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Circolare

Circolare numero 257 del 4-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le amministrazioni pubbliche a riorganizzare orario di servizio e orario di lavoro per migliorare efficienza, produttività e rapporto con l’utenza, in vista dell’integrazione europea del 1993. Indica che la disciplina deve essere definita in sede di contrattazione decentrata, con criteri uniformi a livello nazionale e locale, privilegiando l’apertura degli uffici anche al pomeriggio, l’uso programmato e combinato di flessibilità, turnazione, recuperi, tempo parziale e straordinario solo per esigenze eccezionali. Sono precisate le regole su assenze, recuperi e controlli automatizzati, nonché le esclusioni per i servizi continui e, per il momento, per il comparto scuola nel settore educativo-formativo.

Direttive su orario di servizio, orario di lavoro e contrattazione decentrata nel pubblico impiego

Direttive su orario di servizio e orario di lavoro nel pubblico impiego

La circolare interviene sull’organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con i cittadini-utenti, accrescere l’efficienza degli uffici e predisporre un modello organizzativo più coerente con l’evoluzione sociale ed europea, in vista della scadenza del 1993. Il documento richiama la necessità di una disciplina uniforme da definire in sede di contrattazione decentrata nazionale e locale.

Finalità e contesto generale

La direttiva si colloca nell’ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini e richiama i vigenti accordi sindacali del pubblico impiego, che perseguono la razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro e il miglioramento delle relazioni con l’utenza. In tale prospettiva, gli uffici pubblici devono essere più produttivi, più accessibili e più vicini ai bisogni della collettività, anche attraverso un ampliamento dell’orario di apertura al pubblico e una gestione più flessibile del tempo di lavoro.

Ruolo della contrattazione decentrata

La circolare attribuisce alla contrattazione decentrata, nazionale e periferica, il compito di definire i criteri organizzativi per l’orario di servizio e per l’orario settimanale di lavoro. Gli accordi decentrati nazionali devono fissare criteri e modalità di riferimento per gli accordi locali, in modo da garantire un’applicazione coerente e omogenea della disciplina.

Orario di servizio

Per orario di servizio si intende il periodo giornaliero necessario a garantire la funzionalità delle strutture pubbliche e l’erogazione dei servizi all’utenza. La circolare indica, di norma, una distribuzione dell’orario su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con apertura degli uffici sia al mattino sia al pomeriggio. È prevista una sospensione di almeno un’ora, necessaria per il recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti. L’ampliamento dell’orario di servizio può spingersi oltre, ove richiesto dalle esigenze di funzionalità degli uffici.

Orario di lavoro

L’orario di lavoro è definito come il tempo giornaliero in cui il dipendente presta attività lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. La direttiva conferma che l’orario ordinario settimanale deve essere, di regola, distribuito in cinque giornate lavorative, con rientri pomeridiani fino al completamento dell’orario d’obbligo. La sospensione di almeno un’ora nel corso della giornata è qualificata come inderogabile, in quanto necessaria per evitare che il lavoro prolungato e continuo diventi usurante e dannoso per la salute.

Effetti sull’assenza e sul congedo ordinario

La distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giornate lavorative viene qualificata come corretta articolazione dell’orario normale e non produce effetti sui vari istituti collegati. Le assenze per qualsiasi causa, come malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali o scioperi, se ricadono nel giorno destinato al prolungamento orario, restano assenze ordinarie e non comportano recuperi aggiuntivi. La circolare richiama inoltre la previsione secondo cui l’orario d’obbligo su cinque giornate comporta un congedo ordinario di 26 giorni lavorativi.

Strumenti di flessibilità organizzativa

Per realizzare l’ampliamento dell’orario di servizio e migliorare la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, la circolare propone l’uso combinato di diversi istituti: orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi dei permessi brevi, tempo parziale e straordinario, ove necessario. L’obiettivo è costruire una gestione programmata e mirata, anche con il supporto di apparecchiature e strumentazioni informatiche, capace di aumentare la produttività e di estendere la fascia di accesso ai servizi anche nelle ore pomeridiane.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è ammesso soltanto per fronteggiare situazioni eccezionali, ossia esigenze di servizio non assicurabili con il normale orario di lavoro. La circolare esclude che esso possa essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro o di copertura dell’orario di servizio.

Permessi brevi, ritardi e recuperi

Per quanto riguarda i permessi brevi e i ritardi, la circolare richiama la normativa vigente e precisa che i recuperi delle ore non lavorate devono essere effettuati in base alle esigenze di servizio. Il tema è richiamato come parte di una gestione coerente dell’orario, insieme agli altri istituti di flessibilità.

Turnazione, orario flessibile e tempo parziale

La turnazione, l’orario flessibile e il tempo parziale possono essere attivati solo con autorizzazione dell’amministrazione. Questi istituti devono essere utilizzati in modo programmato e combinato con gli altri strumenti organizzativi, per assicurare l’apertura degli uffici e la continuità dei servizi nella fascia antimeridiana e pomeridiana.

Controllo dell’orario e responsabilità dei dirigenti

La circolare ribadisce che l’orario di lavoro deve essere documentato e accertato con controlli automatizzati e obiettivi, secondo la normativa vigente. Il rispetto degli orari di lavoro è affidato alla vigilanza dei dirigenti, dei coordinatori professionali, dei primari e dei funzionari preposti alle strutture, che sono richiamati a esercitare un controllo rigoroso e coerente.

Limiti di applicazione

La direttiva non si applica ai servizi pubblici da erogare con carattere di continuità o anche nei giorni non lavorativi, per i quali resta ferma l’organizzazione già prevista dalla normativa vigente. Non si applica, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, per il quale si invita comunque a studiare rapidamente un assetto coerente con i principi indicati per il resto del pubblico impiego.

Attuazione e adempimenti richiesti

Le delegazioni di parte pubblica abilitate alle trattative decentrate, i commissari di governo, i prefetti e le autorità responsabili degli enti locali sono invitati ad avviare con urgenza le procedure negoziali per la formazione degli accordi decentrati. Copia degli accordi deve essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Le associazioni, i presidenti delle giunte regionali, i commissari di governo e i prefetti sono inoltre chiamati a comunicare la direttiva alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.

Punti principali

Finalità della direttiva

La circolare mira a rafforzare l’apertura della pubblica amministrazione verso i cittadini-utenti, rendendo gli uffici più produttivi ed efficienti in vista della scadenza comunitaria del 1993. Il documento collega tale obiettivo alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, al miglioramento dei servizi e all’adeguamento agli standard degli altri Paesi europei.

Contrattazione decentrata e criteri organizzativi

La disciplina dell’orario di servizio e dell’orario settimanale di lavoro deve essere definita tramite contrattazione decentrata, nazionale e locale. Gli accordi decentrati nazionali devono fissare criteri e modalità cui dovranno attenersi gli accordi periferici, così da assicurare una gestione coerente e unitaria su tutto il territorio.

Orario di servizio: apertura al pubblico e articolazione

Per orario di servizio si intende il tempo necessario a garantire la funzionalità degli uffici e l’erogazione dei servizi. La direttiva indica, di norma, un’articolazione su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con apertura sia al mattino sia al pomeriggio e con una sospensione di almeno un’ora per il recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti. L’organizzazione può comportare un ulteriore ampliamento dell’orario di servizio se necessario per garantire la funzionalità delle strutture.

Orario di lavoro: articolazione settimanale e tutele

L’orario ordinario settimanale deve essere, di norma, distribuito su cinque giornate lavorative, con rientri pomeridiani fino al completamento dell’orario d’obbligo. La sospensione di almeno un’ora nel corso della giornata è indicata come inderogabile. La circolare precisa che tale articolazione non incide sugli istituti collegati: le assenze per qualsiasi causa, se collocate nel giorno destinato al prolungamento orario, restano normali assenze e non comportano recuperi aggiuntivi. Viene anche richiamato che, secondo la normativa vigente, l’orario su cinque giorni comporta un congedo ordinario di 26 giorni lavorativi.

Strumenti di flessibilità e combinazione degli istituti

La circolare valorizza l’uso combinato di diversi istituti: orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi dei permessi brevi, tempo parziale e straordinario, ove necessario. Tali strumenti devono essere programmati e utilizzati in modo coordinato per ampliare la fruibilità dei servizi, anche nelle ore pomeridiane, e per rendere più efficiente l’organizzazione degli uffici.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per far fronte a situazioni eccezionali, cioè a esigenze di servizio non assicurabili con il normale orario di lavoro. Non può quindi diventare uno strumento ordinario di copertura dell’orario di servizio o di programmazione del tempo di lavoro.

Permessi brevi, ritardi e recuperi

I recuperi dei permessi brevi, dei ritardi e delle ore non lavorate devono essere effettuati in base alle esigenze di servizio, nel rispetto della normativa vigente richiamata dagli accordi intercompartimentali e di comparto.

Turnazione, orario flessibile e tempo parziale

L’attivazione di questi istituti richiede sempre l’autorizzazione dell’amministrazione. La circolare ribadisce che devono essere impiegati in modo programmato e combinato con gli altri modelli di articolazione dell’orario per raggiungere gli obiettivi di apertura al pubblico e di migliore organizzazione del lavoro.

Controllo dell’orario e responsabilità organizzative

L’orario di lavoro deve essere documentato e accertato tramite controlli automatizzati e obiettivi. Il controllo del rispetto degli orari è rimesso ai dirigenti, ai coordinatori professionali, ai primari e ai funzionari preposti alle strutture, che sono richiamati a vigilare con attenzione sulla corretta osservanza delle regole.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva non si applica ai servizi pubblici che devono essere erogati con continuità o anche nei giorni non lavorativi, per i quali resta ferma l’organizzazione vigente. Non si applica inoltre, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, che dovrà essere oggetto di studio per un successivo adeguamento.

Inviti finali e adempimenti

Le delegazioni di parte pubblica, i commissari di governo, i prefetti e le autorità responsabili degli enti locali sono invitati ad attivare con urgenza le procedure negoziali per gli accordi decentrati e a trasmetterne copia alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. Le associazioni e le autorità territoriali sono inoltre incaricate di comunicare la direttiva alle amministrazioni interessate e agli organi di controllo.

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