Circolare numero 64 del 3-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento, con decorrenza 1° gennaio 1995, delle retribuzioni minime mensili su cui calcolare il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale della navigazione aerea. Gli importi, distinti per qualifica, sono fissati in una tabella allegata e tengono conto della variazione dell’indice del costo della vita ISTAT. Le SAP devono informare le aziende del settore affinché i nuovi minimali siano utilizzati già nel trimestre in corso, il cui versamento scade il 20 aprile 1995.
Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il contributo al Fondo Volo dal 1° gennaio 1995
Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo
La circolare dispone l’adeguamento, con effetto dal 1° gennaio 1995, delle retribuzioni minime mensili da assumere a base del calcolo del contributo dovuto alla gestione del "Fondo Volo". L’intervento è effettuato in continuità con la circolare n. 62 del 23 febbraio 1994 e in applicazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che prevede l’aggiornamento dei minimali in relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita rilevate dall’ISTAT.
Ambito di applicazione
L’aggiornamento riguarda il personale della navigazione aerea per il quale è dovuto il contributo IVS al Fondo di previdenza indicato in oggetto. I nuovi importi costituiscono le retribuzioni minime mensili da utilizzare nel calcolo del contributo previdenziale a partire dal 1° gennaio 1995.
Adempimenti richiesti alle strutture periferiche
Le SAP destinatarie della circolare devono inviare alle aziende del settore un’apposita comunicazione, così da consentire l’applicazione dei nuovi minimali retributivi nel calcolo dei contributi già dal trimestre in corso. La circolare segnala che il relativo termine di pagamento scadrà il 20 aprile 1995.
Minimali retributivi mensili indicati in allegato
La tabella allegata riporta gli importi mensili distinti per qualifica, validi in vigore dal 1° gennaio 1995 in poi, per il calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo Volo:
- Pilota, codice E: lire 4.366.247
- Pilota in addestramento primi 12 mesi, codice F: lire 2.662.530
- Pilota collaudatore, codice G: lire 4.628.820
- Tecnico di volo, codice H: lire 2.897.923
- Tecnico di volo in addestramento primi dodici mesi, codice L: lire 2.198.155
- Tecnico di volo per i collaudi, codice M: lire 2.222.681
- Assistente di volo, codice N: lire 2.188.665
Riferimento normativo richiamato
La circolare richiama espressamente:
- l’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480;
- il quarto comma del medesimo articolo, quale base per l’adeguamento dei minimali;
- il DM 19 giugno 1992, pubblicato in G.U. 1° luglio 1992, n. 153, richiamato in allegato alla tabella dei valori applicabili al Fondo Volo.
Punti principali
Aggiornamento dei minimali retributivi
A decorrere dal 1° gennaio 1995, le retribuzioni minime mensili da assumere come base per il calcolo del contributo dovuto alla gestione del "Fondo Volo" vengono adeguate. L’aggiornamento è effettuato in applicazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, e tiene conto delle variazioni dell’indice del costo della vita rilevate dall’ISTAT.
Obbligo di comunicazione alle aziende
Le SAP destinatarie della circolare devono inviare alle aziende del settore della navigazione aerea un’apposita comunicazione, affinché i nuovi minimali retributivi siano considerati nel calcolo dei contributi dovuti al Fondo già dal trimestre in corso. Il termine di pagamento di tale trimestre è indicato nel 20 aprile 1995.
Tabella dei minimali per qualifica
La circolare allega la tabella delle retribuzioni minime mensili valide dal 1° gennaio 1995 per il calcolo del contributo IVS dovuto al Fondo Volo, con distinzione per qualifica e relativo codice: Pilota (codice E) 4.366.247 lire; Pilota in addestramento primi 12 mesi (codice F) 2.662.530 lire; Pilota collaudatore (codice G) 4.628.820 lire; Tecnico di volo (codice H) 2.897.923 lire; Tecnico di volo in addestramento primi dodici mesi (codice L) 2.198.155 lire; Tecnico di volo per i collaudi (codice M) 2.222.681 lire; Assistente di volo (codice N) 2.188.665 lire.
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