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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 2059 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 2008, riducendo le ritenute d'acconto scomputate da Euro 907.881 a Euro 677.377 e determinando quindi un minor credito di Euro 230.504. L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1997, pari a Euro 69.151,20, sostenendo che la società avrebbe dovuto effettuare anche il ravvedimento operoso mediante il versamento della differenza e della sanzione ridotta. La società sosteneva invece che la rettifica costituisse una violazione meramente formale, non avendo prodotto alcun danno erariale né modificato la base imponibile o l'imposta dovuta.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale della società, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. È stata ritenuta legittima l'applicazione della sanzione per la mancata regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. La dichiarazione integrativa e il ravvedimento sono stati considerati strumenti distinti: la prima corregge errori od omissioni, mentre il secondo consente di evitare o ridurre le sanzioni mediante il pagamento spontaneo. È stata esclusa la natura meramente formale della violazione, poiché la rettifica incideva sull'entità del credito fiscale e sulle verifiche dell'Amministrazione. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 4.160,00 oltre rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998

    salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni [...] possono essere integrate per correggere errori ed omissioni

    La dichiarazione integrativa consente di correggere errori od omissioni dichiarative, ma non elimina automaticamente le sanzioni previste per la violazione commessa.

  • Art. 13, comma 1, D.lgs. n. 471/1997

    trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una minore eccedenza detraibile

    La sanzione del 30% si applica anche quando dalla rettifica emerga una minore eccedenza detraibile o un minor credito, pur in assenza di una maggiore imposta dovuta.

  • Art. 13, comma 1, lett. b) e c), D.lgs. n. 472/1997

    Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione mediante il pagamento del tributo o della differenza dovuta e della sanzione in misura ridotta. La sola presentazione della dichiarazione integrativa non sostituisce tale adempimento.

  • Art. 6, comma 5-bis, D.lgs. n. 472/1997

    La non punibilità delle violazioni meramente formali richiede che la condotta non arrechi pregiudizio all'attività di controllo e non incida sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento.

  • Art. 10, legge n. 212/2000

    La disposizione è stata invocata dalla società a sostegno dell'irrilevanza sanzionatoria della condotta, ma non è stata ritenuta applicabile poiché la violazione non era meramente formale.

  • Art. 15, comma 2-bis, D.lgs. n. 546/1992

    La norma è stata applicata per la liquidazione e la riduzione delle spese di giudizio poste a carico della società soccombente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4960 del 27 febbraio 2017

    La violazione tributaria è meramente formale e non punibile solo quando ricorrono congiuntamente l'assenza di pregiudizio per i controlli e l'assenza di incidenza su base imponibile, imposta o versamento.

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione integrativa che riduce un credito fiscale non esclude di per sé l'applicazione delle sanzioni: occorre verificare se sia necessario anche il ravvedimento operoso.
  • Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso hanno funzioni diverse: la prima corregge la dichiarazione, mentre il secondo regolarizza la violazione attraverso il pagamento degli importi dovuti e della sanzione ridotta.
  • L'assenza di un danno effettivo per l'Erario non basta a qualificare la violazione come meramente formale, se la condotta incide sull'entità del credito dichiarato o ostacola potenzialmente i controlli.
  • Per escludere la sanzione come violazione meramente formale devono mancare contemporaneamente sia un pregiudizio all'attività di controllo sia qualsiasi incidenza su base imponibile, imposta o versamento.
  • Quando una rettifica comporta un minor credito, è prudente procedere tempestivamente al versamento della differenza e al ravvedimento operoso, verificando la disciplina applicabile al momento della regolarizzazione.

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