Sentenza del 27/02/2015 n. 4089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La V. T. aveva impugnato l'atto di diffida e avviso di mora relativo alla TARSU, sostenendo di non aver ricevuto il precedente avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. La SO.GE.S. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'invalidità della notifica del ricorso introduttivo, effettuata presso uno sportello operativo della società anziché presso la sede legale o effettiva, e, dall'altro, la necessità di notificare il ricorso anche al Comune, quale ente impositore, in relazione alla contestata omessa notifica dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I quesiti di diritto formulati dalla SO.GE.S. erano generici e astratti e non collegati in modo specifico alla concreta fattispecie, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. È stata inoltre ritenuta inammissibile la deduzione congiunta del vizio di violazione di legge e di omessa o insufficiente motivazione, poiché non era stato indicato adeguatamente il fatto controverso e decisivo. La decisione favorevole alla V. T. è quindi rimasta ferma. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché gli intimati non avevano svolto difese.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Disciplina la notificazione degli atti alle persone giuridiche. La SO.GE.S. sosteneva che la notifica presso uno sportello operativo, anziché presso la sede legale o effettiva, fosse invalida; tuttavia la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Art. 101 c.p.c.
Riguarda il principio del contraddittorio. La SO.GE.S. lo invocava sostenendo che il Comune avrebbe dovuto partecipare al giudizio, ma la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dei quesiti.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina il litisconsorzio e l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario. La SO.GE.S. sosteneva che il ricorso dovesse essere notificato anche all'ente impositore, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze pubblicate nel periodo in cui era applicabile, imponeva la formulazione di quesiti di diritto specifici e pertinenti e, per il vizio motivazionale, l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo. Quesiti generici o astratti determinavano l'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva dedotto anche una violazione processuale senza indicare correttamente il pertinente riferimento normativo e senza rispettare i requisiti formali allora richiesti.
Art. 111 Cost.
È richiamato in relazione ai principi del giusto processo e del contraddittorio. Il suo richiamo non ha consentito di superare l'inammissibilità del ricorso, fondato su quesiti formulati in modo non specifico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis: quesiti generici, astratti o non collegati ai fatti concreti possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si contesta una notificazione, occorre indicare con precisione il luogo della notifica, la sede legale o effettiva del destinatario, il soggetto che ha ricevuto l'atto e gli elementi probatori disponibili.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve individuare puntualmente il fatto controverso, decisivo e non adeguatamente esaminato; non è sufficiente affermare genericamente che la motivazione è insufficiente.
- La contestazione della mancata notifica di un atto presupposto e la questione della partecipazione dell'ente impositore possono coinvolgere soggetti diversi e devono essere prospettate nel rispetto delle regole sul contraddittorio tributario.
- Prima di discutere il merito, occorre verificare la corretta formulazione dei motivi di impugnazione e dei relativi quesiti: un vizio processuale o formale può impedire qualsiasi valutazione sulla fondatezza della pretesa tributaria.
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