Sentenza del 06/12/2016 n. 24910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, senza esaminare nel merito le contestazioni relative alla tassazione della plusvalenza, all'autorizzazione dell'appello o alla responsabilità dei soci accomandanti. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della CTR Lazio che aveva ritenuto tassabile, ai fini Irpef per l'anno 1998, la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di rami d'azienda, collegata al valore di avviamento e determinata secondo la redditività dell'ultimo triennio. In particolare, denunciavano: la mancanza dell'autorizzazione della competente Direzione regionale delle entrate alla proposizione dell'appello; l'omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza della pretesa tributaria; l'omessa motivazione sulla responsabilità limitata dei soci accomandanti alla quota conferita. La Corte ha tuttavia rilevato, in via assorbente, che i ricorsi non contenevano i quesiti di diritto e l'indicazione del fatto controverso richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52
La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere la mancanza dell'autorizzazione alla proposizione dell'appello da parte della competente Direzione regionale delle entrate. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura, poiché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza dei requisiti formali.
TUIR, art. 86, comma 1, lett. a)
La CTR aveva ritenuto che le cessioni onerose di rami d'azienda avessero generato una plusvalenza imponibile, comprensiva del valore di avviamento, concorrente alla formazione del reddito. La Cassazione non ha confermato né smentito nel merito tale interpretazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Codice civile, art. 2313
I ricorrenti avevano richiamato la responsabilità limitata dei soci accomandanti alla quota conferita. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
"Nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso..."
Per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati nel periodo di applicazione della norma, ciascun motivo doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto oppure, per il vizio motivazionale, indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancanza di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La disposizione riguarda il ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Nel regime dell'art. 366-bis c.p.c., tale motivo doveva essere accompagnato dalla chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è indispensabile: la mancanza degli elementi richiesti dalla legge può comportare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
- Per valutare i requisiti di un ricorso occorre fare riferimento alla normativa processuale applicabile alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, anche se la norma è stata successivamente abrogata.
- Quando una decisione è dichiarata inammissibile per un vizio formale assorbente, la Corte può non esaminare le contestazioni relative al merito tributario o alla responsabilità dei soggetti coinvolti.
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e formulato secondo il parametro normativo invocato; le censure generiche o prive delle necessarie indicazioni formali espongono il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità.
- La cessione onerosa di un ramo d'azienda può generare una plusvalenza imponibile, anche in presenza di successive vicende societarie come il fallimento; tuttavia, in una situazione concreta, la questione deve essere esaminata nel merito sulla base delle prove e della normativa applicabile.
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