Circolare numero 60 del 1-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina i pensionamenti anticipati di vecchiaia a carico del Fondo autoferrotranvieri per il personale che ha esercitato l'opzione di permanenza in servizio prevista dalle leggi n. 407/1990 e n. 54/1982. Chiarisce che, ai fini del Fondo trasporti, l'età pensionabile rilevante è il compimento del 65° anno di età e che, per effetto delle norme sulla parità, tale età vale sia per uomini sia per donne. Indica inoltre le condizioni per l'esodo anticipato, i criteri di calcolo dell'onere e del valore tecnico di copertura, nonché l'obbligo di diffondere con urgenza le istruzioni alle aziende interessate.
Pensionamenti anticipati del personale autoferrotranviario che ha esercitato l'opzione di mantenimento in servizio
Pensionamenti anticipati del personale autoferrotranviario optante
La circolare interviene sulla disciplina dei pensionamenti anticipati di vecchiaia a carico del Fondo autoferrotranvieri per il personale che ha esercitato le opzioni di mantenimento in servizio previste dall'articolo 6 della legge n. 407/1990 e dall'articolo 6 della legge n. 54/1982. Il provvedimento si innesta sul quadro già delineato dalle circolari n. 243 del 27 ottobre 1993 e n. 146 dell'11 maggio 1994 e precisa le condizioni operative per la liquidazione delle pensioni anticipate ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830.
Inquadramento normativo
La circolare richiama anzitutto la disciplina introdotta dall'articolo 6 della legge n. 407/1990, che consente ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di continuare a lavorare fino al compimento del 62° anno di età, anche se abbiano già raggiunto la massima anzianità contributiva utile. Tale limite è stato successivamente elevato al 65° anno di età dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Viene inoltre ricordato che l'articolo 6 della legge n. 54/1982 consente ai lavoratori che non abbiano ancora maturato la massima anzianità contributiva utile di optare per il mantenimento in servizio fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età.
Effetti dell'opzione e definizione di età pensionabile
Se, dopo aver esercitato l'opzione, l'interessato manifesta la volontà di conseguire la pensione prima del 65° anno di età, cessano gli effetti connessi all'opzione stessa e riemerge integralmente il potere di licenziamento del datore di lavoro.
Ai fini del Fondo trasporti, la circolare precisa che per 'età pensionabile' deve intendersi quella dal compimento della quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di recesso. In conseguenza dell'esercizio delle opzioni richiamate, tale età coincide con il 65° anno di età ed è uniforme per uomini e donne in applicazione delle norme sulla parità.
Condizioni per il pensionamento anticipato
In base all'articolo 11 della legge n. 830/1961, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti, sia uomini sia donne, che abbiano esercitato l'opzione prevista dalle leggi n. 407/1990 e n. 54/1982, a condizione che:
- abbiano compiuto almeno 60 anni di età;
- abbiano un periodo contributivo che, sommato a quello ancora mancante al raggiungimento del 65° anno di età, raggiunga almeno il requisito contributivo vigente alla data di esonero.
Calcolo dell'onere e del valore tecnico di copertura
La circolare stabilisce che gli oneri relativi al valore tecnico di copertura devono essere calcolati sull'importo della pensione annua, comprensiva dei benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503/1992, determinata entro i limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, secondo i criteri già richiamati al punto 1.3.2 della circolare n. 243/1993.
Il calcolo sia degli oneri contributivi sia del valore tecnico di copertura deve essere effettuato con riferimento all'anticipazione rispetto al compimento del 65° anno di età.
Tabelle dei coefficienti e adempimenti informativi
In allegato sono riportate le tabelle dei coefficienti per il calcolo dell'onere previsto dall'articolo 11, lettera b), della legge n. 830/1961, distinte per personale maschile e femminile.
Le Sedi sono inoltre tenute a portare le disposizioni della circolare a conoscenza, con la massima urgenza, delle aziende autoferrotranviarie con cui intrattengono rapporti connessi all'accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in conformità alle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
Punti principali
Oggetto della circolare e raccordo con le istruzioni precedenti
La circolare integra le precedenti istruzioni rese con la circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 e con la circolare n. 146 dell'11 maggio 1994. Essa riguarda i pensionamenti anticipati da liquidare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 830, in favore del personale autoferrotranviario che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
Quadro normativo sull'opzione e sull'età pensionabile
Viene richiamato il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 407/1990, che consente ai lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia di proseguire l'attività fino al compimento del 62° anno di età, anche se hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva utile. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha poi innalzato tale limite al compimento del 65° anno di età. Per i lavoratori che non hanno ancora maturato la massima anzianità contributiva utile, l'articolo 6 della legge n. 54/1982 consente il mantenimento in servizio fino al perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il 65° anno di età.
Effetti della rinuncia all'opzione e facoltà di recesso del datore di lavoro
Qualora, dopo l'esercizio dell'opzione, l'interessato intenda conseguire la pensione prima del 65° anno di età, cessano gli effetti connessi all'opzione stessa e torna integralmente a operare il potere di licenziamento del datore di lavoro. La circolare ribadisce inoltre che, nel Fondo trasporti, per 'età pensionabile' deve intendersi quella dal cui compimento il datore di lavoro potrebbe legittimamente esercitare la facoltà di recesso.
Condizioni per il pensionamento anticipato a carico del Fondo trasporti
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto possono collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti, uomini e donne, che abbiano optato ai sensi delle leggi n. 407/1990 e n. 54/1982, purché abbiano compiuto almeno 60 anni di età e abbiano un'anzianità contributiva che, sommata al periodo mancante al raggiungimento dei 65 anni, raggiunga almeno il requisito contributivo vigente alla data di esonero.
Criteri di calcolo dell'onere e del valore tecnico di copertura
Gli oneri per il valore tecnico di copertura devono essere calcolati sull'importo della pensione annua, comprensiva dei benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 503/1992, determinata nei limiti del comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto, secondo quanto già indicato al punto 1.3.2 della circolare n. 243/1993. Il calcolo degli oneri contributivi e del valore tecnico di copertura deve essere effettuato con riferimento all'anticipazione rispetto al compimento del 65° anno di età.
Tabelle dei coefficienti e diffusione alle aziende
Sono allegate tabelle di coefficienti per il calcolo dell'onere di cui all'articolo 11, lettera b), della legge n. 830/1961, distinte per personale maschile e femminile. Le disposizioni devono essere comunicate con la massima urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le Sedi intrattengono rapporti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in conformità alle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
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