Cassazione Civile, Ordinanza n. 01344/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento, per gli anni d'imposta 2005 e 2006, rideterminando sinteticamente il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, sulla base di una serie di operazioni patrimoniali e societarie ritenute indice di capacità contributiva: cessione di crediti, finanziamenti soci, versamenti in conto capitale e un esborso per l'acquisto di un immobile per conto della figlia. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, in primo e secondo grado, vizi di metodo nella ricostruzione del reddito, violazione di norme sul diritto di difesa e sull'acquisizione documentale, difetto di motivazione degli avvisi e illegittima determinazione delle sanzioni. In cassazione ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 4 c.p.c., denunciando motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse confermato l'accertamento senza spiegare perché gli elementi presuntivi utilizzati dall'ufficio fossero idonei a fondare la determinazione sintetica del reddito, in particolare quanto ai saldi iniziali dei finanziamenti soci e alla lettura della scrittura privata di cessione dei crediti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione apparente, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e l'apprezzamento delle prove compiuti dalla CTR in relazione all'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973. Ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nei limiti del "minimo costituzionale", ricorre solo in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva, non già per mera insufficienza. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva fornito una diversa ricostruzione né una dimostrazione contraria idonea a superare la presunzione reddituale, limitandosi a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 600/1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di incrementi patrimoniali e richiede che il contribuente fornisca una diversa ricostruzione o giustificazione delle disponibilità impiegate.
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza deve essere presente e sufficiente a rendere intelligibile il percorso decisorio, nei limiti del minimo costituzionale.
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla solo in presenza di mancanza o apparenza assoluta della motivazione, non per semplice insufficienza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della doverosità di una motivazione effettiva e comprensibile.
art. 360 c.p.c.
il ricorso mirava a denunciare un vizio processuale per motivazione apparente.
art. 13 d.P.R. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione come nullità della sentenza ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o asseritamente insufficiente.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché il controllo della Corte non può estendersi al riesame dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- Nell'accertamento sintetico del reddito fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente che contesti la pretesa deve offrire una diversa ricostruzione attendibile o una giustificazione delle somme impiegate; in mancanza, la contestazione che si limiti a criticare il metodo presuntivo o singoli indici fattuali è insufficiente.
- La deduzione di fatti nuovi in cassazione non è consentita quando tali fatti non siano stati prospettati nei gradi di merito.
- La censura contro l'accertamento basata sull'inidoneità probatoria degli elementi utilizzati dall'Ufficio deve essere specifica e supportata da un'effettiva dimostrazione contraria; una contestazione generica non può superare la valutazione compiuta dal giudice di merito.
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