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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32185/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un controllo fiscale avviato su un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di questionario notificato nel 2009. L'Ufficio contestava la mancanza dei requisiti previsti per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, rilevando l'assenza di iscrizione al registro CONI, il perseguimento di finalità lucrative, la distribuzione di avanzi di gestione, l'incongruenza tra resoconti finanziari e modello 770 e il mancato svolgimento di attività associativa. Sulla base di tali elementi l'Amministrazione considerava l'associazione di natura commerciale e notificava avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva per gli anni 2005 e 2006. Parallelamente, effettuava indagini finanziarie sui conti correnti cointestati di due soci fondatori e, ritenendo non giustificate alcune movimentazioni in entrata, emetteva nei loro confronti avvisi di accertamento per l'anno 2005. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti dell'associazione e dei soci; la CTR confermava. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carenza assoluta di motivazione, perché la CTR avrebbe confuso i presupposti degli accertamenti emessi verso l'associazione con quelli emessi verso le persone fisiche; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento degli atti, in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l'Ufficio avesse rettificato i redditi dell'associazione sulla base dei conti correnti personali, mentre gli accertamenti erano autonomi; 3) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe escluso l'operatività della presunzione bancaria sui conti delle persone fisiche, nonostante la legittima applicazione dell'accertamento sintetico/analitico-presuntivo ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi esaminati. Ha ritenuto fondate le censure di motivazione apparente e di travisamento degli atti, osservando che la sentenza d'appello era "fuori centro" rispetto al contenuto degli avvisi di accertamento e non spiegava da quali atti emergesse l'asserita mancanza di autonomia tra gli accertamenti dell'associazione e quelli dei contribuenti persone fisiche. Ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che gli avvisi verso le persone fisiche erano legittimamente fondati sugli artt. 38 e 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e che la determinazione del reddito delle persone fisiche prescinde dalla tipologia dei redditi percepiti e non dichiarati, non essendo limitata ai titolari di partita IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito; la carenza o apparenza di motivazione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base dell'accertamento del reddito delle persone fisiche effettuato dall'Ufficio nel caso di specie.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Legittima l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti bancari come presunzione per la ricostruzione del reddito; la presunzione opera anche nei confronti dei soggetti privi di partita IVA.

  • art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come norma violata insieme all'art. 55 del d.P.R. 633/1972, in relazione al dedotto travisamento degli atti.

  • art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla rettifica IVA e al dedotto travisamento degli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare il travisamento del materiale probatorio/degli atti di causa da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove e il supposto travisamento degli atti di causa da parte del giudice di merito.

  • art. 90 della legge n. 289 del 2002

    Richiamato come parametro dei requisiti richiesti alle associazioni sportive dilettantistiche, la cui mancanza è stata posta a base dell'accertamento fiscale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario la sentenza di merito è nulla quando la motivazione non si confronta con il contenuto degli avvisi di accertamento e con le difese svolte in appello, risultando meramente apparente o inconferente rispetto ai fatti controversi.
  • Il giudice non può fondare la decisione su una ricostruzione dei fatti che travisi il contenuto degli atti impositivi; occorre verificare se gli accertamenti rivolti a soggetti diversi abbiano o meno presupposti autonomi.
  • L'accertamento del reddito delle persone fisiche può essere supportato dalle presunzioni bancarie previste dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 e non è circoscritto ai titolari di partita IVA.
  • Quando l'Ufficio procede con accertamenti distinti nei confronti di un ente e dei suoi soci o amministratori, il giudice deve distinguere i relativi presupposti di fatto e di diritto senza sovrapporli.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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