Sentenza n. 973/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 7 agosto 2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al Progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI” costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di avvio e definizione del procedimento di VIA per un impianto eolico di potenza complessiva pari a 103,5 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato il 7 agosto 2024 un'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico rientrante tra i progetti prioritari PNRR-PNIEC. La documentazione è stata pubblicata il 17 settembre 2024, con prima fase di consultazione conclusa il 17 ottobre 2024, e, dopo integrazioni documentali, nuovamente pubblicata il 12 maggio 2025, con seconda fase di consultazione conclusa il 27 maggio 2025. Nonostante il decorso dei termini previsti dalla disciplina sulla VIA, l'amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso. È stata dedotta la violazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 2 della l. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficienza, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. È stata chiesta la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto applicabile al progetto la disciplina speciale prevista per i progetti PNRR-PNIEC e la competenza istruttoria della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. In base agli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006, il termine per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA decorre dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico; la Commissione deve predisporre lo schema di provvedimento entro 130 giorni e l'amministrazione deve adottare il provvedimento finale nei successivi 30 giorni, per un termine complessivo di 160 giorni. Il giudice ha ritenuto che tale termine fosse decorso sia considerando la prima pubblicazione, con scadenza indicata al 24 febbraio 2025, sia considerando la seconda pubblicazione, con scadenza indicata al 19 ottobre 2025. Poiché il procedimento non era stato definito, ha accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato di euro 300,00.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento entro un termine determinato e costituisce parametro della domanda contro il silenzio.
art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione tecnica PNRR-PNIEC e stabilisce la priorità dei progetti PNRR-PNIEC, con particolare riguardo alla potenza installata o trasportata.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase introduttiva della VIA e la pubblicazione della documentazione; per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione avvia contestualmente la propria attività istruttoria.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Prevede la consultazione del pubblico e stabilisce che dalla pubblicazione dell'avviso decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
art. 25, commi 2-bis, 2-quater e 7, d.lgs. 152/2006
Il comma 7 prevede che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.
Per i progetti sottoposti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve predisporre lo schema di provvedimento entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e l'amministrazione deve adottare il provvedimento finale nei successivi 30 giorni; i termini sono perentori e la loro violazione legittima l'azione contro il silenzio.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo dei precedenti conformi nella motivazione della sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Per i progetti di VIA di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla pubblicazione online dell'avviso al pubblico e comprende sia il termine per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione sia quello per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente.
- In base all'art. 25 del d.lgs. 152/2006, per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione tecnica deve predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e il provvedimento finale deve essere adottato nei successivi 30 giorni, per una durata complessiva di 160 giorni.
- I termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006; il loro superamento senza l'adozione di un provvedimento espresso integra un silenzio illegittimo azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Accertata l'illegittimità del silenzio su un'istanza di VIA, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione tecnico-discrezionale e nell'adozione del contenuto finale del provvedimento.
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