Cassazione Civile, Ordinanza n. 13665/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da rapporti commerciali tra società appartenenti al gruppo "Sismo" e una società italiana poi costituita e operante nel settore delle costruzioni mediante casseri a perdere. Le società attrici avevano concesso in locazione un macchinario e una licenza d'uso esclusivo in Italia della tecnologia "Sismo Building Technology" e del marchio "Sismo"; in seguito denunciavano l'inadempimento della licenziataria, la sua pretesa riorganizzazione tramite una nuova società concorrente, l'uso di un marchio ritenuto confondibile, la sottrazione della tecnologia e l'imitazione dei prodotti, prospettando concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c. e violazione dei diritti di privativa. La causa ha avuto una lunga sequenza di giudizi di merito e rinvii, centrati soprattutto sull'ammissibilità e indispensabilità di nuove prove documentali e testimoniali, sulla prova del trasferimento d'azienda o di fatto di asset e know-how, sulla pretesa contraffazione del marchio e sulla configurabilità di atti di concorrenza sleale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato la sentenza di rinvio per aver escluso l'ammissione delle nuove prove, per aver negato la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale, per aver ritenuto inutile la c.t.u. sulla novità del brevetto della concorrente e per la condanna alle spese nonostante precedenti esiti favorevoli in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva negato l'ammissione delle nuove prove per difetto di indispensabilità e aveva comunque ritenuto non provate le condotte illecite dedotte; le doglianze si risolvevano quindi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre affermato che la valutazione sull'utilità della c.t.u. appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e che il motivo sulle spese era infondato poiché il criterio della soccombenza va riferito all'esito complessivo finale della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.
richiamato come base normativa della pretesa di concorrenza sleale per confusione e per altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale; la Corte non entra nel merito della sussistenza della fattispecie, perché reputa inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti.
art. 20 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
richiamato dalla ricorrente per sostenere la contraffazione del marchio; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 21 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
richiamato dalla ricorrente in tema di limiti al diritto di marchio e per sostenere la violazione della privativa.
art. 2569 c.c.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della tutela del marchio.
art. 61 c.p.c.
invocato per contestare il diniego della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce che la valutazione sulla necessità della c.t.u. spetta al giudice di merito.
art. 2105 c.c.
richiamato dalla ricorrente per prospettare la violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente che avrebbe depositato un brevetto a favore della nuova società.
art. 91 c.p.c.
invocato contro la regolazione delle spese, ma la Corte ribadisce che il criterio della soccombenza va valutato sull'esito finale della lite.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che le censure tendevano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato con riferimento alla preclusione da 'doppia conforme' nei confronti della censura sulla c.t.u. e sulla valutazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando la doglianza, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un autonomo rilievo, la censura che attacca un profilo non decisivo è inammissibile.
- La valutazione sull'indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e sulla necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
- Quando la domanda di concorrenza sleale viene respinta per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito, restano irrilevanti le ulteriori questioni fattuali sull'effettivo autore materiale delle condotte o sulla struttura organizzativa sottostante.
- Il criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese processuali va applicato in modo unitario con riferimento all'esito complessivo e finale della lite, non frazionando la valutazione per singolo grado o fase.
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