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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32605/2025 del 14/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte della Questura, della domanda di permesso di soggiorno del ricorrente e dal successivo decreto prefettizio di espulsione emesso il giorno seguente. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo legittima l'espulsione in quanto atto dovuto, non essendo stati impugnati né annullati il diniego del permesso né ravvisabili cause ostative ex art. 19 T.U. immigrazione; aveva inoltre ritenuto non concedibile il termine per il rimpatrio volontario perché il ricorrente lo aveva rifiutato nel foglio notizie. In cassazione il ricorrente deduce un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 394/1999, sostenendo che il rigetto della domanda di soggiorno non obbligherebbe automaticamente il Questore ad avviare l'espulsione, giacché la norma prevede solo un avviso che, sussistendone i presupposti, si procederà all'espulsione ex art. 13 T.U.; la soppressione del previgente comma 2, che consentiva l'intimazione a lasciare il territorio entro 15 giorni, non potrebbe essere interpretata come autorizzazione a disporre immediatamente l'espulsione, anche in ragione del diritto di difesa e dell'art. 1 del Protocollo 7 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur esistendo un dibattito giurisprudenziale sull'effetto della riforma del 2023 e sulla necessità di garantire allo straniero un termine per la partenza volontaria prima dell'espulsione, nella specie era decisiva la circostanza che il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non era stato impugnato. Inoltre, il Prefetto aveva accertato che non sussistevano i presupposti per la partenza volontaria, poiché il ricorrente aveva dichiarato di non voler tornare nel paese d'origine; tale circostanza rendeva irrilevante la questione del termine da concedere e del preteso vulnus al diritto di difesa. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione rituale dell'Avvocatura dello Stato; la causa è stata dichiarata esente dal doppio contributo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro dedotto dal ricorrente per denunciare violazione di legge e falsa applicazione normativa.

  • art. 12, comma 1, D.P.R. 394/1999

    "Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico"

    la Corte considera la norma nel quadro del sistema vigente dopo la riforma del 2023, ma ritiene comunque non decisiva la questione interpretativa nel caso concreto per la mancata impugnazione del diniego e per il rifiuto del rimpatrio volontario.

  • art. 13, comma 2, lett. b), D.lgs. 286/1998

    richiamato come base legale del decreto di espulsione per lo straniero trattenutosi nel territorio o destinatario di rifiuto del permesso di soggiorno.

  • art. 19 D.lgs. 286/1998

    richiamato dal giudice di pace per escludere la presenza di cause ostative all'espulsione.

  • art. 12, comma 2, D.P.R. 394/1999

    norma abrogata dalla riforma del 2023, che prevedeva l'invito a lasciare il territorio entro quindici giorni; la sua soppressione è al centro della doglianza del ricorrente.

  • D.L. 10.03.2023 n. 20

    richiamato come novella che ha inciso sul regime del rientro/espulsione eliminando il termine di quindici giorni.

  • L. 5 maggio 2023 n. 50

    indicata come legge di conversione della riforma che ha abrogato il meccanismo dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale.

  • art. 32, comma 4, D.lgs. 25/2008

    richiamato per il principio per cui l'obbligo di lasciare il territorio nazionale sorge alla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego di protezione speciale.

  • art. 6, par. 1, direttiva 2008/115/CE

    menzionato per il principio secondo cui gli Stati adottano una decisione di rimpatrio quando cessa la regolarità del soggiorno.

  • art. 7, par. 1, direttiva 2008/115/CE

    richiamato nel senso che, di regola, deve essere concesso un periodo compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria.

  • art. 1, Protocollo n. 7 CEDU

    invocato dal ricorrente come garanzia procedurale per lo straniero legalmente residente, che deve poter far valere le ragioni contrarie all'espulsione.

  • art. 29 D.lgs. 286/1998

    richiamato nel passaggio relativo alla possibilità di nuovo ingresso per ricongiungimento familiare.

  • art. 13, comma 13, D.lgs. 286/1998

    richiamato per l'ipotesi di inapplicabilità del divieto di reingresso quando sia autorizzato il ricongiungimento familiare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di espulsione, la questione sull'immediata eseguibilità dell'espulsione successiva al diniego del permesso di soggiorno può risultare irrilevante se il provvedimento presupposto di diniego non è stato impugnato e se l'amministrazione ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la partenza volontaria.
  • La soppressione del previgente termine per lasciare il territorio nazionale non comporta automaticamente, in astratto, che ogni diniego di soggiorno debba tradursi senza ulteriori passaggi in espulsione immediata: la disciplina va letta alla luce del sistema interno e dei vincoli sovranazionali sul rimpatrio volontario e sul diritto di difesa.
  • Il diritto a contestare l'espulsione e a ottenere un termine per la partenza volontaria non sussiste in modo utile quando l'interessato abbia dichiarato di non voler rientrare nel Paese d'origine, poiché in tale evenienza viene meno il presupposto stesso dell'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva.
  • La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto può costituire ragione decisiva per escludere l'illegittimità derivata del provvedimento consequenziale di espulsione.
  • In presenza di una dichiarazione dell'interessato incompatibile con la volontà di rimpatrio, il giudice può ritenere non decisivo il profilo relativo alla concessione del termine per la partenza volontaria, perché difetta un concreto interesse a far valere la relativa censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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