Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10440/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) inosservanza di legge e vizi di motivazione sulla valutazione della responsabilità penale (contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo e l'interpretazione data alle cessioni/affitti di rami d'azienda, che sarebbero stati operazioni economicamente giustificate e non distrattive; richiamata anche l'assoluzione del coimputato Lo Torto); 2) violazione dell'art. 219 l.f. e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della pluralità dei fatti (sosteneva che i fatti non rientrano nella specie della bancarotta per distrazione); 3) violazione dell'art. 219, ultima comma, l.f. e vizi di motivazione per il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (secondo il ricorrente il giudice avrebbe erroneamente valutato l'entità del passivo anziché l'entità delle distrazioni). Inoltre dedotta la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale.

La decisione

Il ricorso è stato in parte accolto e in parte rigettato. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato. Le censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla qualificazione dei fatti come distrazione sono state respinte: la Corte d'appello ha congruamente motivato l'attribuzione della responsabilità, considerando il contesto temporale delle operazioni, la parziale corresponsione dei canoni e la natura delle cessioni verso società riconducibili al nucleo familiare, ritenendo tali operazioni volte a sottrarre beni alla massa fallimentare. Tuttavia la Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno debba essere valutata in relazione all'ammontare della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare; per tale profilo la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello competente (Perugia) affinché si uniformi al principio di diritto richiamato e ridetermini, se del caso, il trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (e successive modificazioni)

    riferimento procedurale alla mancata richiesta di discussione orale e alla possibilità di requisitoria scritta

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limiti di estensione del ricorso in relazione ai motivi ammessi in cassazione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    principio secondo cui la pronuncia di proscioglimento per cause estintive richiede che la circostanza emergano dagli atti in modo incontestabile; applicato per escludere il proscioglimento nel merito e disporre l'annullamento senza rinvio per prescrizione quando la causa estintiva è manifesta

  • art. 219, legge fallimentare (l.f.)

    articolo centrale nella vicenda: la Corte precisa che la valutazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va fatta rispetto all'ammontare della distrazione e non all'entità del passivo fallimentare

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    richiamata per il principio su quando sia possibile pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2

  • Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    richiamata per il principio che gli atti di distrazione assumono rilievo anche se posti in essere prima della dichiarazione di fallimento

  • Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019 (Giannone)

    soprattutto sul criterio di valutazione della speciale tenuità del danno in relazione all'ammontare delle distrazioni

  • Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    richiamata per il principio riguardante la necessaria correlazione tra le argomentazioni di impugnazione e la motivazione della decisione impugnata

Massime di principio

  • La prescrizione di un reato estintivo, quando evidente dagli atti, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per quel reato; il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo se la causa estintiva emerge in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
  • Nelle vicende di bancarotta fraudolenta per distrazione, la distanza temporale tra l'atto (affitto/cessione) e la dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la rilevanza penale: atti distrattivi possono essere valutati rilevanti anche se compiuti prima dell'insolvenza, se risulta la finalità di sottrarre beni alla massa fallimentare.
  • La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata rispetto all'entità della distrazione patrimoniale effettiva (cioè alla diminuzione patrimoniale determinata dall'illecito) e non in relazione all'entità del passivo fallimentare complessivo.
  • Per contestare efficacemente la qualificazione giuridica di operazioni societarie come distrattive occorre fornire elementi specifici e univoci che confutino la ricostruzione fattuale del giudice di merito; argomentazioni generiche o basate su mere aspettative di incasso (crediti non concretamente esigibili) sono deboli.
  • La Corte di legittimità può annullare limitatamente a specifici profili (ad esempio l'applicazione di un'attenuante) e disporre il rinvio alla Corte d'appello per la rinnovata valutazione solo su quegli aspetti, lasciando confermata la restante parte della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.