Regolamento (UE) 2022/674
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/674 della Commissione del 22 aprile 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, che aveva erroneamente mantenuto l’esenzione per due produttori taiwanesi già oggetto di abrogazione dell’esenzione in atti precedenti. La Commissione corregge quindi l’articolo 2, paragrafo 1, precisando che l’estensione del dazio antidumping definitivo si applica alle importazioni spedite da Taiwan, salvo l’esenzione per Rigid Industries Co. Ltd. Il regolamento dispone inoltre la correzione delle dichiarazioni doganali e la riscossione retroattiva dei dazi a decorrere dal 26 gennaio 2022.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 in materia di dazio antidumping definitivo su alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, con correzione dell’elenco delle esenzioni e applicazione retroattiva dal 26 gennaio 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio classificati ai codici TARIC 7307931191, 7307931991 e 7307998092, originari della Repubblica popolare cinese e, per estensione, agli stessi prodotti spediti da Taiwan, indipendentemente dall’indicazione di origine. Incide in particolare sulle importazioni riconducibili a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. (codici addizionali TARIC A098 e A100), per le quali viene disposta la riscossione retroattiva del dazio, mentre conferma l’esenzione per Rigid Industries Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A099). Si applica agli Stati membri tramite le autorità doganali e opera con effetto retroattivo dal 26 gennaio 2022.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 in materia di dazio antidumping su accessori per tubi di ferro o di acciaio
Il regolamento interviene per correggere un errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, relativo all’estensione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio. La rettifica riguarda in particolare le esenzioni concesse a taluni produttori taiwanesi e produce effetti retroattivi dal 26 gennaio 2022.
Contesto normativo e finalità della rettifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione, e opera in base all’articolo 11, paragrafo 2, in materia di riesame in previsione della scadenza. Il regolamento rettifica un’imprecisione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/95, che aveva erroneamente indicato la persistenza dell’esenzione per Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd., nonostante tale esenzione fosse stata già abrogata dal regolamento (CE) n. 803/2009.
Ambito materiale e prodotti interessati
La misura riguarda alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, attualmente classificati ai codici TARIC 7307931191, 7307931991 e 7307998092. Il dazio antidumping definitivo, originariamente istituito sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di Taiwan.
Esenzioni e correzione dell’elenco degli operatori
La nuova formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, conferma l’esenzione per gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (codice addizionale TARIC A099). Al contrario, il regolamento precisa che le importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (codice addizionale TARIC A098) e da Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (codice addizionale TARIC A100) non devono continuare a beneficiare dell’esenzione e sono pertanto soggette al dazio.
Effetti per le autorità doganali e riscossione dei dazi
Le autorità doganali degli Stati membri sono tenute a correggere le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 che rientrano nell’ambito della rettifica e a riscuotere retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni riconducibili ai prodotti dei due operatori per i quali l’esenzione viene eliminata. La disposizione ha quindi un impatto operativo diretto sulle liquidazioni doganali già effettuate dal momento iniziale di applicazione del regolamento (UE) 2022/95.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 26 gennaio 2022, allineando la rettifica alla data di efficacia del regolamento originario. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’estensione del dazio antidumping
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95. Il dazio antidumping definitivo istituito sull’importazione di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi prodotti, classificati ai codici TARIC 7307931191, 7307931991 e 7307998092, spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dalla dichiarazione di origine, con esclusione degli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (codice addizionale TARIC A099).
Correzione delle dichiarazioni doganali e riscossione retroattiva
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di correggere le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dalla rettifica e di riscuotere retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A100).
Effetto retroattivo ed entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore con effetto retroattivo dal 26 gennaio 2022, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto della rettifica
La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, e opera conformemente al parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La rettifica è giustificata dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/95 conteneva un errore circa la persistenza dell’esenzione per Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd., già revocata dal regolamento (CE) n. 803/2009.
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