Sentenza del 08/07/2016 n. 13960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sull'istanza di rimborso della cosiddetta "tassa sui marmi", ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani. Chiedeva la restituzione degli importi pagati dal 16 luglio 1992 al 31 dicembre 2004. Il contrasto riguardava il dies a quo del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992: secondo la contribuente e la CTR, il termine decorreva dalla pubblicazione della sentenza europea; secondo il Comune, decorreva dai singoli pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune, relativo a una presunta contraddittorietà della motivazione, ma ha accolto il secondo motivo. Ha stabilito che, in assenza di una specifica disciplina tributaria, il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento, oppure dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione, e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia. Il termine non può essere posticipato invocando l'overruling o la mancata conoscenza dell'illegittimità del tributo. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto inammissibile la tesi, proposta tardivamente, dell'applicazione della prescrizione decennale dell'indebito oggettivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per verificare quali singole richieste fossero effettivamente decadute e quali, eventualmente, fossero ancora tempestive.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale decorre dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
La norma disciplina in via generale le istanze di rimborso tributario e impone, a pena di decadenza, la loro presentazione entro due anni dal pagamento o dal presupposto restitutorio. Anche quando il tributo sia successivamente dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine decorre ordinariamente dal pagamento e non dalla sentenza che accerta l'incompatibilità.
Art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è obbligatorio quando la questione non è rilevante, quando esistono precedenti sufficienti o quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è evidente e non lascia ragionevoli dubbi.
Art. 2033 c.c.
La disciplina dell'indebito oggettivo, con prescrizione ordinaria decennale, non si applica automaticamente ai rimborsi tributari. Nel caso esaminato, il tributo non era privo di qualsiasi collegamento con un rapporto tributario, poiché la Corte di giustizia aveva salvaguardato i pagamenti anteriori al 16 luglio 1992.
Legge n. 749/1911 e successive modificazioni
Costituisce la base normativa della tassa sui marmi, dichiarata dalla Corte di giustizia una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione.
Art. 23 della Legge n. 87/1953
È richiamato per distinguere il contrasto tra una norma nazionale e la Costituzione, che richiede il coinvolgimento della Corte costituzionale, dal contrasto con il diritto dell'Unione europea, che può essere direttamente rilevato e comportare la disapplicazione della norma interna da parte del giudice.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un tributo indebitamente pagato si applicano, salvo specifiche disposizioni, i termini decadenziali del processo tributario; il contribuente deve quindi verificare il termine decorrente dal singolo pagamento.
- La successiva sentenza nazionale o europea che dichiara l'illegittimità del tributo, di regola, non riapre né posticipa i termini già iniziati a decorrere.
- La certezza dei rapporti tributari giustifica termini brevi di decadenza, purché siano applicati in modo non discriminatorio e non rendano praticamente impossibile l'esercizio del diritto al rimborso.
- La dichiarazione di incompatibilità con il diritto dell'Unione non comporta automaticamente l'applicazione della prescrizione decennale dell'indebito civile; occorre verificare se il pagamento sia completamente estraneo a un valido rapporto tributario.
- In caso di più pagamenti effettuati in periodi diversi, la decadenza deve essere verificata separatamente per ciascun versamento: non necessariamente l'intera domanda di rimborso è decaduta.
- Le questioni giuridiche nuove non possono essere introdotte per la prima volta nella memoria depositata in Cassazione, se richiedono accertamenti di fatto o non erano state trattate nei precedenti gradi di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Brindisi
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1270 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 1281 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →