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Provvedimento

Deliberazione n. 26 del 11/01/2024

Provvedimento dell’11 gennaio 2024

Garante Privacy26

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio/video/documentale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e a preservarne l’eventuale acquisizione a fini probatori, con conservazione limitata e misure per evitare la diretta identificabilità degli interessati. La decisione è adottata nelle 48 ore previste dalla norma e conferma le misure già disposte dal dirigente competente in via d’urgenza.

Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento urgente di blocco della diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Telegram FZ-LLC - ratifica di provvedimento urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 11 gennaio 2024, un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC. L’intervento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, del quale si paventava la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e il potere del Garante di decidere entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine della segnalazione

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. L’Autorità ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha attivato il meccanismo urgente previsto dalla normativa speciale.

Misure adottate in via d’urgenza

Con determinazione n. 14 dell’8 gennaio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, al solo fine probatorio, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica da parte del Garante

Nella riunione dell’11 gennaio 2024, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Esito pratico

L’effetto della decisione è la conferma dell’ordine rivolto a Telegram FZ-LLC di impedire la circolazione del materiale segnalato e di conservarlo, se acquisito, in modo circoscritto e non identificativo, per finalità probatorie e per il solo periodo di dodici mesi previsto dal provvedimento.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. La disciplina richiamata attribuisce all’Autorità il potere di ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimento urgente adottato il 8 gennaio 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 14 dell’8 gennaio 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale a fini probatori

La determinazione urgente ha inoltre prescritto alla società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in data 11 gennaio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 14/2024. La decisione conferma integralmente le misure adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione del materiale segnalato.

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