Circolare numero 62 del 2-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il sussidio istituito dal D.L. n. 31/1995 per i lavoratori che, tra il 31 dicembre 1994 e il 31 maggio 1995, cessano di fruire di proroghe di CIGS, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia. Vengono individuati i destinatari del trattamento nei periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili, fissate le misure dell’importo per il primo quadrimestre 1995, stabilite decorrenza, modalità di domanda e cause di incompatibilità. La circolare inoltre fornisce istruzioni operative alle sedi INPS per la trasmissione delle liste ai competenti Uffici del lavoro ai fini dell’avvio ai lavori socialmente utili, rinviando a successive istruzioni per i casi INSAR e GEPI e per il trattamento dei lavoratori effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Sussidio per lavoratori cessati da CIGS, mobilità o disoccupazione speciale nel periodo 31.12.1994/31.5.1995
Sussidio per i lavoratori cessati da CIGS, mobilità o disoccupazione speciale tra il 31.12.1994 e il 31.5.1995
La circolare fornisce le istruzioni applicative del sussidio introdotto dal D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, destinato ai lavoratori che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1994 e il 31 maggio 1995, cessano o cessano di fruire delle proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia. Il documento disciplina, in particolare, il trattamento spettante per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili.
Quadro normativo e finalità
L’art. 1, commi 5 e 6, del D.L. n. 31/1995 istituisce un trattamento speciale di disoccupazione denominato "sussidio". La circolare precisa che la nuova disciplina si inserisce nel contesto delle proroghe già previste dal D.L. n. 674/1994 e che le istruzioni rese immediate riguardano esclusivamente i casi di non utilizzazione in lavori socialmente utili, mentre per i lavoratori effettivamente impiegati in tali attività saranno emanate successive disposizioni.
Ambito soggettivo di applicazione
Il sussidio per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili spetta ai soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- lavoratori che hanno beneficiato fino al 31.12.1994 di proroghe dell’indennità di mobilità trasformata, della mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno e di declino industriale individuate dall’U.E., nonché del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;
- lavoratori beneficiari di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 674/1994, reiterato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 31/1995, licenziati o da licenziare nel periodo 1.1/31.5.1995 senza diritto alla mobilità o alla disoccupazione speciale per l’edilizia;
- lavoratori dell’INSAR e della GEPI che, al 31.12.1994, risultavano in trattamento di integrazione salariale e che siano stati o saranno licenziati nel medesimo periodo senza titolo alla mobilità o alla disoccupazione speciale.
Misura del trattamento
Per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1995, il sussidio è pari al 70% dell’ultimo trattamento netto di integrazione salariale, mobilità o disoccupazione speciale spettante, con un massimale mensile di 823.876 lire, corrispondente al 64% del tetto massimo CIGS più basso.
Per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 1995, il trattamento è pari al 64% del tetto massimo CIGS più basso ridotto del 30%, ossia al 44,8% di tale tetto, per un importo mensile di 576.713 lire. Se tale importo risulta superiore a quello spettante nel trimestre precedente al medesimo interessato, continua a essere corrisposto l’importo più elevato già riconosciuto per il periodo 1.1/31.3.1995.
Decorrenza del diritto
Il sussidio decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’ultimo trattamento previdenziale fruito. Per i lavoratori rientranti nelle ipotesi dei punti 2 e 3, se il licenziamento dà diritto all’indennità di mancato preavviso, la decorrenza si sposta al giorno successivo alla scadenza del periodo di preavviso.
Domanda, documentazione e trasmissioni
La prestazione deve essere richiesta mediante apposita domanda da presentare direttamente alla Sede INPS territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. I lavoratori che hanno cessato o cesseranno di fruire della CIGS nel periodo indicato devono allegare il mod. DS 22 compilato dal datore di lavoro.
Le domande pervenute devono essere trasmesse in copia dalla Sede alla locale Sezione circoscrizionale per l’impiego. La circolare invita inoltre le Sedi a riprodurre localmente il modello di domanda e a fornirlo anche agli enti di patronato e agli Uffici del lavoro.
Incompatibilità e prestazioni accessorie
Per effetto del rinvio alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, il sussidio è incompatibile con qualsiasi altra prestazione di disoccupazione e con i trattamenti pensionistici diretti. Inoltre:
- non spetta ai lavoratori che rifiutino senza giustificato motivo l’utilizzazione in un lavoro socialmente utile;
- non può essere corrisposto per eventuali periodi di rioccupazione a tempo parziale o determinato;
- durante il periodo di godimento spettano, se dovuti, l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Adempimenti informatici e operativi delle SAP
Per consentire ai competenti Uffici del lavoro di avviare ai lavori socialmente utili gli assicurati rientranti nel comma 5 dell’art. 1, le SAP devono produrre e trasmettere gli elenchi dei beneficiari delle proroghe di mobilità e disoccupazione speciale fino al 31.12.1994.
A tal fine possono essere utilizzati due programmi:
- "4651 - funzione PF1/PF6/PF3/Posizioni cessate dal 31.12.1994 al 31.12.1994" per i soggetti gestiti con indennità a pagamento diretto;
- "4651 - funzione PF3/PF8/liste leggi 1115/427 in corso al 31.12.1994" per i soggetti le cui indennità sono pagate tramite Sezioni circoscrizionali.
Le funzioni devono essere attivate mediante utenze riservate agli operatori di controllo (35/47).
Rinvii e precisazioni finali
La circolare rinvia a successive istruzioni per la definizione delle domande presentate dai lavoratori licenziati da INSAR e GEPI e per il trattamento spettante ai lavoratori effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili. Viene inoltre richiamato, in nota, che le proroghe di CIGS considerate riguardano specifiche fattispecie previste dal D.L. n. 478/1993, già illustrate dalla circolare n. 155/1994.
Punti principali
Istituzione e finalità del sussidio
Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, all’art. 1, commi 5 e 6, istituisce un particolare trattamento di disoccupazione denominato "sussidio" per i lavoratori che nel periodo 31.12.1994/31.5.1995 cessano o cesseranno di fruire delle proroghe di integrazione salariale straordinaria, mobilità o disoccupazione speciale per l’edilizia già previste dal D.L. n. 674/1994. La circolare chiarisce che le istruzioni impartite riguardano, nell’immediato, il solo trattamento spettante per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili, mentre per i lavoratori effettivamente utilizzati in tali attività seguiranno ulteriori indicazioni.
Destinatari del trattamento
Il sussidio per i periodi di non utilizzazione in lavori socialmente utili, limitatamente all’arco temporale 1.1/31.5.1995, spetta a tre categorie di lavoratori: 1) beneficiari fino al 31.12.1994 di proroghe dell’indennità di mobilità trasformata, della mobilità ordinaria per le aree del Mezzogiorno e di declino industriale individuate dall’U.E., e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex art. 22, commi 7 e 8, e art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991; 2) lavoratori destinatari di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 674/1994, reiterato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 31/1995, licenziati o da licenziare nel periodo 1.1/31.5.1995 senza diritto alla mobilità o alla disoccupazione speciale per l’edilizia; 3) lavoratori INSAR e GEPI che al 31.12.1994 beneficiavano di integrazione salariale e che siano stati o saranno licenziati nel medesimo periodo senza titolo alla mobilità o alla disoccupazione speciale.
Misura del sussidio
Per i periodi 1 gennaio-31 marzo 1995 il sussidio è pari al 70% dell’ultimo trattamento netto di integrazione salariale, mobilità o disoccupazione speciale spettante, con un limite massimo mensile di 823.876 lire, corrispondente al 64% del tetto massimo CIGS più basso. Dal 1 aprile al 31 maggio 1995 l’importo è pari al 64% del tetto massimo CIGS più basso ridotto del 30%, cioè al 44,8% di tale tetto, corrispondente a 576.713 lire mensili; se questo importo risultasse superiore a quello riconosciuto nel trimestre precedente al singolo interessato, continua a essere erogato l’importo più favorevole del trimestre 1.1/31.3.1995.
Decorrenza e regole particolari
Il sussidio decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’ultimo trattamento previdenziale fruito. Per i lavoratori indicati nei punti 2 e 3, qualora il licenziamento comporti il diritto all’indennità di mancato preavviso, la decorrenza slitta al giorno successivo alla scadenza del periodo di preavviso. La circolare precisa inoltre che, per tali posizioni, la definizione delle domande dei lavoratori licenziati da INSAR e GEPI sarà oggetto di specifiche istruzioni successive.
Domanda e documentazione
La concessione del sussidio richiede una domanda da presentare direttamente alla Sede INPS territorialmente competente, utilizzando il modello allegato alla circolare. I lavoratori che cessano o cessano di fruire della CIGS nel periodo 31.12.1994/31.5.1995 devono allegare alla domanda il mod. DS 22 compilato dal datore di lavoro. Le domande pervenute devono essere trasmesse in copia dalla Sede alla locale Sezione circoscrizionale per l’impiego.
Incompatibilità, esclusioni e prestazioni collegate
In virtù del rinvio alle disposizioni dell’indennità di mobilità contenuto nell’art. 1, comma 7, il sussidio è incompatibile con qualsiasi altra prestazione di disoccupazione e con i trattamenti pensionistici diretti. Non spetta ai lavoratori che rifiutino senza giustificato motivo l’utilizzazione in un lavoro socialmente utile. Non può essere corrisposto per eventuali periodi di rioccupazione a tempo parziale o determinato. Durante il periodo di concessione spettano invece, se dovuti, l’assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.
Adempimenti operativi delle sedi INPS
Le Sedi devono far riprodurre localmente il modello di domanda allegato e trasmetterne copia anche agli enti di patronato e agli Uffici del lavoro. Per consentire ai competenti Uffici del lavoro di avviare ai lavori socialmente utili gli assicurati rientranti nel comma 5 dell’art. 1, le SAP devono produrre e trasmettere le liste dei beneficiari delle proroghe di mobilità e disoccupazione speciale fino al 31.12.1994. A tal fine è utilizzabile il programma "4651 - funzione PF1/PF6/PF3/Posizioni cessate dal 31.12.1994 al 31.12.1994" per i soggetti nel flusso di gestione delle indennità a pagamento diretto, e il programma "4651 - funzione PF3/PF8/liste leggi 1115/427 in corso al 31.12.1994" per i beneficiari con pagamento tramite Sezioni circoscrizionali. Le due funzioni vanno attivate da utenze riservate agli operatori di controllo (35/47).
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