 427/1975 e l’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Indennità per lavoratori sospesi o a orario ridotto

L’art. 2 del D.L. n. 467/1996 prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, oltre agli assegni per il nucleo familiare se spettanti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati ubicati nei territori interessati, sospesi dal lavoro o con orario ridotto a causa dell’alluvione, quando non è applicabile l’integrazione salariale ordinaria. Sono esclusi apprendisti e dirigenti, nonché i dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese soggette alla CIG ordinaria o comunque di natura pubblica. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro secondo la procedura della legge n. 164/1975 e, per i periodi di paga già scaduti al 10 settembre 1996, entro 30 giorni dalla legge di conversione; per i periodi non ancora scaduti si applica il termine ordinario, sospeso fino al 31 dicembre 1996 se il danno è rilevante. La prestazione spetta per sospensioni o riduzioni successive agli eventi del 19 e 22 giugno 1996 e comunque non oltre il 30 ottobre 1996.

Modalità operative e limiti della prestazione

La domanda va redatta sul modello IGi 15, limitatamente al frontespizio con la dicitura "indennità D.L. n. 467/96" e al quadro A sottoscritto dal datore di lavoro, che deve attestare anche l’ubicazione dell’attività nell’area interessata e il nesso causale con l’alluvione. Se la richiesta riguarda la settimana in cui si è verificata l’alluvione, i giorni precedenti il 19 e il 22 giugno non sono indennizzabili. La prestazione è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della misura dell’importo; si applicano quindi le regole sulla misura, sul massimale mensile e sull’incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni o redditi da lavoro, mentre non si applicano l’accredito figurativo pensionistico, gli effetti sul TFR e il contributo addizionale. La Commissione provinciale per le integrazioni salariali valuta la domanda e la congruità dell’intervento. Le imprese ammesse devono compilare i mod. IGi Str./aut. per il pagamento ai lavoratori, indicando il trattamento retributivo ordinariamente spettante.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione degli oneri dell’indennità e degli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti GAU 30/60 e GAT 30/60, coperti da apposito stanziamento statale. Gli eventuali recuperi vanno imputati ai conti GAU 24/60 e GAT 24/60. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio 69. In allegato sono riportate le denominazioni complete e abbreviate dei nuovi conti.

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