Sentenza n. 665/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione, la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n.0341697 del 30.06.2023, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura suddetta e la relativa graduatoria ivi allegata, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n.584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all''''ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell''''avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati, nonché della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRANLATTE SOC. COOP. AGRICOLA A R.L. il 28/12/2024: - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 0569071 del 28.10.2024, pubblicato in pari data, con il quale l’Amministrazione intimata disponeva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024 e nei limiti delle risorse indicate dall’art. 2 comma 1 lettere i) e ii), lo scorrimento delle graduatorie di cui ai decreti direttoriali n. 399082 del 28 luglio 2023, n. 633056 del 15 novembre 2023 e n. 559310 del 23 ottobre 2024, definendo le relative modalità; - di tutti gli allegati al decreto di cui al punto che precede, ivi compreso il modello di dichiarazione di interesse ed il modello di matrice di autovalutazione; - anche quale atto presupposto, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0264374 del 12 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 04.11.2024; -delle istruzioni operative per l’applicazione della nuova misura 2.1 inv. 3.4 predisposte da Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agroalimentare in data 06.12.2024 e pubblicate in pari data; -di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi comprese le lettere di invito alla presentazione della proposta definitiva di contratto di filiera inviate da Ismea ai soggetti proponenti ed ivi compresi tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, nel frattempo posti in essere da Ismea ai fini dello scorrimento della graduatoria allegata al citato decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura di selezione per l’accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera, nonché gli atti dello scorrimento della graduatoria mediante il Fondo Rotativo PNRR
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata inizialmente in posizione non finanziabile nella graduatoria del V bando per i contratti di filiera, ha impugnato la graduatoria definitiva, gli atti presupposti e le valutazioni della Commissione, deducendo numerose violazioni di legge ed eccesso di potere. I motivi originari contestavano, tra l’altro, l’illegittima limitazione della prosecuzione della procedura ai soli programmi rientranti nel budget; l’illegittimità dell’avviso e della circolare ministeriale che aveva introdotto una graduatoria provvisoria e una definitiva; l’incompetenza del Direttore generale; la mancata predeterminazione dei criteri di nomina della Commissione e dei criteri valutativi; errori, illogicità, disparità di trattamento e difetto di istruttoria nell’attribuzione dei punteggi; l’insufficienza del tempo impiegato dalla Commissione; la violazione della collegialità; l’inidoneità del punteggio numerico a motivare le valutazioni. Con successivo atto la ricorrente ha impugnato anche gli atti del Fondo Rotativo PNRR e le istruzioni operative ISMEA, sostenendo che introducessero requisiti e condizioni ulteriori rispetto al bando originario. Nel corso del giudizio ha rinunciato ai motivi relativi agli atti e alle questioni divenuti privi di interesse, mantenendo soltanto le censure concernenti la valutazione del proprio programma, la tempistica e collegialità dei lavori della Commissione e la motivazione mediante punteggio numerico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi oggetto di rinuncia, relativi alla graduatoria e agli atti del Fondo Rotativo nella parte non più attuale. Ha ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum di ISMEA, poiché è sufficiente un interesse anche di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto alla controversia, ovvero connesso al mantenimento degli atti impugnati. Nel merito ha respinto le censure mantenute. Quanto alla contestazione dei punteggi, ha rilevato anzitutto il mancato raggiungimento della prova di resistenza: la ricorrente non aveva dimostrato, neppure mediante principio di prova, che l’eventuale incremento del punteggio le avrebbe consentito una posizione utile. Ha comunque ritenuto legittime le valutazioni tecniche della Commissione, non essendo state dimostrate palese inattendibilità, travisamento, pretestuosità o irrazionalità. Il punteggio attribuito all’impatto sul mercato e alla coerenza dei requisiti dei beneficiari rientrava nel margine di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La certificazione DTP 035 costituiva un ulteriore sistema di certificazione volontaria, cui spettavano 2 punti, e non un’etichettatura nutrizionale ai sensi del Regolamento UE n. 1924/2006, cui sarebbero spettati 5 punti. La relazione ambientale aggiuntiva prodotta dalla ricorrente non poteva introdurre un nuovo criterio di valutazione non previsto dall’avviso. È stata respinta anche la censura sulla durata delle operazioni: il mero dato temporale non dimostra l’irragionevolezza delle valutazioni, in assenza di elementi concreti che ne evidenzino arbitrarietà o illogicità. Non è stata provata la violazione della collegialità, poiché dai verbali risultava che i commissari avevano esaminato autonomamente la documentazione, procedendo poi alla discussione e valutazione collegiale. Infine, il punteggio numerico è stato ritenuto motivazione sufficiente, poiché i criteri dell’avviso erano stati previamente determinati con sufficiente chiarezza; la mancata previsione di sub-criteri o sub-punteggi non comporta di per sé l’indeterminatezza della lex specialis. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione nelle procedure valutative può essere assolto mediante punteggio numerico quando i criteri di valutazione siano previamente determinati con sufficiente chiarezza.
art. 5 d.lgs. 123/1998
la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati
La selezione comparativa deve fondarsi su parametri oggettivi previamente determinati.
art. 12 l. 241/1990
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere [...] sono subordinate alla predeterminazione [...] dei criteri e delle modalità
La norma impone la predeterminazione dei criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici; la questione è stata tuttavia oggetto di un motivo dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 9 dell’avviso pubblico per i contratti di filiera
Disciplina gli ambiti, i criteri e i parametri di valutazione dei programmi e dei progetti, ritenuti sufficientemente chiari per consentire l’uso del punteggio numerico.
art. 2, comma 8, dell’avviso pubblico per i contratti di filiera
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 in tema di investimenti sostenibili, gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, risultando, quindi, conformi al principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e perseguire gli obiettivi ambientali specificati dall’art. 9 del medesimo Regolamento comunitario
Anche la proposta definitiva nell’ambito del bando originario avrebbe dovuto rispettare condizioni di ecosostenibilità e il principio DNSH.
Regolamento (UE) 2020/852
Rileva per gli obblighi di ecosostenibilità degli interventi e per il principio DNSH.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla graduatoria di una procedura comparativa, il ricorrente deve dimostrare, o almeno prospettare con un principio di prova, che l’accoglimento delle censure gli consentirebbe concretamente di conseguire una posizione utile; in mancanza, la domanda è priva di utilità e non può essere accolta.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Commissione non consente la sostituzione del giudizio giurisdizionale a quello amministrativo: sono necessari elementi idonei a dimostrare palese inattendibilità, travisamento, pretestuosità, arbitrarietà o irrazionalità della valutazione, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità o una diversa autostima dei requisiti.
- Il tempo impiegato da una Commissione per esaminare i programmi o gli elaborati non determina di per sé l’illegittimità delle valutazioni; il dato temporale assume rilievo soltanto se accompagnato dalla dimostrazione concreta che le valutazioni siano illogiche, arbitrarie o inattendibili.
- Il punteggio numerico può integrare una motivazione sufficiente nelle procedure comparative quando la lex specialis abbia previamente stabilito criteri valutativi chiari, trasparenti e intellegibili. La mancata articolazione dei criteri in sub-pesi o sub-punteggi non comporta automaticamente l’illegittimità della procedura.
- È compatibile con il principio di collegialità l’esame individuale preliminare della documentazione da parte dei commissari, purché la successiva decisione valutativa sia assunta dalla Commissione nella sua composizione collegiale e non risulti che il singolo commissario abbia sostituito il collegio nelle valutazioni discrezionali.
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