Cassazione Civile, Sentenza n. 4769/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva accolto il gravame proposto dall'A.G.E.C. contro la lavoratrice. Le questioni principali sollevate dalla ricorrente: (i) nullità/inesistenza della procura alle liti rilasciata da una dirigente (Motta) poi ritenuta illegittimamente nominata; (ii) illegittimità del riavvio del procedimento disciplinare prima del giudicato penale, essendovi un accordo di sospensione; (iii) nullità/efficacia della clausola di stabilità del contratto integrativo individuale (art. 4) che prevedeva il pagamento di un'indennità di €300.000 a pena di inefficacia del licenziamento, per eccesso di delega al Direttore Generale e per violazione dei principi dell'ordinamento pubblico; (iv) carenza di specificità, tardività, disparità di trattamento e mancata istruttoria autonoma della P.A. in sede disciplinare. Contestazione complessiva della legittimità del licenziamento per giusta causa/giustificato motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello. Motivazioni essenziali: (i) il difetto di rappresentanza è stato sanato ex tunc con la costituzione in giudizio del soggetto legittimato e con la successiva procura rilasciata dal Direttore generale facente funzioni; (ii) il riavvio del procedimento disciplinare il giorno successivo alla sentenza penale di primo grado era legittimo perché l'accordo di sospensione era collegato agli "esiti del processo penale" e non alla formazione del giudicato; (iii) l'art. 26 del CCNL non escludeva la possibilità di licenziamento quando le condotte del dirigente non risultano "direttamente connesse" all'esercizio delle funzioni protette dalla disciplina collettiva (e qui vi era conflitto di interessi, costituzione di parte civile dell'Azienda, e dolo/colpa grave accertati); (iv) la clausola di stabilità (€300.000) è stata dichiarata inefficace/nulla per varie ragioni (eccedenza di delega, indeterminatezza dell'oggetto, contrasto con art. 97 Cost. e principio di buon andamento, ipotesi di causa illecita determinante dato il concorso di reati da parte del Direttore generale); (v) la Corte ha ritenuto sussistere giusta causa/giustificato motivo per il licenziamento in ragione della gravità dei fatti confermati anche in sede penale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 182 cod. proc. civ.
La Cassazione conferma che la norma, così come riformata, distingue rappresentanza tecnica e sostanziale: il difetto di rappresentanza sostanziale si sana con la costituzione in giudizio del soggetto legittimato, con effetto retroattivo (sanatio ex tunc).
art. 26 CCNL Dirigenti Confservizi
"Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sè giustificato motivo di licenziamento. In caso di privazione della libertà personale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione"; "Le garanzie ... sono escluse nei casi di dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato."
La disciplina collettiva tutela il dirigente solo se i fatti sono 'direttamente connessi' alle funzioni attribuite e sussiste comunanza d'interessi con il datore; non opera quando la condotta è in contrasto con gli obblighi di lealtà verso il datore o quando è accertato dolo/colpa grave con giudicato. L'Azienda che si è costituita parte civile non può rivendicare la tutela prevista dal CCNL a favore del dirigente.
art. 97 Cost.
Principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: la clausola di stabilità che impone una penale/incentivo sproporzionato e/o che limita la discrezionalità e trasparenza dell'ente pubblico può essere nulla per contrasto con l'art. 97 Cost.
art. 1399 cod. civ.
La ratifica normalmente richiede la stessa forma del negozio da ratificare; tuttavia, in materia di rappresentanza processuale e pubblica amministrazione, la costituzione in giudizio del dominus può comportare sanatoria ex tunc dell'atto compiuto dal cd. 'falso rappresentante'.
artt. 1346, 1362-1363, 1367, 1418 cod. civ.
Riferimenti ai criteri di interpretazione dei contratti (art. 1363) e ai vizî del consenso/indeterminatezza (art. 1346, 1418): la sentenza ricava la nullità della clausola di stabilità per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto di causa/contrasto con l'ordine pubblico amministrativo; l'ermeneutica contrattuale è questione di merito riservata al giudice di merito.
art. 129 d.lgs. n. 271/1989 (comma richiamato nella contestazione)
Riferimento alla comunicazione della Procura prevista per fatti relativi alla pubblica amministrazione; la contestazione disciplinare ha richiamato tale comunicazione come base degli addebiti.
art. 55-bis e 55-ter d.lgs. n.165/2001
Non impongono alla P.A. obbligo di autonoma istruttoria disciplinare parallela al penale; la P.A. può sospendere il procedimento disciplinare ma non è obbligata ad attendere il giudicato e può avvalersi degli atti del procedimento penale per fondare le contestazioni disciplinari, salvo i limiti previsti dalla legge e dal contraddittorio.
Massime di principio
- Il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato ex tunc dalla costituzione in giudizio del soggetto legittimato o da successiva ratifica: pertanto la nullità apparente della procura non impedisce necessariamente la validità dell'atto impugnato se il dominus si costituisce e resiste in giudizio.
- La sospensione consensuale del procedimento disciplinare collegata agli "esiti del processo penale" non implica necessariamente che la P.A. debba attendere il giudicato: dopo sentenza di primo grado la P.A. può riavviare il procedimento disciplinare se ritiene acquisiti elementi probatori sufficienti.
- Le tutele del CCNL per i dirigenti (es. diritto alla conservazione del posto, copertura assicurativa) operano solo quando la responsabilità deriva direttamente dall'esercizio delle funzioni attribuite e vi sia comunanza d'interessi; non proteggono il dirigente che abbia agito in conflitto con gli obblighi di lealtà verso il datore o che abbia commesso dolo/colpa grave accertati.
- Le clausole contrattuali che incidono su poteri e oneri della P.A. possono essere inefficaci se adottate da soggetti privi di delega, se sono indeterminate o se contrastano con i principi costituzionali (art. 97) e di buon andamento: nei rapporti con enti pubblici è necessaria particolare attenzione alla competenza, alla forma e alla ragionevolezza della pattuizione.
- La P.A. può fondare il procedimento disciplinare sugli atti e sulle risultanze del processo penale; il giudice del lavoro può valorizzare sentenze penali come elementi probatori validi, salvo il rispetto del contraddittorio e dei limiti probatori propri del processo civile/lavoro.
- In sede di impugnazione per cassazione l'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione della prova sono, in genere, questioni di merito riservate al giudice di merito: la censura di diversa interpretazione è ammissibile solo se si denota violazione delle regole ermeneutiche o manifesta illogicità della motivazione.
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