Sentenza del 12/04/2017 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di recupero del credito d'imposta n. xxxxxxx/2004, notificato il 22 luglio 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate pretendeva il pagamento di 2.229,17 euro, oltre interessi e sanzioni, per un credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato negli anni 2001 e 2002. Il contribuente sosteneva di avere già restituito le somme utilizzate in eccedenza, producendo i relativi modelli F24, e contestava quindi la debenza dell'importo richiesto, riconoscendo eventualmente soltanto un residuo di 601 euro. L'Ufficio affermava invece che l'eccedenza ammontava a 314,48 euro per il 2001 e a 1.914,69 euro per il 2002, senza restituzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente rigettato il ricorso, compensando le spese. Il contribuente ha proposto appello, insistendo sull'avvenuta restituzione delle somme. In sede di udienza del 7 aprile 2017 è stata esibita un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risultava che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo e non ha posto spese a carico di alcuna parte.
Norme richiamate
Art. 48 del D.Lgs. 546/1992
accordo conciliativo fuori udienza
La controversia si è conclusa mediante conciliazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito e, conseguentemente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando contribuente e Amministrazione finanziaria raggiungono un accordo conciliativo durante il giudizio, il giudice normalmente dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza originaria dell'avviso.
- La produzione di modelli F24 o di altra documentazione che dimostri la restituzione, anche parziale, del credito d'imposta può essere determinante per definire la controversia e ridurre l'importo richiesto.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere non equivale necessariamente a una piena vittoria nel merito del contribuente: indica soprattutto che, a seguito dell'accordo o di altri fatti sopravvenuti, non rimane più una controversia da decidere.
- In caso di conciliazione tributaria, le conseguenze economiche dipendono dal contenuto dell'accordo; nella fattispecie il giudice ha disposto che non vi fossero spese da porre a carico delle parti.
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