Sentenza del 27/06/2019 n. 17247 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2010, sostenendo principalmente che i terreni, costituenti il parco pertinenziale della proprietà denominata "(OMISSIS)", non fossero autonomamente tassabili perché pertinenze del fabbricato già assoggettato a imposta. Ha inoltre contestato l’applicazione del giudicato esterno sulla non pertinenzialità e sui valori attribuiti alle aree, la motivazione degli avvisi, la congruità delle stime e l’applicazione delle sanzioni, invocando l’incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che il giudicato formatosi in precedenti controversie sulla non pertinenzialità dei terreni si estende anche alle annualità 2007-2010, poiché la natura pertinenziale costituisce un elemento stabile e non meramente annuale del rapporto tributario. Ha escluso, invece, che i precedenti valori catastali costituissero un giudicato vincolante, rilevando che la CTR li aveva utilizzati insieme ad altri elementi per una valutazione autonoma. Sono state ritenute infondate o inammissibili le censure sulla motivazione e sulla valutazione dei terreni. È stata inoltre confermata l’applicazione delle sanzioni, non essendo stata dimostrata un’obiettiva incertezza normativa, e la condanna della contribuente alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 324 c.p.c.
Disciplina l’autorità della cosa giudicata formale. Nel caso concreto è stato richiamato per riconoscere l’efficacia del giudicato formatosi nei precedenti giudizi.
Art. 2909 c.c.
Stabilisce che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La Corte ne ha valorizzato l’efficacia anche in controversie relative ad annualità tributarie diverse quando riguardano un elemento stabile del rapporto.
Art. 817 c.c.
Definisce il rapporto pertinenziale. La questione della pertinenzialità dei terreni è stata considerata un presupposto giuridico-fattuale permanente, suscettibile di essere coperto da giudicato esterno.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Disciplina l’ICI. Un’area è stata considerata edificabile ai fini dell’imposta quando tale qualificazione risulta dallo strumento urbanistico generale, anche indipendentemente dall’approvazione dei piani attuativi.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato le questioni relative alla motivazione degli avvisi e alla determinazione dei valori.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La censura è stata dichiarata inammissibile per il principio della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto.
Art. 10, legge n. 212 del 2000
Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
L’incertezza rilevante deve riguardare la norma tributaria in sé, non soltanto la complessità o peculiarità della situazione concreta del contribuente.
Art. 91 c.p.c.
Applica il principio della soccombenza: la parte che perde la causa deve normalmente rimborsare le spese processuali alla controparte.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato quando il ricorso è integralmente rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile.
Cass. S.U. n. 13916/2006
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto anche nel successivo giudizio.
Il giudicato esterno può estendersi a diverse annualità tributarie quando riguarda qualificazioni giuridiche o fatti duraturi e comuni, non soggetti a variazione da un periodo d’imposta all’altro.
Cass. n. 12767/2014
Ha riconosciuto la rilevanza esterna del giudicato sulla non pertinenzialità dei terreni rispetto al fabbricato, rendendolo opponibile anche in successive controversie ICI.
Cass. n. 1300/2018
Conferma l’orientamento secondo cui il giudicato tributario può produrre effetti oltre la singola annualità quando riguarda elementi strutturali e permanenti della fattispecie impositiva.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta non impedisce al giudicato di estendersi alle annualità successive quando la decisione riguarda un elemento stabile del rapporto, come la natura pertinenziale o meno di un bene.
- Prima di contestare una nuova annualità è necessario verificare l’esistenza di precedenti sentenze definitive tra le stesse parti: un accertamento già coperto da giudicato su un presupposto permanente può non essere più riesaminabile.
- Il giudicato sul presupposto giuridico o sulla qualificazione del bene non implica necessariamente il giudicato sul suo valore economico per gli anni successivi; la stima deve normalmente essere aggiornata e valutata alla luce degli elementi propri di ciascun periodo.
- Un terreno può essere considerato edificabile ai fini dell’imposizione quando la destinazione edificatoria risulta dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano piani attuativi o l’edificazione è concretamente difficile.
- Per ottenere l’annullamento delle sanzioni non basta dimostrare la complessità del caso concreto: occorre provare un’obiettiva e generale incertezza interpretativa della norma tributaria applicabile.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle stime quando il giudice d’appello ha esaminato la questione e la decisione è conforme a quella di primo grado, salvo i limitati vizi ammessi dalla legge.
- La parte integralmente soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio e, in caso di rigetto del ricorso per cassazione, può essere tenuta anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 544 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 4114 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 4137 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 4143 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 4146 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 27 giu 2019Sentenza del 27/06/2019 n. 4147 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →