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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/673

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/673 della Commissione del 22 aprile 2022 che autorizza l’immissione sul mercato della proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna di conseguenza l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione riguarda l’uso nei prodotti a base di proteine, con determinate condizioni d’uso e con una specifica denominazione in ეტichetta. Il provvedimento prevede inoltre una tutela dei dati di cinque anni a favore di Eat Just, Inc., durante i quali solo tale operatore può commercializzare il nuovo alimento, salvo domande successive fondate su dati non protetti o con il suo consenso.

Autorizzazione all’immissione sul mercato, come nuovo alimento, della proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea alla proteina di fagiolo mungo estratta dai semi di Vigna radiata, destinata all’uso nei prodotti a base di proteine per la popolazione generale, con esclusione dei prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e dei preparati per la macchiatura di bevande. L’autorizzazione è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’immissione sul mercato è riservata al richiedente iniziale Eat Just, Inc., salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con il suo consenso.

Autorizzazione della proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/673 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto dà seguito alla valutazione scientifica dell’EFSA e aggiorna l’elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il meccanismo del regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da Eat Just, Inc. il 10 marzo 2020 e riguardava la proteina estratta dai semi di Vigna radiata, destinata all’uso nei prodotti a base di proteine per la popolazione generale, con esclusione dei prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e dei preparati per la macchiatura di bevande.

Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza

In seguito alla consultazione della Commissione, l’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 14 settembre 2021 e ha concluso che la proteina di fagiolo mungo è sicura alle condizioni d’uso proposte. La Commissione considera quindi soddisfatti i requisiti dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’autorizzazione del nuovo alimento.

Profilo allergenico e scelte in materia di etichettatura

Nel parere scientifico è stato rilevato che il consumo del nuovo alimento può provocare sensibilizzazione e potenziali reazioni allergiche in soggetti allergici alla soia, alle arachidi, ai lupini e al polline di betulla. Tuttavia, la Commissione ritiene che le prove disponibili non consentano di ritenere opportuno imporre requisiti specifici di etichettatura sulla sensibilizzazione primaria o sulla potenziale reattività crociata. Di conseguenza, non vengono introdotti obblighi etichettari ulteriori rispetto alla denominazione del nuovo alimento.

Tutela dei dati di proprietà industriale

La Commissione riconosce che taluni dati del dossier del richiedente, in particolare dati analitici relativi ad acido fitico, lectine, inibitori della tripsina, glicosidi cianogenici e tannini, erano necessari per la valutazione di sicurezza e sono protetti da diritti di proprietà industriale. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, tali dati non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo consenso del titolare o nuova domanda fondata su informazioni ottenute legittimamente.

Disciplina applicativa nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470

L’allegato modifica la tabella 1 dei nuovi alimenti autorizzati inserendo la voce "Proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)". Sono fissati:

  • la categoria di impiego: prodotti a base di proteine;
  • il livello massimo: 20 g/100 g;
  • la denominazione da utilizzare in etichetta: "proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)". È inoltre indicato che l’iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale e che, durante il periodo di tutela, solo Eat Just, Inc. può commercializzare il nuovo alimento, salvo le eccezioni previste.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

La tabella 2 delle specifiche descrive il nuovo alimento come proteina in polvere di fagiolo mungo estratta dai semi di Vigna radiata mediante diverse fasi di trasformazione, seguite da pastorizzazione ed essiccazione a spruzzo. Sono fissati parametri di composizione e criteri microbiologici, tra cui limiti per umidità, contenuto proteico, ceneri, lipidi, carboidrati e assenza di Listeria monocytogenes e Salmonella spp. nei campioni indicati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Inserimento nell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati

La proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata) è inserita nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, in quanto valutata conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

Ambito di utilizzo autorizzato

L’uso autorizzato riguarda i prodotti a base di proteine destinati alla popolazione in generale, con esclusione dei prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e dei preparati per la macchiatura di bevande. Il livello massimo indicato è pari a 20 g/100 g nei prodotti a base di proteine.

Denominazione di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "proteina di fagiolo mungo (Vigna radiata)".

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Eat Just, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti oppure con il consenso del richiedente. La tutela dei dati si fonda sull’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Specifiche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è descritto come proteina in polvere di fagiolo mungo estratta dai semi di Vigna radiata mediante diverse fasi di trasformazione seguite da pastorizzazione ed essiccazione a spruzzo. Sono fissati criteri compositivi e microbiologici: umidità ≤ 6 %, proteine ≥ 84 %, ceneri ≤ 6,0 %, lipidi ≤ 5,5 %, carboidrati ≤ 5,0 %; conteggio aerobico in piastra < 5 000 CFU/g, lieviti e muffe < 100 CFU/g, coliformi < 100 CFU/g, Escherichia coli < 10 CFU/g, Listeria monocytogenes non rilevata in 25 g, Salmonella spp. non rilevata in 25 g.

Decorrenza della tutela dei dati

Nell’allegato è indicato che l’autorizzazione è efficace dal 15 maggio 2022 e che la tutela dei dati termina il 15 maggio 2027.

Modifica del regolamento (UE) 2017/2470

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per includere la nuova voce relativa alla proteina di fagiolo mungo nelle tabelle dei nuovi alimenti autorizzati e delle specifiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei datimercato interno

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