Regolamento (UE) 2025/52
Regolamento (UE) 2025/52 della Commissione, del 7 gennaio 2025, che stabilisce la riapertura delle attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/2844
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la riapertura delle attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci francesi, in ragione della disponibilità residua di contingente comunicata dalla Francia alla Commissione. Esso abroga il precedente regolamento della Commissione n. 2024/2844, che aveva imposto la chiusura della pesca per il medesimo stock. La riapertura ha effetto retroattivo dal 7 novembre 2024, data indicata nell’allegato come data di riapertura.
Riapertura delle attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, con abrogazione del precedente divieto.
Ambito di applicazione
Si applica alla campagna di pesca 2024 e riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che pescano merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nello stock POK/1N2AB nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’effetto decorre retroattivamente dal 7 novembre 2024; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri stock, altre bandiere o altre zone di pesca.
Riapertura delle attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci francesi
Il regolamento interviene in materia di gestione dei contingenti ittici nell’ambito della politica comune della pesca. La Commissione, preso atto che la Francia disponeva ancora di quantità disponibili sul contingente relativo al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, ha disposto la riapertura della pesca per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia e ha abrogato il precedente atto di chiusura.
Contesto normativo e motivazione
La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, e si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2024. I considerando indicano che la Francia aveva notificato alla Commissione, il 10 ottobre 2024, la decisione di vietare la pesca del medesimo stock a decorrere dal 26 luglio 2024, e che il regolamento (UE) 2024/2844 aveva formalizzato tale chiusura. Successivamente, però, le autorità francesi hanno comunicato il 7 novembre 2024 la disponibilità di un quantitativo ancora residuo, rendendo opportuno consentire di pescare il contingente prima della fine dell’anno.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente:
- i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia;
- la specie merluzzo carbonaro (Pollachius virens);
- lo stock POK/1N2AB;
- le acque norvegesi delle zone 1 e 2.
Non emergono estensioni ad altri Stati membri, ad altri stock o ad altre zone di pesca.
Riapertura della pesca e abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 1 stabilisce che, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca del merluzzo carbonaro sono riaperte nelle acque indicate per i pescherecci francesi o immatricolati in Francia. Lo stesso articolo abroga il regolamento (UE) 2024/2844, che aveva disposto la chiusura delle attività di pesca per il medesimo stock.
Decorrenza ed effetto retroattivo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 7 novembre 2024. La retroattività è giustificata nei considerando con il fatto che permaneva disponibilità di contingente per lo stock interessato e, secondo la Commissione, non incide negativamente sulla certezza del diritto né sulla tutela del legittimo affidamento.
Dati operativi dell’allegato
L’allegato riporta gli elementi tecnici della riapertura:
- misura: 26/TQ257 – Riapertura;
- Stato membro: Francia;
- stock: POK/1N2AB;
- specie: merluzzo carbonaro (Pollachius virens);
- zona: acque norvegesi delle zone 1 e 2;
- data di chiusura: 26 luglio 2024;
- data di riapertura: 7 novembre 2024.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori interessati, il regolamento comporta la possibilità di riprendere la pesca dello stock indicato a partire dal 7 novembre 2024, nei limiti del contingente residuo disponibile. Trattandosi di un atto direttamente applicabile, non sono richiesti provvedimenti di recepimento nazionali per renderlo operativo.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto di gestione dei contingenti
Il regolamento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si inserisce nel sistema di controllo unionale della pesca. Richiama il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2024, nonché la notifica della Francia del 10 ottobre 2024 e le successive informazioni del 7 novembre 2024 sulla disponibilità residua di contingente.
Riapertura della pesca per il 2024
L’articolo 1 riapre, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia, secondo quanto indicato nell’allegato.
Abrogazione del precedente divieto
L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento (UE) 2024/2844 della Commissione, che aveva chiuso la pesca dello stesso stock per i pescherecci francesi.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 7 novembre 2024. Il considerando chiarisce che l’effetto retroattivo è giustificato dalla persistenza di contingente disponibile e non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento.
Dati tecnici dell’allegato
L’allegato identifica la misura come "26/TQ257 – Riapertura", indica lo Stato membro Francia, lo stock POK/1N2AB, la specie merluzzo carbonaro (Pollachius virens), la zona "acque norvegesi delle zone 1 e 2", la data di chiusura 26 luglio 2024 e la data di riapertura 7 novembre 2024.
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