Circolare numero 255 del 3-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni della precedente n. 240/1992 alla luce del decreto legge n. 413/1992 e della circolare ministeriale n. 443. Vengono chiariti i beni soggetti alla disciplina, il presupposto impositivo, le modalità di presentazione della denuncia, i criteri di pagamento dell’imposta e alcune fattispecie particolari, con specifiche esclusioni e inclusioni. È inoltre precisato che il termine per la denuncia è prorogato al 4 dicembre 1992.
Proroga del termine per la denuncia e chiarimenti sull'imposta per l'uso di beni pubblici
Proroga del termine e integrazione delle istruzioni sulla denuncia dei beni pubblici
La circolare interviene ad integrazione della circolare n. 240/1992 per recepire la proroga del termine di denuncia disposta dal decreto legge n. 413 del 20 ottobre 1992 e per chiarire l’ambito applicativo della disciplina relativa all’imposta e alla denuncia per l’uso di beni pubblici. Il testo richiama inoltre i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con circolare n. 443, con particolare attenzione alle fattispecie dubbie e alle modalità operative da seguire.
Proroga del termine per la denuncia
Il decreto legge n. 413/1992 ha prorogato al 4 dicembre 1992 il termine, originariamente fissato al 4 novembre, per la denuncia da parte di concessionari, locatari, comodatari e utilizzatori senza titolo di beni pubblici, previsto dall'art. 7, primo comma, del decreto legislativo n. 263 del 28 febbraio 1992.
Individuazione dei beni rientranti nella disciplina
Le istruzioni della circolare 240/1992 vengono sostanzialmente confermate. La disciplina si applica anche ai beni pubblici facenti parte del patrimonio disponibile, ai sensi del comma 9 dell'art. 8 del D.L. 24 settembre 1992, n. 388. L’obbligo di denuncia sussiste, salvo alcune eccezioni richiamate più avanti, anche per i beni pubblici non soggetti al pagamento dell’imposta.
Rientrano nel campo applicativo i beni che fanno parte del demanio oppure del patrimonio, sia disponibile sia indisponibile, esclusivamente dello Stato, delle Aziende Autonome statali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La circolare precisa che restano soggetti alla disciplina tutti i beni statali, demaniali e patrimoniali, disponibili e indisponibili, nonché quelli di analoga natura appartenenti agli enti pubblici territoriali, anche se non gestiti direttamente, come nel caso degli alloggi IACP.
Presupposto impositivo per il 1993
Per l’anno 1993 viene chiarito che, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, la rivalutazione automatica del canone non costituisce rinegoziazione o modifica del canone. In particolare, l’adeguamento conseguente ad indicizzazioni automatiche, come quelle ISTAT nell’equo canone, non fa venir meno il presupposto impositivo. Restano quindi confermate le istruzioni già impartite con la circolare 240/1992.
Modalità di compilazione e presentazione della denuncia
La denuncia deve essere presentata utilizzando il modello approvato con D.M. 24 luglio 1992, che vale anche per gli anni successivi. Il modello va redatto in tre esemplari e sottoscritto dal dirigente cui spetta localmente la rappresentanza legale dell’Istituto.
La presentazione deve avvenire:
- all’Intendenza di Finanza competente per territorio, per i beni di proprietà dello Stato;
- all’ente cui il bene appartiene, negli altri casi.
Se il bene è utilizzato da più soggetti, è sufficiente una sola denuncia, sottoscritta da uno degli utilizzatori, indicando nel riquadro delle annotazioni i nomi degli altri utilizzatori e i relativi codici fiscali. La denuncia deve contenere, nei riferimenti catastali, anche le delimitazioni risultanti dall’atto di concessione nel caso di grandi estensioni di terreno. Se i beni interessano più Comuni, devono essere presentate denunce distinte. Quando i dati catastali non siano noti perché mancanti nell’atto o perché si tratta di utilizzazione senza titolo, essi devono essere richiesti all’ente proprietario.
La denuncia è obbligatoria per tutte le utilizzazioni che si protraggono oltre il 31 dicembre 1992, anche se per periodi inferiori all’anno.
Pagamento dell’imposta
La circolare conferma le indicazioni della circolare 240/1992 su misura, termini, modalità di pagamento e uffici competenti. Introduce però una precisazione importante per le utilizzazioni senza titolo che cessano nel corso del 1993.
In tali casi:
- il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 31 dicembre 1993;
- l’importo va determinato in misura proporzionata al rateo dell’indennizzo relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 fino alla data di cessazione dell’occupazione.
Se il canone è corrisposto ratealmente, anche l’imposta può essere pagata in forma rateizzata, purché il canone non sia soggetto a mutamenti. I pagamenti successivi al primo possono essere eseguiti:
- mediante vaglia postale, indicando nella causale gli estremi identificativi del pagamento e il numero riportato in alto a destra sul modello di autodenuncia;
- sul conto corrente dell’Ufficio del Registro, con le medesime indicazioni.
Per i beni appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, se il canone è rateale, l’intero importo annuo dell’imposta può essere versato in unica soluzione insieme alla prima rata, previa esibizione di copia della denuncia.
Fattispecie particolari: assoggettamento o esclusione
La circolare indica che il discrimine per stabilire se l’imposta sia dovuta è rappresentato dalla presenza dell’obbligo di pagamento di un canone oppure di un indennizzo che ne faccia le veci, come accade nelle occupazioni senza titolo.
Sono escluse dall’imposta, tra le fattispecie richiamate:
- l’utilizzazione di suolo pubblico comunale per passi carrabili, griglie, intercapedini, reti fognarie e casi similari;
- gli attraversamenti di linee elettriche aeree o in cavo sotterraneo di strade comunali;
- le concessioni in comodato;
- i loculi cimiteriali.
Sono invece assoggettate all’imposta, tra le fattispecie indicate:
- gli attraversamenti di strade statali, provinciali, di corsi d’acqua e di zone marittime, lacuali e militari;
- le derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica;
- l’uso di locali adibiti a cabine elettriche di trasformazione;
- le aree per l’installazione di impianti e depositi di oli minerali impiegati per la generazione di energia elettrica.
Autodenuncia: casi di esclusione e casi obbligatori
Per quanto riguarda l’autodenuncia, la circolare esclude l’obbligo nei seguenti casi:
- attraversamenti e reti fognarie, a condizione che non escludano usi diversi del bene;
- passi carrabili;
- loculi cimiteriali.
Negli altri casi in cui non è dovuta l’imposta perché non è previsto il pagamento di un canone, l’autodenuncia resta obbligatoria. È richiamato, a titolo esemplificativo, il caso delle concessioni in comodato.
Ulteriori chiarimenti sui beni apparentemente destinati ad uso pubblico
La circolare dedica un chiarimento specifico all’art. 2 della disciplina, che prevede il versamento dell’imposta anche nel caso di utilizzazione, compresa quella di fatto, da parte di circoli ricreativi, società e associazioni di beni solo apparentemente destinati a uso pubblico e intestati a un ente pubblico.
Per verificare se l’imposta sia dovuta in concreto, occorre:
- esaminare l’atto che disciplina il rapporto;
- in mancanza di tale atto, svolgere accertamenti per stabilire se sia previsto il pagamento di un canone.
La circolare precisa che, ad esempio, la concessione di impianti a società sportive per favorire lo sviluppo dell’attività sportiva è soggetta a imposta quando la concessione sia regolata da una convenzione che prevede il pagamento di un canone.
Conclusione operativa
Il documento conferma l’impostazione già data con la circolare 240/1992, ma specifica con maggiore precisione quali beni e quali fattispecie rientrino o meno nell’obbligo di denuncia e nel pagamento dell’imposta. Per l’Istituto, il criterio centrale resta la verifica della natura del bene, dell’esistenza di un canone o di un indennizzo sostitutivo e delle modalità concrete di utilizzo, al fine di determinare correttamente sia l’autodenuncia sia il versamento del tributo.
Punti principali
Proroga del termine per la denuncia
Il decreto legge n. 413 del 20 ottobre 1992 proroga al 4 dicembre 1992 il termine originariamente fissato al 4 novembre 1992 dall'art. 7, primo comma, del decreto legislativo n. 263 del 28 febbraio 1992 per la denuncia da parte di concessionari, locatari, comodatari e utilizzatori senza titolo di beni pubblici.
Ambito oggettivo: beni interessati
Le disposizioni si applicano anche ai beni pubblici facenti parte del patrimonio disponibile, oltre che ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili dello Stato, delle Aziende Autonome statali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Restano soggetti alla disciplina anche i beni statali e degli enti territoriali, ancorché non gestiti direttamente, come gli alloggi IACP.
Presupposto impositivo
Per l'anno 1993 viene chiarito che la rivalutazione automatica del canone, ad esempio per adeguamento ISTAT nell'equo canone, non costituisce rinegoziazione o modifica del canone ai fini dell'esclusione del presupposto impositivo. Rimane quindi fermo che rileva la mancata rinegoziazione o modifica del canone per effetto di provvedimenti normativi.
Denuncia: modalità di compilazione e presentazione
La denuncia va presentata su apposito modello approvato con D.M. 24 luglio 1992, valido anche per gli anni successivi, in tre esemplari e sottoscritto dal dirigente con rappresentanza legale dell'Istituto. Va presentata all'Intendenza di Finanza per i beni dello Stato e all'ente proprietario negli altri casi. Se il bene è utilizzato da più soggetti, è sufficiente una sola denuncia con indicazione degli altri utilizzatori nelle annotazioni. Per concessioni di grandi estensioni di terreno vanno indicati anche i limiti catastali; se i dati catastali mancano, vanno richiesti all'ente proprietario. Se i beni insistono su più Comuni, occorrono denunce distinte.
Obbligo di denuncia per utilizzazioni parziali o plurime
La denuncia è dovuta per tutti i casi di utilizzazione che si protraggono oltre il 31 dicembre 1992, anche se per periodi inferiori all'anno. Questa precisazione vale anche per le situazioni segnalate dalle strutture interessate. In caso di uso congiunto del bene da parte di più soggetti, la denuncia è unica ma deve riportare i dati di tutti gli utilizzatori.
Pagamento dell'imposta
Sono confermate misura, tempi, modalità di pagamento e uffici competenti già indicati nella circolare 240/1992. Per le utilizzazioni senza titolo che cessano nel corso del 1993, l'imposta è dovuta entro il 31 dicembre 1993 e va commisurata al rateo dell'indennizzo relativo al periodo dal 1 gennaio 1993 fino alla cessazione dell'occupazione. In caso di canone rateale, è consentita la rateizzazione dell'imposta; i pagamenti successivi al primo possono avvenire con vaglia postale o sul conto corrente dell'Ufficio del Registro, indicando gli estremi del pagamento e il numero del modello di autodenuncia. Per beni di soggetti diversi dallo Stato, l'intero importo annuo può essere versato in unica soluzione con la prima rata del canone, previa esibizione della denuncia.
Fattispecie escluse o incluse nell'imposta
La circolare individua come esclusi dall'imposta, tra gli altri, l'uso di suolo pubblico comunale per passi carrabili, griglie, intercapedini, reti fognarie e fattispecie similari, gli attraversamenti di linee elettriche su strade comunali, le concessioni in comodato e i loculi cimiteriali. Sono invece assoggettati, tra gli altri, gli attraversamenti di strade statali, provinciali e di corsi d'acqua o zone marittime, lacuali e militari, le derivazioni d'acqua per energia elettrica, l'uso di locali come cabine elettriche di trasformazione e le aree per impianti o depositi di oli minerali per la generazione di energia elettrica.
Autodenuncia: casi di esclusione e obbligo
L'autodenuncia non è richiesta per attraversamenti e reti fognarie se non escludono usi diversi del bene, per i passi carrabili e per i loculi cimiteriali. È invece obbligatoria in tutti gli altri casi in cui non è dovuta l'imposta perché non è previsto il pagamento di un canone, come nelle concessioni in comodato.
Criterio generale per i casi dubbi
Per stabilire se l'imposta sia dovuta, il criterio decisivo è la presenza di un canone oppure di un indennizzo che ne faccia le veci, come nelle occupazioni senza titolo. In caso di utilizzo da parte di circoli ricreativi, società o associazioni di beni solo apparentemente destinati a uso pubblico e intestati a un ente pubblico, occorre esaminare l'atto regolatore del rapporto o svolgere accertamenti per verificare se sia previsto un canone. La concessione di impianti a società sportive è soggetta a imposta quando sia disciplinata da convenzione con canone.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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