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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08434/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nell'esame dei due motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Verificata la presentazione della domanda, il pagamento e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava un credito IVA relativo all'anno 2007, portato in detrazione nella dichiarazione IVA 2008. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; la CTR confermava la decisione, ritenendo legittima la detrazione del credito IVA. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato già accertata dall'Ufficio l'esistenza del credito IVA; con il secondo deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., riproponendo sotto diverso profilo la stessa censura motivazionale. Nel corso del giudizio la parte contribuente comunicava di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di aver effettuato il pagamento dovuto; non risultando istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né diniego della definizione, il processo si è estinto per effetto della disciplina sulla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997

    richiamato come parametro della doglianza sull'esistenza del credito IVA, ma la Corte non ne ha scrutinato il merito per sopravvenuta estinzione del giudizio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha esaminato il motivo per sopravvenuta estinzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    consente la definizione agevolata delle liti fiscali; la presentazione della domanda e il pagamento, in assenza di diniego o istanza di trattazione nei termini, determinano l'estinzione del giudizio

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018

    stabilisce che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31.12.2020 e in assenza di diniego impugnato, la lite si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, la presentazione della domanda e l'avvenuto pagamento, se non seguiti da istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego, comportano l'estinzione del processo.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
  • La disciplina speciale sulla definizione delle liti fiscali prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio e determina una chiusura processuale automatica al verificarsi delle condizioni di legge.
  • Le spese processuali seguono la regola speciale prevista dalla normativa sulla definizione agevolata, restando a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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