Circolare numero 61 del 2-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990, relativo al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale sulle pensioni di importo annuo lordo superiore a 18 milioni, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale. Viene quindi confermata la legittimità delle trattenute effettuate dall’Istituto, che non ha alcun margine discrezionale nell’applicazione della norma. Le sedi sono invitate a comunicare l’esito ai Patronati e agli interessati, ribadendo che il prelievo è conforme alla legge.
Contributo SSN sulle pensioni superiori a lire 18 milioni annui e legittimità della trattenuta
Contributo SSN sulle pensioni superiori a lire 18 milioni annui
La circolare riguarda l’applicazione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ai trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni, previsto dall’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il documento prende posizione sulle contestazioni presentate dai pensionati e chiarisce gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale.
Ambito di applicazione della norma
Dal 1° gennaio 1991 il contributo SSN si applica sui trattamenti pensionistici con importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni. La trattenuta è effettuata sull’intero trattamento percepito ed è calcolata nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti. La circolare richiama espressamente la norma come fondamento delle trattenute operate dall’Istituto.
Contestazioni dei pensionati e ricorsi amministrativi
A seguito dell’applicazione della disposizione, numerosi pensionati hanno presentato ricorso amministrativo contro le trattenute, sostenendo che il prelievo fosse illegittimo perché non coerente con il principio di progressività dell’imposizione e fonte di ingiustificata disparità di trattamento. La circolare precisa tuttavia che l’operazione di assoggettamento al contributo non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Istituto.
Inammissibilità dei ricorsi e posizione dell’Avvocatura centrale
Proprio per l’assenza di discrezionalità nell’applicazione della norma, i ricorsi amministrativi vengono ritenuti inammissibili, posizione condivisa anche dall’Avvocatura centrale. Il documento quindi esclude la possibilità di una diversa valutazione interna sulla debenza del contributo, poiché la trattenuta discende direttamente dalla legge.
Pronuncia della Corte Costituzionale
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 407/1990, sollevata dal Pretore di Campobasso in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 408 del 21-28 novembre 1994. La Corte ha affermato che il contributo non presenta un connotato tributario certo, essendo ancora presenti aspetti di natura assicurativa, e ha inoltre ribadito che la scelta di fissare il limite di reddito a un determinato livello rientra nella discrezionalità del legislatore.
Precedente rigetto di ricorso straordinario
La circolare segnala anche che, con decreto del 5 ottobre 1994, era già stato respinto un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la medesima imposizione contributiva, confermando ulteriormente l’orientamento favorevole alla legittimità della trattenuta.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi sono invitate a dare notizia della decisione della Corte Costituzionale ai Patronati e ai singoli interessati, confermando loro la legittimità della trattenuta operata in base all’art. 5 della legge n. 407 del 29 dicembre 1990.
Punti principali
Norma applicata alle pensioni
L’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 prevede, dall’1 gennaio 1991, l’applicazione del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni. Il contributo è posto a carico dei pensionati sull’intero trattamento percepito, nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti.
Ricorsi amministrativi dei pensionati
Dopo l’applicazione della norma da parte dell’Istituto, numerosi pensionati hanno presentato ricorso amministrativo contro le trattenute, sostenendo che fossero illegittime perché non rispettose del principio di progressività dell’imposizione e causa di disparità di trattamento.
Inammissibilità dei ricorsi per mancanza di discrezionalità
La circolare evidenzia che l’assoggettamento della pensione al contributo non comporta alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Istituto; per tale ragione, anche secondo l’Avvocatura centrale, i ricorsi amministrativi devono ritenersi inammissibili.
Pronuncia della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, investita dal Pretore di Campobasso della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con sentenza n. 408 del 21-28 novembre 1994 ha dichiarato inammissibile la questione. La Corte ha ribadito che il contributo non presenta un connotato tributario certo, permanendo aspetti di carattere assicurativo, e ha osservato che la fissazione del limite di reddito rientra nella discrezionalità del legislatore.
Precedente ricorso straordinario
Viene richiamato anche un decreto del 5 ottobre 1994 con cui era già stato respinto un ricorso straordinario al Capo dello Stato contro l’imposizione del medesimo contributo.
Adempimenti delle sedi
Le sedi devono informare i Patronati e i singoli interessati della pronuncia della Corte Costituzionale, confermando la legittimità della trattenuta effettuata in base all’art. 5 della legge n. 407 del 29 dicembre 1990.
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