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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05263/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2016 di una società in accomandita semplice cessata e cancellata dal registro delle imprese. La cartella riguardava una discrasia sul credito d’imposta 2015 (anno in cui la dichiarazione era stata omessa). Il destinatario impugnava l’atto deducendo, innanzitutto, la nullità/inesistenza della notifica via PEC perché proveniente da un indirizzo del mittente diverso da quello risultante nei pubblici registri; in secondo luogo, sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere sanabile la notifica ex art. 156 c.p.c.; infine, lamentava l’omesso esame di un’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, proposto contro una persona fisica anziché contro la società, unica destinataria della cartella. In cassazione il ricorrente articola tre motivi: vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.; violazione dell’art. 156 c.p.c. per asserita inesistenza della notifica; omesso esame di un fatto decisivo circa la legittimazione processuale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene inammissibile il primo motivo nella parte in cui invoca il vizio motivazionale non più deducibile nei termini formulati e perché la doglianza attiene a questioni, non a un fatto storico decisivo; reputa manifestamente infondati il primo e il secondo motivo nella parte in cui contestano la validità della notifica PEC, affermando che la notifica effettuata da un indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha raggiunto lo scopo e non genera incertezza sulla provenienza o sull’oggetto dell’atto, soprattutto quando il destinatario ha avuto piena conoscenza dell’atto e non ha allegato specifici pregiudizi difensivi. Considera infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR, riconoscendo che il ricorrente era l’unico socio della società cancellata, ha implicitamente escluso l’eccezione sull’erronea individuazione del destinatario processuale. La Corte condanna il ricorrente alle spese e applica altresì le sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali di rito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"

    Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti attuali dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono deducibili come fatti omessi questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    La regola dell'uso di indirizzi risultanti da pubblici elenchi opera come principio più stringente per le notifiche eseguite dagli avvocati; non impone, nel caso esaminato, l'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo istituzionale del mittente.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012

    Viene richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esigenza di indirizzi PEC tratto da pubblici elenchi, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel senso di rendere inesistente la notifica in questione.

  • art. 44 Regolamento (UE) n. 910/2014

    La Corte osserva che il regolamento non impone un tipo particolare di firma o di servizio elettronico per un determinato atto e non consente di negare effetti giuridici solo perché il requisito formale della firma/servizio qualificato non sia integrato nel modo prospettato dal ricorrente.

  • art. 25 Regolamento (UE) n. 910/2014

    Il giudice non può rifiutare gli effetti giuridici o probatori di una firma elettronica solo perché è elettronica o non soddisfa i requisiti della firma qualificata; gli effetti restano rimessi al diritto nazionale.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità dell'atto/notifica non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè se il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto difendersi.

  • art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992

    La richiesta di sospensione della sentenza tributaria impugnata va rivolta alla commissione che ha pronunciato la decisione, non alla Cassazione.

  • artt. 375, 380-bis, 380-bis.1 c.p.c.

    Consentono la definizione accelerata in camera di consiglio nei casi di inammissibilità o manifesta infondatezza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica le sanzioni previste dai commi 3 e 4; la loro irrogazione discende in via automatica dalla definizione del giudizio secondo tale rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina processuale vigente.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo PEC, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo istituzionale non coincidente con quello presente nei pubblici elenchi non determina di per sé l'inesistenza della notifica, se l'atto proviene comunque da un indirizzo riconducibile al soggetto notificante e il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto.
  • La disciplina più rigorosa sull'individuazione dell'indirizzo PEC tratto da pubblici elenchi riguarda soprattutto il destinatario della notificazione; per il mittente assume rilievo decisivo la riconducibilità dell'indirizzo al soggetto che notifica e l'assenza di incertezza sulla provenienza.
  • L'irritualità della notifica telematica non comporta nullità quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ha ricevuto l'atto e ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare questioni giuridiche o argomentative.
  • Quando il giudice di merito affronta e risolve implicitamente una questione di legittimazione processuale, la censura di omessa pronuncia non è configurabile se la decisione presuppone logicamente il rigetto dell'eccezione.
  • Le sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. possono essere applicate quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta di decisione e il ricorso sia manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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