Cassazione Civile, Sentenza n. 21897/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva escluso l'obbligo di versamento dell'IVA e la disconoscenza della detrazione operata da Italcantieri, per una fattura oggettivamente inesistente emessa da una società olandese (Global Business Communications BV) relativa a uno studio di fattibilità. La CTR aveva ritenuto irrilevante che la fattura non riportasse l'IVA e aveva considerato la doppia annotazione contabile (meccanismo dell'"inversione contabile"/"reverse charge") come mera partita di giro, escludendo la pretesa erariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate: ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di nuovi accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo del Fallimento Italcantieri. La Corte ha richiamato il principio di "cartolarità" dell'art. 21 dPR 633/1972, affermando che la società italiana che cartolarmente risulta emittente/divenuta "cedente/prestatore" è debitrice dell'IVA e non poteva detrarre l'imposta relativa a una fattura per operazione oggettivamente inesistente. Ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015 (art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 471/1997) a operazioni inesistenti non imponibili o realizzate in buona fede, quando manca il requisito della buona fede e l'operazione è oggettivamente inesistente. Le spese sono compensate alla luce del consolidamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7
"cartolarità" / sostituzione dei soggetti in fattura (termini "cedenteo prestatore" nella versione vigente)
La Corte interpreta l'art. 21, comma 7, in senso che la cartolarità attributiva della fattura fa sorgere la responsabilità IVA in capo al soggetto che, anche solamente cartolarmente, risulta essere il cedente/prestatore: nel caso di fatture false il soggetto che annotate entrambe le registrazioni (reverse charge) è comunque debitore dell'IVA e non può detrarla
Richiamato in relazione alle regole generali sull'IVA e la detrazione: l'IVA relativa a operazioni inesistenti non è detraibile
d.lgs. 471/1997, art. 6, comma 9-bis.3
La disposizione nella parte finale, così come modificata dal d.lgs. 158/2015, introduce un regime sanzionatorio più favorevole per talune operazioni soggette a reverse charge, ma la Corte precisa che tale regime si applica solo alle operazioni astrattamente esenti/non imponibili o imponibili ma realizzate in buona fede, non alle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti quando sia provato l'elemento psicologico della frode
Modifica di natura sanzionatoria (lex mitior) che alleggerisce taluni profili sanzionatori per operazioni reverse charge ma non estende la neutralizzazione IVA alle fatture inesistenti ove manchi buona fede
Giurisprudenza Corte di giustizia UE (es. sent. C-281/20 C‑Ferimet)
Richiamata per il principio che la lotta alla frode è un limite al principio di neutralità IVA: la prevenzione della frode può giustificare la negazione della neutralità dell'imposta (ossia dell'azzeramento del debito/credito) nel caso di fatture false
Cass. Sez. U, sentenza n. 22727/2022
Pronuncia nomofilattica richiamata che conferma l'orientamento secondo cui la disciplina più favorevole non opera per le operazioni inesistenti prive dei requisiti sostanziali per la detraibilità
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA non è possibile quando la fattura si riferisce a un'operazione oggettivamente inesistente: l'uso del meccanismo del reverse charge e la doppia annotazione contabile non eliminano la responsabilità IVA del soggetto che cartolarmente risulta come cedente/prestatore.
- Il principio di "cartolarità" attribuisce rilievo giuridico alla figura risultante in fattura: chi risulta cartolarmente emittente o prestatore può essere considerato debitore dell'IVA anche se nella materia si è fatto ricorso al reverse charge.
- La disciplina sanzionatoria "più favorevole" introdotta successivamente (lex mitior) per alcune operazioni in reverse charge non si applica alle fatture oggettivamente inesistenti, salvo che non sia dimostrata la buona fede e l'operazione non sia imponibile/esente.
- In presenza di operazioni infracomunitarie e reverse charge, è fondamentale la prova della materialità e della genuinità della prestazione: documentazione, corrispondenza contrattuale e dati oggettivi sono essenziali per giustificare la detrazione.
- Il rischio di frode costituisce un limite generale alla neutralità IVA: gli operatori devono adottare adeguate cautele e controlli per evitare di ritrovarsi responsabilmente esposti per fatture false o inesistenti.
- In contenziosi simili la strategia di difesa deve puntare a dimostrare la realtà economica dell'operazione e la buona fede (se si pretende l'applicazione del regime mitigatorio); in mancanza di ciò la probabilità di soccombenza è elevata.
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