Cassazione Civile, Ordinanza n. 08395/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'amministrazione aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto ritenuto esercente di fatto attività imprenditoriale nell'anno 2003, con determinazione induttiva di reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari e con recuperi a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva respinto il ricorso; in appello la CGT di secondo grado aveva invece annullato l'avviso per asserito difetto assoluto di motivazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, da un lato, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per ultrapetizione e omessa considerazione di un fatto non contestato, e, dall'altro, violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse legittimamente motivato per relationem mediante rinvio al PVC già notificato al contribuente. In controricorso l'erede del contribuente insisteva, tra l'altro, sulla nullità dell'atto per carenza di motivazione e per asserita mancanza di alcune pagine dell'avviso notificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo di censura relativo all'ultrapetizione, poiché dall'iter processuale emergeva che l'appello del contribuente investiva anche il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la nullità per difetto di motivazione. Ha invece accolto i profili centrali del ricorso, affermando che l'avviso di accertamento poteva essere motivato per relationem con rinvio al PVC già conosciuto dal contribuente e che la circostanza dell'esistenza di tale rinvio non era stata specificamente contestata, sicché la CGT avrebbe dovuto considerarla come non bisognosa di prova. La Corte ha inoltre precisato che non poteva esaminarsi, perché nuova e non rilevabile d'ufficio, la diversa deduzione dell'erede circa la mancanza di alcune pagine dell'avviso notificato. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come error in procedendo per ultrapetizione e per mancato rispetto del principio di non contestazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000
È stata ritenuta fondata la doglianza secondo cui l'avviso era legittimamente motivato per relationem mediante rinvio a un PVC già conosciuto dal contribuente.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione è escluso quando il giudice si pronuncia entro i limiti del petitum e della causa petendi, senza attribuire o negare un bene diverso da quello conteso.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera quale regola generale del processo e impone di ritenere non bisognosi di prova i fatti specificamente non contestati.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati in motivazione non si applica agli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza, come il PVC notificato.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
Il nuovo testo dell'art. 115 c.p.c. non era applicabile al giudizio perché instaurato prima del 4 luglio 2009.
art. 167, primo comma, c.p.c.
Il principio di non contestazione è ricavato dall'onere del convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
art. 372, primo comma, c.p.c.
La Corte ha potuto esaminare direttamente gli atti depositati per verificare il vizio processuale denunciato.
art. 23-quater, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012
È richiamato per descrivere l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a un PVC già notificato al contribuente, perché in tal caso non opera l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati previsto dallo Statuto del contribuente.
- Nel giudizio tributario, il fatto costitutivo o impeditivo non specificamente contestato deve considerarsi non bisognoso di prova; il giudice non può ometterne la considerazione se esso è rilevante ai fini della decisione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice altera il petitum o la causa petendi, pronunciando su un bene della vita diverso da quello richiesto o negato dalle parti.
- In cassazione, la Corte può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella formalmente prospettata, purché la soluzione sia fondata sui fatti già allegati dalle parti.
- Una nuova questione di nullità dell'atto impositivo dedotta per la prima volta in cassazione e non rilevabile d'ufficio non può essere esaminata.
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