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Sentenza

Sentenza del 15/12/2017 n. 30151 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per omessi versamenti IRAP relativi all'esercizio 2005-2006. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alla società incorporante la deduzione degli acconti IRAP versati dalla società incorporata, poiché effettuati il 16 dicembre 2005 e il 28 maggio 2006, prima dell'efficacia della fusione, indicata nel 1 giugno 2006. La società sosteneva invece che la fusione avesse efficacia fiscale retroattiva dal 1 luglio 2005. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, che tale argomentazione e la relativa clausola dell'atto di fusione fossero state introdotte solo in appello, in violazione del divieto di proporre domande o motivi nuovi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nuova e quindi inammissibile l'allegazione, formulata per la prima volta in appello, della retrodatazione fiscale della fusione al 1 luglio 2005. Ha rigettato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. È stato rigettato anche il ricorso incidentale della società, relativo alla mancata preventiva richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, poiché non erano state indicate specifiche ragioni di oggettiva incertezza nella dichiarazione. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio: la materia è stata dichiarata cessata per la parte della cartella già sgravata e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato per la parte residua. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia 4.500 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza non è nulla quando contiene una motivazione effettiva, anche se sintetica, che consente di comprendere la ragione della decisione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    Nel processo tributario non possono essere proposti in appello motivi nuovi o domande fondate su fatti e argomenti diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo. La retrodatazione dell'efficacia fiscale della fusione, invocata per la prima volta in appello, è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Il processo tributario è instaurato mediante impugnazione di specifici atti e il giudizio resta circoscritto ai vizi e alle contestazioni formulate nel ricorso introduttivo.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che intende fondare la propria pretesa su un fatto deve allegarlo e provarlo tempestivamente; la Corte non ha comunque deciso nel merito questo profilo, poiché ha definito la causa sulla preclusione processuale.

  • Codice civile, art. 2719

    La contestazione della conformità delle copie agli originali deve essere valutata nel contesto della prova documentale; i relativi motivi dell'Agenzia sono rimasti assorbiti dopo l'accoglimento del motivo fondato sull'inammissibilità della nuova allegazione.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Il giudice deve fondare la decisione sulle prove ritualmente acquisite e sui fatti non contestati nei limiti previsti dalla legge; anche questo profilo è rimasto assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Disciplina il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; i motivi dell'Agenzia relativi alla motivazione sono stati in gran parte assorbiti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari prima dell'iscrizione a ruolo.

    Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando emergano oggettive incertezze intrinseche alla dichiarazione. Questioni fondate su elementi esterni alla dichiarazione, come documenti o clausole dell'atto di fusione, non rendono automaticamente applicabile la norma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve indicare già nel ricorso introduttivo tutti i fatti, le eccezioni e gli argomenti essenziali a sostegno della propria difesa; non può modificare in appello il fondamento fattuale della contestazione.
  • L'introduzione in appello di una diversa data di efficacia della fusione, basata su una clausola contrattuale non precedentemente allegata, costituisce un motivo nuovo e non una semplice precisazione.
  • La motivazione di una sentenza non è apparente se consente di individuare il percorso logico e la ragione della decisione, anche quando la valutazione delle prove sia eventualmente insufficiente o criticabile.
  • Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente opera solo in presenza di incertezze oggettive e rilevanti già riscontrabili nella dichiarazione, non per ogni contestazione relativa a documenti o giustificazioni esterne.
  • In caso di fusione, la deduzione o imputazione fiscale di versamenti effettuati dalla società incorporata richiede la tempestiva allegazione e prova della specifica decorrenza civilistica o fiscale della fusione e delle eventuali clausole di retrodatazione.
  • Se la cassazione della sentenza dipende esclusivamente da una preclusione processuale e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

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