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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento AOO-PI AQP 27/08/26 prot. n. 60851, pubblicato sul portale AQP il 28.8.26 e comunicato in pari data, di aggiudicazione alla s.r.l. Labsel del servizio di campionamento e analisi chimico – fisiche dei materiali di risulta_ LOTTO 4_LECCE, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui la comunicazione AOO-PI AQP 27/08/26 prot. n. 60853 di non aggiudicazione, nonché per la condanna della S.p.A. Acquedotto Pugliese al risarcimento dei danni, in via principale in forma specifica, in subordine per equivalente monetario nelle forme di cui in ricorso, e per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con la controinteressata.

Giustizia amministrativa202600930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione alla società controinteressata del lotto 4 del servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche dei materiali di risulta, con comunicazione di non aggiudicazione alla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento in forma specifica o per equivalente e l’annullamento o la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis e dei principi di autovincolo e di parità nelle gare: la lettera d’invito, nel criterio C.3, indicava il minor numero di giorni lavorativi per la restituzione del rapporto di prova rispetto ai 15 giorni lavorativi ivi richiamati, mentre la Commissione ha valutato il criterio in giorni naturali consecutivi, secondo un chiarimento della stazione appaltante che qualificava come refuso il riferimento ai giorni lavorativi. La ricorrente ha sostenuto che i chiarimenti non potevano integrare o rettificare la lex specialis né correggere un errore materiale, e che la presentazione da parte di quattro concorrenti su sette di offerte calcolate in giorni lavorativi confermava la ragionevolezza della sua interpretazione. Per il criterio C.3, la ricorrente, che aveva offerto cinque giorni lavorativi, non ha ottenuto punti, mentre all’aggiudicataria sono stati attribuiti dieci punti; quest’ultima ha conseguito 70,12 punti, contro i 66,459 della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la lettera d’invito non contenesse una prescrizione univoca sui giorni lavorativi, poiché collegava il criterio C.3 ai giorni stabiliti dal CSA, che fissava invece il termine massimo in 15 giorni naturali consecutivi. La clausola, letta nel complesso della lex specialis, era dunque ambigua; il chiarimento del 24 ottobre 2025, pubblicato prima della scadenza delle offerte, poteva orientare i concorrenti come interpretazione della volontà della stazione appaltante, senza essere ignorato. La ricorrente non aveva impugnato tempestivamente la lex specialis o il chiarimento e non aveva spiegato perché il criterio dovesse essere oggettivamente riferito ai giorni lavorativi. Il chiarimento era inoltre coerente con la finalità sanitaria del servizio, per la quale rilevano i tempi effettivi di esecuzione, e con il CSA, che disciplinava anche il campionamento in termini di ore naturali consecutive. Non è stata quindi ravvisata l’illegittimità dell’attribuzione di zero punti alla ricorrente per il criterio C.3 né dell’aggiudicazione. Le domande risarcitorie e relative al contratto non hanno condotto a un accoglimento; il dispositivo rigetta il ricorso. Spese compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le clausole di gara vanno interpretate considerando la lex specialis nel suo complesso: se il criterio di valutazione richiama sia un’indicazione sui giorni lavorativi sia un termine del capitolato espresso in giorni naturali consecutivi, l’apparente contrasto può rendere la disposizione ambigua anziché univoca.
  • I chiarimenti resi dalla stazione appaltante prima della scadenza per la presentazione delle offerte non possono modificare la lex specialis, ma possono chiarirne una previsione ambigua e orientare i comportamenti dei concorrenti; non possono essere ignorati nella valutazione delle offerte.
  • La coerenza dell’interpretazione della lex specialis può essere verificata anche alla luce della natura e delle finalità del servizio e della disciplina sistematica dei tempi di esecuzione contenuta nel capitolato.
  • Il concorrente che contesta l’applicazione in gara di un chiarimento interpretativo deve indicare perché la disposizione della lex specialis imponga oggettivamente una lettura diversa; nel caso deciso, la ricorrente non aveva impugnato la lex specialis o il chiarimento e non aveva fornito tale spiegazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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