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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per la custodia cautelare sofferta in relazione al reato di trasporto illegale di stranieri (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998) da cui il ricorrente era poi stato definitivamente assolto. Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro di rigetto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte aveva valutato fatti non provati desunti da sommarie informazioni testimoniali poi non confermate in dibattimento per irreperibilità dei testimoni (persone offese).

La decisione

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione ha autonomamente e correttamente valutato il materiale probatorio secondo i parametri dell'art. 314 c.p.p., ritenendo che il comportamento del Bobrov, pur non integrando rilevanza penale definitiva, abbia comunque costituito condotta gravemente colposa idonea a determinare un'apparenza di colpevolezza che ha inciso sinergicamente sull'emissione e il protrarsi della misura cautelare. La decisione ha richiamato elementi fattuali (vicinanza al luogo di recupero dei migranti, abiti tecnici da navigazione bagnati, presenza di GPS, razzi luminosi, coltello a scatto e agenda con appunti sulle istruzioni di conduzione dell'imbarcazione) e le dichiarazioni dei migranti, ritenute utilizzabili ai fini della valutazione della colpa grave nonostante la loro inutilizzabilità in sede di cognizione penale. Conseguenza: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero, liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Individuato quale titolo del reato contestato (trasporto illegale di stranieri); utilizzato come quadro fattuale del procedimento penale da cui nasce la richiesta di riparazione, ma non oggetto di ulteriore interpretazione sulla sua configurabilità nella decisione di riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma chiave per la riparazione dell'ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se sussista dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo. La Corte interpreta la 'colpa grave' in senso oggettivo (componente oggettiva della colpa), secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, e richiede una valutazione ex ante della prevedibilità della condotta, diversa e autonoma rispetto al giudizio di merito penale.

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che dichiarazioni utilizzabili o inutilizzabili in sede di cognizione penale non assumono lo stesso valore nella verifica della sussistenza di colpa grave nel giudizio di riparazione: alcune dichiarazioni di persone offese, pur inutilizzabili per la condanna penale, possono essere considerate dal giudice della riparazione per valutare se la condotta dell'indagato abbia creato un'apparenza di colpevolezza.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma rispetto al processo penale: non si tratta di rivalutare la colpevolezza penale, ma di accertare se la condotta dell'interessato, oggettivamente valutata, abbia contribuito con dolo o colpa grave a determinare la custodia cautelare.
  • La 'colpa grave' che esclude l'indennizzo è intesa in senso oggettivo: rileva la condotta materiale che, secondo il parametro id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente ingenerare l'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.
  • Elementi di fatto e indizi oggettivi (es. presenza in prossimità del luogo del fatto, abbigliamento e oggetti pertinenti all'attività contestata, apparecchiature, annotazioni) possono giustificare il rifiuto della riparazione anche in presenza di assoluzione penale.
  • Dichiarazioni inutilizzabili ai fini della condanna penale possono comunque essere prese in considerazione nel giudizio di riparazione per valutare la sussistenza della colpa grave: l'ammissibilità probatoria nel processo penale non coincide con i criteri valutativi del giudice della riparazione.
  • Chi propone domanda di riparazione deve considerare il rischio che, se la condotta sia ritenuta causa (anche parziale) della misura cautelare per colpa grave, la domanda venga respinta e il giudice possa condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle della parte resistente.

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