Regolamento (UE) 2022/672
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/672 della Commissione del 22 aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento trans-resveratrolo (da fonte microbica) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per modificare le specifiche del trans-resveratrolo da fonte microbica. In particolare, elimina il requisito relativo alla granulometria massima delle particelle, ritenendo che tale modifica non incida sulla sicurezza del nuovo alimento. Le nuove specifiche sono riportate nell’allegato, con distinzione tra trans-resveratrolo sintetico e trans-resveratrolo di origine microbica.
Modifica delle specifiche autorizzate del nuovo alimento trans-resveratrolo da fonte microbica nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea ai nuovi alimenti già autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con specifico riferimento al trans-resveratrolo da fonte microbica. Incide sulle specifiche tecniche del prodotto ottenuto da ceppo geneticamente modificato di Saccharomyces cerevisiae, destinato all’uso negli integratori alimentari; non modifica, in questo testo, l’autorizzazione generale del trans-resveratrolo sintetico. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle specifiche del trans-resveratrolo da fonte microbica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/672 interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando le specifiche del trans-resveratrolo da fonte microbica. La modifica è adottata ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e si fonda sulla valutazione della Commissione secondo cui l’aggiornamento richiesto non comporta effetti sulla salute umana.
Contesto normativo e iter della modifica
Il regolamento ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Richiama inoltre che il trans-resveratrolo era già autorizzato nell’elenco in due forme, sintetica e microbica, e che per la forma microbica era stato in origine autorizzato come nuovo ingrediente alimentare anche in base alla disciplina previgente del regolamento (CE) n. 258/97. Viene altresì menzionato che il regime d’uso del trans-resveratrolo era già stato oggetto di modifica nel 2021, con eliminazione di talune restrizioni relative alle forme di presentazione degli integratori alimentari.
Domanda del richiedente e valutazione della sicurezza
Il 29 luglio 2021 Evolva AG ha chiesto di modificare le specifiche del trans-resveratrolo da fonte microbica eliminando il vincolo per cui il 100 % delle particelle del nuovo alimento prodotto da S. cerevisiae dovesse avere dimensioni inferiori a 62,23 μm. La società ha motivato la richiesta con l’esigenza di tener conto della variazione della granulometria nel processo produttivo e nella trasformazione per l’uso negli integratori alimentari. A supporto, ha fornito dati analitici che mostrano una comparabilità del profilo granulometrico con quello del trans-resveratrolo sintetico, per il quale non risultano limiti analoghi nell’elenco dell’Unione. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che la modifica non incida sulla sicurezza del nuovo alimento e che non sia necessaria una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La tabella 2, relativa alle specifiche, sostituisce la voce del trans-resveratrolo con un testo aggiornato che distingue tra fonte sintetica e fonte microbica.
Per la forma sintetica, l’allegato riporta:
- l’aspetto in cristalli di colore dal biancastro al beige;
- la denominazione chimica 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo;
- la formula chimica C14H12O3;
- il peso molecolare di 228,25 Da;
- il numero CAS 501-36-0;
- i limiti di purezza e di sostanze correlate;
- i limiti per ceneri solfatate, perdita all’essiccazione, piombo, mercurio, arsenico e diisopropilammina.
Per la fonte microbica, l’allegato indica che il trans-resveratrolo deriva da un ceppo geneticamente modificato di Saccharomyces cerevisiae e prevede:
- aspetto in polvere di colore variabile tra biancastro e leggermente giallo;
- tenore minimo di trans-resveratrolo pari al 98 % p/p sulla base del peso a secco;
- ceneri massime pari allo 0,5 % p/p;
- umidità massima pari al 3 % p/p.
Entrata in vigore e portata obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando la voce relativa al trans-resveratrolo nella tabella 2 (Specifiche).
Motivazione e base giuridica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, ritenendo che le informazioni presentate siano sufficienti per approvare l’aggiornamento delle specifiche senza necessità di nuova valutazione EFSA ex articolo 10, paragrafo 3, poiché la modifica non altera il profilo di sicurezza.
Eliminazione del requisito sulla granulometria
Viene eliminato il requisito secondo cui il 100 % delle particelle del trans-resveratrolo da fonte microbica prodotto da S. cerevisiae doveva avere dimensioni inferiori a 62,23 μm. La Commissione prende atto dei dati analitici forniti dal richiedente, secondo cui il profilo granulometrico è comparabile a quello del trans-resveratrolo sintetico.
Nuove specifiche del trans-resveratrolo sintetico e microbico
L’allegato sostituisce la voce relativa al trans-resveratrolo con specifiche distinte: per la forma sintetica sono indicati aspetto, denominazione chimica, formula, peso molecolare, numero CAS, livelli di purezza, limiti per sottoprodotti, ceneri solfatate, perdita all’essiccazione, metalli pesanti e impurità (diisopropilammina). Per la fonte microbica, ottenuta da ceppo geneticamente modificato di Saccharomyces cerevisiae, sono fissati aspetto, tenore minimo di trans-resveratrolo, limiti per ceneri e umidità.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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